TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-04-30, n. 202100263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-04-30, n. 202100263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202100263
Data del deposito : 30 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2021

N. 00263/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00179/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. E D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Priverno (LT), via della Stazione 219;

contro

Comune di Sabaudia (LT), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Duca del Mare 24;

per l’annullamento

1) dell’ordinanza urbanistica n. -OMISSIS- del 9 gennaio 2020, con la quale il Comune di Sabaudia ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi in seguito all’accertamento di opere abusive realizzate presso il bar ristoro “-OMISSIS-” svolto sul terreno dunale antistante il chiosco in via -OMISSIS-;

2) di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti, ivi incluse: a) la relazione dell’Ente Parco nazionale del Circeo prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2019; b) la nota municipale prot. n. -OMISSIS- del 12 novembre 2019, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento repressivo edilizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti impugnati;

Relatore nell’udienza pubblica del 28 aprile 2021 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Riferisce parte ricorrente che il 10 luglio 2019 sono state sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321, comma 3- bis , cod. proc. pen. le opere di seguito indicate, collocate sul fondo da lui posseduto in Sabaudia, via -OMISSIS-, distinto in catasto al foglio n. -OMISSIS-, mappale n. -OMISSIS- parte ( ex -OMISSIS- parte): a) area scoperta di mq 14,40 (ml 4,00 x 3,60) attrezzata con un tavolo in legno, due panche in legno e due tavolini bassi in legno; b) area coperta di mq 34,30 (ml 7 x 4,90) posta in aderenza a quella sub a) e composta da una pedana lignea di base, sopraelevata rispetto al sottostante suolo dunale, coperta da incannicciata e telo ombreggiante sorretto da paleria verticale in legno, attrezzata con sette tavoli in legno e venti sedie; c) area coperta di mq 6,72 (ml 2,40 x 2,80) posta in aderenza a quelle sub a) e b), coperta da telo ombreggiante in tessuto ancorato a pali verticali di legno con sottostanti due tavoli ed un bancone all’interno del quale risultano allocati i presidi per il primo soccorso del salvamento a mare; d) area coperta di mq 21,15 (ml 4,70 x 4,50) posta in aderenza a quella sub b) coperta da telo ombreggiante in tessuto ancorato a pali verticali di legno con sottostanti due tavoli di legno con quattro panche per seduta; e) zona bagno e doccia di mq 3,00 (ml 2,50 x 1,20) con antistante pedana lignea di mq 8,10 (ml 2,70 x 3,00) e retrostante area di deposito scoperta di mq 7,29 (ml 2,70 x 2,70) con all’interno un frigo a pozzetto funzionante e materiale vario, il tutto collegato da camminamento in legno di ml 4,50 x 0,90; f) zona docce di mq 5,40 (ml 1,50 x 3,60).

Il sequestro predetto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari e, su istanza del ricorrente, il 6 agosto 2019 il pubblico ministero ha autorizzato il ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto dei titoli amministrativi in possesso dell’indagato, fermo restando il sequestro, sotto il controllo della polizia giudiziaria operante. F.D. ha, quindi, provveduto al ripristino mediante rimozione di tutti gli arredi e le coperture di cui ai punti a), c), d), e), ed f), e, quanto all’opera indicata nel punto b), alla rimozione del telo ombreggiante in tessuto ancorato a pali verticali di legno, ai sottostanti due tavoli e bancone all’interno del quale risultano allocati i presidi per il primo soccorso del salvamento a mare, lasciando così la sola piattaforma lignea di mq 34,30, in quanto ritenuta legittimamente realizzata, come rappresentato nell’istanza di autorizzazione al ripristino. Con relazione prot. n. -OMISSIS- del 23 ottobre 2019, in esito a sopralluogo svoltosi il 25 settembre 2019, il Comune di Sabaudia ha accertato la rimozione di alcune delle opere sopra descritte e la permanenza della suddetta pedana, di tre pali infissi in terra, di alcuni camminamenti, oltre al mancato ripristino dell’orografia originaria del terreno.

Con nota municipale prot. n. -OMISSIS- del 12 novembre 2019, l’Amministrazione civica ha comunicato l’avvio, ai sensi dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, del procedimento sanzionatorio in relazione all’attività edilizia posta in essere sul predetto fondo, giuste relazioni prot. n. -OMISSIS- del 25 settembre 2019 (relativa al sopralluogo del 10 luglio 2019) e prot. n. -OMISSIS- del 23 ottobre 2019 (relativa al sopralluogo svoltosi nella medesima giornata). Parte ricorrente ha partecipato al procedimento mediante memoria del 29 novembre 2019, in cui ha rivendicato la legittimità della pedana lignea e dei pali di legno rimasti e l’impossibilità materiale e giuridica di ripristinare l’originario andamento naturale del terreno, perché non noto.

Il Comune di Sabaudia, quindi, con ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 9 gennaio 2020, notificata il successivo giorno 10, ha ingiunto la demolizione dei manufatti abusivi ivi descritti e il completo ripristino dello stato dei luoghi, sottolineando che: a) la pedana lignea cui si riferisce la determinazione dirigenziale regionale n. -OMISSIS- del 21 dicembre 1999 è stata autorizzata a condizione della sua amovibilità e stagionalità; b) l’orografia naturale del terreno è stata alterata con terrazzamenti realizzati con paratie di legno atti a contenere il dislivello dunale.

2. – Avuto riguardo ai fatti di cui sopra, con il ricorso all’esame, notificato il 9 marzo 2020 e depositato il successivo giorno 23, F.D. ha gravato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:

I) violazione dell’art. 21- septies , l. n. 241 del 1990, per impossibilità giuridica dell’oggetto del comando impartito con il provvedimento gravato, dovendosi considerare nullo l’ordine di demolizione avente ad oggetto opere sottoposte a sequestro penale preventivo ex art. 321, comma 3- bis , cod. proc. pen.;

II) violazione dell’art. 3, l. n. 241 cit., per difetto ed insufficienza della motivazione, sotto il profilo della sua determinatezza, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, poiché non appare chiaro a quali opere abusive si riferisca il provvedimento, il quale fa riferimento a quanto descritto nelle due relazioni del 25 settembre 2019 e del 23 ottobre 2019, che illustrano lo stato dei luoghi, rispettivamente, al 10 luglio 2019 e al 23 ottobre 2019;

III) violazione degli artt. 10 e 31, d.P.R. n. 380 cit., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, giacché la pedana lignea lasciata in loco è pienamente legittimata sin dal 1999, sussistendone tutti i titoli abilitativi, tenuto anche conto dell’inesistenza, all’epoca, dell’Ente Parco nazionale del Circeo, dal momento che sull’istanza di autorizzazione depositata il 25 febbraio 2000 si sarebbe formato un atto autorizzativo per silentium , ai sensi dell’art. 48, l. 5 agosto 1978 n. 457 e dell’art. 7, d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, conv. nella l. 25 marzo 1982 n. 94;

IV) violazione degli artt. 3 e 21- nonies , l. n. 241 cit., eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà manifesta con atti precedenti emessi dall’ente resistente, oltre che per violazione del principio del legittimo affidamento e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, poiché la prefata pedana in legno è, a ben vedere, assistita da un titolo edilizio tacito che non è mai stato annullato dall’Amministrazione civica, sì che non è possibile ingiungerne la demolizione;

V) violazione dell’art. 21- septies , l. n. 241 cit., violazione e falsa applicazione di quanto assentito con la determinazione dirigenziale regionale n. -OMISSIS- del 21 dicembre 1999, oltre ad eccesso di potere per carenza dei presupposti ed irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, in quanto, per ciò che riguarda la mancata rimozione della piattaforma alla fine della stagione balneare, il terreno in possesso del ricorrente è stato oggetto due sopralluoghi del 10 luglio 2019 e del 23 ottobre 2019, il primo svoltosi nel pieno della stagione balneare conclusasi il 30 settembre 2019, sì che a tale data non poteva certo costituire illecito la presenza di una struttura precaria autorizzata per la stagione turistica, il secondo operato in vigenza di un sequestro preventivo dell’area da parte dell’Autorità giudiziaria penale, che ha precluso al ricorrente lo smontaggio del manufatto;

VI) violazione dell’art. 21- septies , l. n. 241 cit. per impossibilità dell’oggetto del comando, oltre ad eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e indeterminatezza del precetto, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, giacché nell’ingiungere il ripristino dell’orografia naturale del terreno il Comune di Sabaudia ha omesso di specificare quale essa fosse prima dell’esecuzione dell’intervento di terrazzamento da rimuovere.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 Non favorevolmente scrutinabile è il primo ordine di censure, con il quale è stata lamentata l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 21- septies , l. n. 241 cit., avendo il Comune ordinato al privato un facere giuridicamente impossibile e cioè la demolizione di un bene sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen.

Sul punto, la sezione è consapevole dell’esistenza di un filone giurisprudenziale favorevole a sostenere l’illegittimità dell’ordine di demolire un immobile sequestrato in sede penale. Tuttavia, in linea con l’orientamento assunto dopo la chiusura della fase cautelare del giudizio all’esame (TAR Lazio, Latina, sez. I, 20 aprile 2021 n. 252;
sez. I, 12 marzo 2021 n. 129;
sez. I, ord.za 6 novembre 2020 n. 396) ritiene il collegio di aderire alla differente impostazione, alla stregua della quale il sequestro di un immobile abusivo da parte dell’Autorità giudiziaria penale non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione che lo attinga, ma soltanto l’eventuale differimento del termine fissato per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro, che sarà onere dell’interessato richiedere tempestivamente ( ex multis : TAR Lazio, Roma, sez. II, 15 dicembre 2020 n. 13505;
sez. II, 15 dicembre 2020 n. 13502;
TAR Campania, Salerno, sez. II, 1° ottobre 2020 n. 1259;
Napoli, sez. II, 10 luglio 2020 n. 3020;
TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 giugno 2020 n. 5964;
TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 31 gennaio 2020 n. 31;
TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 settembre 2019 n. 10739;
TAR Campania, Salerno, sez. II, 11 giugno 2019 n. 971).

Conseguentemente, la circostanza che il fabbricato di cui è causa sia oggetto di un sequestro penale deve essere tenuta in conto dall’Amministrazione procedente soltanto ai fini delle valutazioni di competenza circa l’eseguibilità materiale del provvedimento repressivo;
ciò anche in conseguenza dell’esistenza di esigenze di difesa connesse allo svolgimento del procedimento penale che non consentono la distruzione in via amministrativa di cose da cui la persona incolpata di un reato possa trarre elementi a discarico.

3.2 Con il secondo mezzo di impugnazione, F.D. ha denunciato violazione dell’art. 3, l. n. 241 cit., per difetto ed insufficienza della motivazione, sotto il profilo della sua determinatezza, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, poiché non apparirebbe chiaro a quali opere abusive si riferisca il provvedimento, il quale fa riferimento a quanto descritto nelle due relazioni del 25 settembre 2019 e del 23 ottobre 2019, che illustrano lo stato dei luoghi, rispettivamente, al 10 luglio 2019 e al 23 ottobre 2019.

Il motivo è destituito di fondamento.

Dalla comparazione tra le opere descritte nella relazione del 25 settembre 2019 e quelle risultanti dalla relazione del 23 ottobre 2019, infatti, emerge con chiarezza che le contestazioni mosse al ricorrente con il provvedimento gravato riguardano soltanto le opere ritenute abusive dall’Amministrazione e che egli non ha spontaneamente eliminato prima dell’emissione dell’ordine di demolizione impugnato e cioè la più volte citata pedana di legno coi relativi pali infissi nel terreno e le paratie di legno impiegate per realizzare un terrazzamento della duna. Del resto, il provvedimento sanzionatorio dell’Amministrazione non può riguardare manufatti non più esistenti alla data della sua adozione, perché già spontaneamente rimossi dal privato.

3.3 Con il terzo mezzo di gravame, F.D. si è doluto della violazione degli artt. 10 e 31, d.P.R. n. 380 cit., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, giacché assume il ricorrente che la pedana lignea da lui collocata sarebbe pienamente legittimata sin dal 2000, sussistendone tutti i titoli abilitativi e tenuto conto dell’inesistenza, all’epoca, dell’Ente Parco nazionale del Circeo. In tal senso, assume F.D. che l’autorizzazione richiesta al Comune di Sabaudia il 25 febbraio 2000 si sarebbe formata per silentium , ai sensi degli artt. 48, l. n. 457 del 1978 e 7, d.l. n. 9 del 1982, conv. nella l. n. 94 del 1982.

Il motivo è infondato.

L’art. 48, l. n. 457 cit., nel testo vigente all’epoca della presentazione dell’istanza di autorizzazione in discorso, dispone che: “ Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori. Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l’istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio. Per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data. La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 ”. Invece, l’art. 7, d.l. n. 9 cit., conv. nella l. n. 94 cit., sempre nel testo rilevante ratione temporis , prevede che: “ Fatte salve le norme di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applicano le disposizioni dell’articolo 48 della legge medesima. Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497: a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere. Per gli interventi di cui al comma precedente, la istanza per l’autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio. Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Alle istanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 8 del presente decreto
”.

Nel caso di specie, in disparte il fatto che la richiesta di autorizzazione del 25 febbraio 2000 non cita le suddette disposizioni quale titolo giuridico legittimante l’intervento proposto, ad escludere la fondatezza del motivo di ricorso è dirimente la considerazione per cui la piattaforma lignea collocata da F.D. sul fondo in suo possesso non sia riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi indicate dalle suddette disposizioni. In particolare, essa non appare un intervento di manutenzione straordinaria, non essendovi in loco un fabbricato preesistente rispetto al quale effettuare tale tipologia di intervento edilizio, consistendo piuttosto in una nuova costruzione di una struttura leggera infissa nel terreno ma amovibile. Inoltre, anche a voler qualificare in termini di manutenzione straordinaria la realizzazione della suddetta pedana, sia l’art. 48, l. n. 457 cit. che l’art. 7, d.l. n. 9 cit., non sono comunque applicabili in presenza di vincoli paesaggistici che invece, nel caso all’esame, sono incontestabilmente presenti, dato che la loro esistenza consta non solo dall’ordinanza gravata ma anche dai documenti versati in atti dal ricorrente.

Pertanto, contrariamente a quanto assunto da F.D., l’avvenuto decorso del termine indicato dalla legge sull’istanza del 25 febbraio 2000 non ha comportato il formarsi di alcuna autorizzazione tacita all’installazione della piattaforma di legno all’esame.

3.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 3 e 21- nonies , l. n. 241 cit., eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà manifesta con atti precedenti emessi dall’ente resistente, oltre che per violazione del principio del legittimo affidamento e dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, poiché la prefata pedana in legno sarebbe, a ben vedere, per le ragioni indicate nel precedente motivo di ricorso, assistita da un titolo edilizio tacito che non è mai stato annullato dall’Amministrazione civica, sì che non sarebbe possibile ingiungerne la demolizione, come più volte stabilito dalla giurisprudenza.

Il motivo non ha fondamento poiché, sulla base delle argomentazioni esposte sub § 3.3, cui si fa integrale rinvio, la piattaforma in discorso non è assistita da alcun titolo tacito, sì che neppure si pone il problema della necessità di procedere al previo annullamento in autotutela di un atto autorizzativo onde poter ingiungere la demolizione del manufatto edificato sulla sua base.

3.5 Con il quinto ordine di censure F.D. ha denunciato violazione, sotto altro profilo, dell’art. 21- septies , l. n. 241 cit., violazione e falsa applicazione di quanto assentito con la determinazione dirigenziale regionale n. -OMISSIS- del 21 dicembre 1999, oltre ad eccesso di potere per carenza dei presupposti ed irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione. In particolare, per ciò che riguarda la mancata rimozione della piattaforma alla fine della stagione balneare, il terreno in possesso del ricorrente è stato oggetto due sopralluoghi del 10 luglio 2019 e del 23 ottobre 2019: il primo svoltosi nel pieno della stagione balneare conclusasi il 30 settembre 2019, sì che a tale data non poteva certo costituire illecito la presenza in loco di una struttura precaria autorizzata per la stagione turistica;
il secondo operato in vigenza di un sequestro preventivo dell’area da parte dell’Autorità giudiziaria penale, che ha precluso al ricorrente il libero smontaggio del manufatto.

Il motivo non appare fondato.

Infatti, è ben vero che la pedana in discorso costituisce un’opera con carattere di stagionalità, la cui installazione è funzionale allo svolgimento di attività turistica balneare;
tuttavia, come già chiarito sub 3.3, si tratta di struttura priva di legittimazione edilizia, sì che, pur essendo il provvedimento gravato eseguibile dopo il dissequestro dell’area, nessun vizio attinge gli accertamenti svolti dall’Amministrazione il 10 luglio 2019 e il 23 ottobre 2019 e le determinazioni assunte sulla loro base, posto che la situazione di illiceità riscontrata ha un carattere permanente che prescinde dalla durata della stagione balneare.

3.6 L’ultimo capo di impugnazione verte sulla dedotta violazione, quanto ad un ulteriore profilo, dell’art. 21- septies , l. n. 241 cit. per impossibilità dell’oggetto del comando impartito al privato, oltre ad eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria e indeterminatezza del precetto, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, giacché nell’ingiungere il ripristino dell’orografia naturale del terreno il Comune di Sabaudia avrebbe omesso di specificare quale essa fosse prima dell’esecuzione dell’intervento di terrazzamento da rimuovere.

Il motivo non è favorevolmente scrutinabile, atteso che sul punto il provvedimento impugnato ha un tenore sufficientemente chiaro, dovendosi intendere per ripristino dell’orografia naturale del terreno quella che spontaneamente sarà prodotta dalla duna sabbiosa, una volta che il ricorrente avrà rimosso le opere di terrazzamento intraprese sine titulo .

3.7 In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare;
resta inteso che l’ordinanza di demolizione non è materialmente eseguibile sino a quando perdura il sequestro dell’area da parte dell’Autorità giudiziaria penale.

4. – Stante la peculiarità della fattispecie e il lungo tempo trascorso dalla posa in opera della pedana, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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