TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-15, n. 202013505

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-15, n. 202013505
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202013505
Data del deposito : 15 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2020

N. 13505/2020 REG.PROV.COLL.

N. 09647/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9647 del 2003, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C P in Roma, via A. Ravà 106;

contro

Comune di Velletri (RM), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. L K, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M in Roma, via G. Bettolo 9;

per l’annullamento

1) dell’ordinanza urbanistica-OMISSIS-, notificata il successivo giorno 10, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate sul terreno di sua proprietà in via -OMISSIS-e consistenti nella realizzazione di un manufatto di circa mq 81,00;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica straordinaria di smaltimento del giorno 11 dicembre 2020 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Espone -OMISSIS- di essere è proprietaria di un terreno situato in Velletri, località -OMISSIS-, via -OMISSIS-, ove afferma di aver “ realizzato un fabbricato adibito a civile abitazione con muratura perimetrale costituita da blocchetti di cemento precompresso, coperto con tetto a quattro falde composto da orditura primaria e secondaria in legno di castagno con aggetto circostante di cm 80 circa sul perimetro ” del quale è stata ingiunta la demolizione da parte dell’Amministrazione civica, giusta ordinanza urbanistica-OMISSIS-, notificata il successivo giorno 10.

2. – Pertanto, con il ricorso all’esame, notificato il 1° ottobre 2003 e depositato il successivo giorno 8, -OMISSIS- ha gravato il suddetto provvedimento, lamentando i seguenti vizi di legittimità:

I) violazione degli artt. 27 e 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, poiché essendo la ricorrente imputata in un procedimento penale per abusivismo edilizio in relazione ai medesimi fatti ed essendo stato, quindi, l’immobile di cui è causa sottoposto a sequestro preventivo da parte del Giudice per le indagini preliminari di Velletri, le opere abusive in discorso non possono essere demolite;

II) violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, non avendo l’Amministrazione specificamente motivato in ordine all’applicazione della sanzione demolitoria;

III) violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, poiché l’ordinanza di demolizione non contiene la specifica indicazione delle c.d. pertinenze urbanistiche, per cui in caso di inottemperanza non può produrre effetti acquisitivi dell’area al patrimonio del Comune di Velletri.

Si è costituito in giudizio l’ente locale resistente che ha argomentato nel merito l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.

Alla pubblica udienza straordinaria di smaltimento dell’11 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 Con riferimento al primo ordine di censure, si osserva che il sequestro di un immobile abusivo da parte dell’Autorità giudiziaria penale non determina l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione che lo attinga, ma soltanto l’eventuale differimento del termine fissato per la rimessa in pristino, decorrente dalla data del dissequestro penale, che sarà onere dell’interessato richiedere tempestivamente (TAR Campania, Salerno, sez. II, 1° ottobre 2020 n. 1259;
Napoli, sez. II, 10 luglio 2020 n. 3020;
TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 giugno 2020 n. 5964;
TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 31 gennaio 2020 n. 31;
TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 settembre 2019 n. 10739;
TAR Campania, Salerno, sez. II, 11 giugno 2019 n. 971). Ne consegue che la presenza della suddetta misura cautelare reale non costituisce motivo di annullamento del provvedimento gravato e che il mezzo di impugnazione all’esame è infondato.

3.2 In merito al dedotto difetto di motivazione, premesso che parte ricorrente non approfondisce il merito della censura, indicando su quali specifici punti la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto soffermarsi, alla confutazione del suddetto (generico) motivo è sufficiente rilevare che la sanzione ripristinatoria edilizia costituisce un atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico che la sorreggono, né la comparazione di queste con gli interessi privati coinvolti, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo in alcun modo ammissibile l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2019 n. 2656;
sez. VI, 6 settembre 2017 n. 4243;
sez. VI, 28 luglio 2017 n. 3789;
sez. VI, 30 giugno 2017 n. 3210;
sez. VI, 10 maggio 2017 n. 2161).

3.3 Da ultimo, è privo di fondamento anche il terzo motivo di ricorso, posto che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, del sedime e della relativa area di pertinenza, solo preannunciata nell’ordinanza di demolizione, viene eventualmente eseguita con successivo provvedimento emanato sul presupposto dell’accertata inottemperanza all’ordine di rimessione in pristino. Ne consegue che integra una violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 cit., la mancata indicazione, nel provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, delle modalità di calcolo in base al parametro urbanistico indicato dalla legge e dell’esatta superficie dell’area di sedime, in relazione alla quale poter effettuare il computo nella misura massima del decuplo (TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 ottobre 2019 n. 577;
Roma, sez. II, 8 marzo 2019 n. 3130;
conf. TAR Campania, Napoli, sez. III, 1° marzo 2019 n. 1158;
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 29 novembre 2018 n. 1141;
TAR Lazio, Roma, sez. II, 8 ottobre 2018 n. 9799;
sez. II, 30 agosto 2018 n. 9104). Pertanto, l’omessa quantificazione dell’area di sedime nell’ingiunzione a demolire non costituisce vizio di legittimità del provvedimento, dato che l’esatta definizione della consistenza dell’area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato dall’ufficio tecnico comunale, è definita nel successivo ed eventuale atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di riduzione in pristino, costituente il necessario titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto a favore dell’ente locale.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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