TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-12-30, n. 202208172

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-12-30, n. 202208172
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202208172
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2022

N. 08172/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03363/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3363 del 2022, proposto da
G N, rappresentata e difesa dall'avvocato M M E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Napoli, in via F. Cilea n. 129;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto decisorio cron. n. 1329/2017 – R.G. 813/2017 V.G., depositato in data 19 maggio 2017 dalla Corte di Appello di Napoli, IV sezione civile - equa riparazione ex lege 89/01 (legge Pinto).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. - Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli, depositato in data 19/5/2017 (R.G. 813/2017 VG), n. cron. 1329/2017, a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo – ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), con in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento della somma di € 3.200,00 a titolo di indennizzo, nonché al pagamento delle spese processuali “ per l’intero liquidate in complessivi € 509,66, di cui € 59,66 per esborsi, oltre rimborso spese generali ”;
direttamente attribuite all’avv. Concetta Lauri ”.

1.1. - In particolare, la ricorrente ha lamentato il mancato pagamento da parte del Ministero intimato, della liquidatale somma di euro 3.200,00, pur avendo ella ritualmente notificato al debitore il decreto in questione.

In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta , con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la fissazione della somma che la PA intimata, rimasta ancora inadempiente, dovrà versare per l’ulteriore violazione del giudicato, oltre al pagamento delle spese di giudizio da liquidare in favore del legale distrattario (avvocato M M E M).

2. - Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio, ancorché ritualmente intimato.

3. - Alla camera di consiglio del 16 novembre 2022 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

DIRITTO

4. - Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.

4.1 - Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento - con esclusione delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario, non costituendo per questa parte il decreto oggetto di domanda di esecuzione nel presente giudizio - essendo il titolo azionato divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli del giorno 5/5/2022, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica (avvenuta in data 1/6/2021) del decreto decisorio costituente titolo esecutivo (con formula apposta in data 24/2/2020) ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.

In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU., n. 12533/2001).

Infine, è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5- sexies della Legge n. 89/2001 (come introdotto dalla Legge n. 208/2015 - cd. Legge di stabilità 2016), la quale costituisce condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione onerata.

5.- . La domanda di parte ricorrente va pertanto accolta e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto all’odierna parte ricorrente nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione;
con maggiorazione di dei richiesti interessi legali, dal dì del passaggio in giudicato della sentenza, al soddisfo (tanto ex art. 112 co. 3 cpa, non essendovi stata alcuna disposizione in proposito nel titolo azionato).

5.1. - Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio condivide la giurisprudenza ( ex multis , T.A.R. Campania, sez. VII, sent. 5097 del 28.10.2019;
sez. VIII, sent. 3677 del 5.6.2018;
3977 del 19.7.2019), ai sensi della quale, “ in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre che gli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268)”.

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto oggetto di ottemperanza sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

6. - Per il caso di ulteriore inottemperanza, va fin d’ora designato il Commissario ad acta, da individuarsi ai sensi dell’art.

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