TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-13, n. 202306408

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-13, n. 202306408
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306408
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2023

N. 06408/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06258/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6258 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza – Comando Generale;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

- della Determinazione prot. nr. -OMISSIS-/21 in data 31.03.2021 del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza – Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio, Sezione Trattamento Economico Principale – Drappello Stipendi Ufficiali nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque collegati ed AVENTE AD OGGETTO l’accertamento ed il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all’attribuzione dei benefici di cui agli artt. 1801 e 2159 del Decreto Legislativo 15.03.2010 nr. 66 nell’ulteriore misura dell’1,25% in relazione alla menomazione fisica ascritta alla 6^ Categoria, Tab. “A” annessa al D.P.R. nr. 915/78, riconosciuta con il verbale mod. BL/B nr. -OMISSIS-redatto in data 24.09.2018 dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano – Commissione Medica Ospedaliera 3^ in relazione all’infermità “Ipertensione arteriosa;
Ectasia della radice aortica (43 mm) in aterosclerosi dei tronchi sovraortici;
Dislipidemia”, rispetto al beneficio attribuito in relazione alla menomazione fisica ascritta all’8^ Categoria, Tab. “A” annessa al D.P.R. nr. 915/78 riconosciuta con verbale mod. BL/B nr. -OMISSIS- redatto in data 15.10.1991 dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Palermo, Commissione Medica Ospedaliera;

per la conseguente condanna

- delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spettanti differenze di trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente, Gen. Brig. della Guardia di Finanza, collocato in congedo per limiti di età a partire dal 2 luglio 2017, ha esposto:

- di aver presentato in data 10 maggio 2017 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ Ipertensione arteriosa;
Ectasia della radice aortica (43 mm) in aterosclerosi dei tronchi sovraortici;
Dislipidemia
”;

- che, sottoposto a visita medica, con il verbale mod. BL/B nr. -OMISSIS-in data 24 settembre 2018 la Commissione Medica Ospedaliera riscontrava l’infermità “ Ipertensione arteriosa;
Ectasia della radice aortica (43 mm) in aterosclerosi dei tronchi sovraortici;
Dislipidemia
” che ascriveva alla 6^ Categoria, Tabella “A” ai fini dell’equo indennizzo;

- che l’infermità in questione, in conformità al favorevole parere nr. -OMISSIS- reso in data 24 giugno 2019 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, veniva riconosciuta come dipendente da causa di servizio con il decreto nr.-OMISSIS- datato 16 ottobre 2019 del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza;

- di aver chiesto, con istanza in data 3 marzo 2021, il riconoscimento dei benefici economici previsti dagli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928 e dall’art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010.

Con il ricorso all’esame, il ricorrente ha impugnato la determinazione prot. nr. -OMISSIS- del 31 marzo 2021 adottata dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, con la quale la suddetta istanza è stata respinta in ragione del fatto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita non era intervenuto in costanza di rapporto di servizio, bensì successivamente al collocamento in congedo del richiedente.

Con un unico motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto i vizi di " Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 15.07.1950 nr. 539, 5 della Legge 3 aprile 1958, n. 474, 1801 e 2159 del D.Lvo 15.03.2010 nr. 66. Illegittimità per violazione dell’art. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta ", facendo presente di aver presentato domanda per accedere al beneficio di cui si discute in data 10 maggio 2017, quando cioè era ancora in servizio, e richiamando la giurisprudenza che ha affermato l’irrilevanza, ai fini dell’attribuzione del beneficio in discussione, del tempo necessario per la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta durante la prestazione del servizio medesimo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Va premesso che il contesto normativo di riferimento è il seguente:

- l’art. 1801 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 prevede che “ al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al 2,50 per cento dello stipendio per infermità’ dalla I alla VI categoria e all’1,25 per cento dello stipendio per infermità’ dalla VII air VIII categoria ”;

- l’art. 2159 del medesimo decreto estende il suddetto beneficio al personale della Guardia di Finanza;

- l’art. 1, primo comma, della l. 15 luglio 1950, n. 539, dispone che " I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio ";

- ai sensi del successivo art. 3 della l. n. 539 cit. mutilati e invalidi per servizio sono coloro che hanno contratto " in servizio " un’infermità dipendente;

- l’art. 117, primo comma, lettere a) e b) del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458, prevede la concessione di un’abbreviazione di carriera agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo le cui infermità siano state ascritte a una delle categorie della tabella A di cui al decreto luogotenenziale n. 876/1917;

- infine, l’art. 120 del R.D. n. 3458 cit. estende i detti benefici ai sottufficiali.

Alla luce di tale quadro normativo, in giurisprudenza si sono sviluppati due orientamenti in ordine ai presupposti per la concessione del beneficio in questione:

- una parte della giurisprudenza considera contratta in attività di servizio un’infermità che si sia manifestata durante il servizio stesso, ancorché riconosciuta dopo il transito in congedo del dipendente ( ex multis , T.A.R. Brescia, sez. I, 02/02/2022, n. 88);

- altro indirizzo ritiene, invece, che il beneficio possa essere concesso solo qualora il riconoscimento dell’infermità e la sua ascrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio ( ex multis , T.A.R. Roma, sez. I, 28/06/2018, n. 7205).

Il Consiglio di Stato (sez. II, 07/01/2022, n. 124), nel dare atto del contrasto giurisprudenziale, ha recentemente condiviso il primo indirizzo giurisprudenziale evidenziando come non possano porsi a carico dell’interessato gli effetti delle lungaggini dell’Amministrazione nell’adottare il provvedimento finale, non potendo la durata del procedimento amministrativo teso all’accertamento della sussistenza del presupposto andare a detrimento del militare istante;
diversamente opinando, infatti:

- “ sarebbe sempre possibile per la P.A. prolungare in via di fatto i tempi del procedimento, in modo che l’eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avvenga quando ormai il dipendente è in quiescenza e, dunque, non potrebbe più ottenere il beneficio ”;

- “ in tutti i casi in cui le malattie invalidanti risultino di gravità tale da comportare l’immediata cessazione del servizio sarebbe consentito all’Amministrazione, attraverso il meccanismo della "retrodatazione" di un giorno del collocamento in quiescenza, di sottrarsi sempre al riconoscimento dei benefici economici per cui è causa. Ciò significa che i predetti benefici non spetterebbero mai a coloro che, pur avendo contratto la patologia invalidante "in servizio", proprio per la gravità di tale patologia, si vedano costretti alla cessazione immediata dal servizio ”;

- inoltre, “ si giungerebbe alla conclusione che a parità di situazione, ovverosia di infermità contratta in servizio, riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta alla tabella A, potrebbe non esservi parità di trattamento, laddove si facesse dipendere il riconoscimento del beneficio da elementi accidentali, estranei alla volontà del richiedente e non previsti dalla norma, quale per l’appunto il tempo impiegato dall’Amministrazione ad accertare la sussistenza del nesso di dipendenza tra l’infermità e il servizio prestato ” (T.A.R. Brescia, cit.).

Alla luce di tali condivisibili considerazioni, il Collegio ritiene che l’attribuzione del beneficio in discussione sia correlata al fatto che l’infermità che ne giustifica l’erogazione sia stata contratta in servizio, ancorché sia riconosciuta - come nel caso di specie - dopo il transito in congedo del dipendente.

In conclusione, l’atto impugnato va annullato.

Non può, viceversa, essere accolta la domanda diretta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione resistente “ a corrispondere in favore del ricorrente le differenze di trattamento economico di spettanza a decorrere dalla data di maturazione del diritto a quella dell’effettivo soddisfo ”, competendo all’Amministrazione di riavviare il procedimento e di ripronunciarsi sulla domanda presentata dal ricorrente in conformità ai principi di diritto sopra esposti.

Le spese di lite possono formare oggetto di compensazione alla luce del contrasto giurisprudenziale in materia.

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