TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-10-28, n. 202418891
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2024
N. 18891/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02878/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati N C D, G R, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio N C D in Sassari, via Roma 31;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
– del provvedimento prot. n. M_D GMIL REG2019 0644116, datato 16 dicembre 2019, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto 4 Divisione, notificato in data 9 gennaio 2020, avente ad oggetto “esito giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente alla va-lutazione per il 2019”, con cui l’Amministrazione comunicava al ricorrente la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento, a scelta, formato per il 2019;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare:
– il Verbale n. 3 dell’11.4.2019 della Commissione Superiore di Avanzamento, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 21,92 trentesimi;
– le Schede di valutazione del ricorrente, formulate dai membri della Commissione Superiore di Avanzamento, allegate al Verbale n. 3 dell’11.4.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS-, Tenente Colonnello del ruolo normale dell’Esercito in spe, preso in esame per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2019, veniva giudicato idoneo ma non iscritto in quadro perché collocato al 678° posto della graduatoria di merito (col punteggio di 21,92/30), fuori dal numero degli Ufficiali utilmente valutati per la promozione (56 su 815 valutati).
Insorgeva allora innanzi questo TAR contro l’attribuzione di punteggio ricevuta, chiedendo l’annullamento del provvedimento ed all’uopo deducendo due compositi motivi rubricati “ I) violazione di legge (artt. 1032, 1058, 1060 e 1071 d.lgs n. 66/2010 e 700 ss del d.p.r. n. 90/2010). eccesso di potere: erronea valutazione dei fatti; disparità di trattamento; II) eccesso di potere: difetto di istruttoria e disparità di trattamento; carenza e illogicità della motivazione; ” nei quali, evidenziando il livello di eccellenza delle sue qualità anche in confronto a quelle di parigrado utilmente selezionati, censurava la valutazione per violazione di legge, disparità di trattamento, erronea valutazione dei fatti ed eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo con riferimento specifico agli Ufficiali: -OMISSIS- (38° iscritto in quadro), -OMISSIS- (45° iscritto in quadro), -OMISSIS- (50° iscritto in quadro) e -OMISSIS- (52° iscritto in quadro), evocati in questo giudizio come controinteressati.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio a mezzo dell’Avvocatura, con memoria e documenti, resistendo al ricorso.
Non si costituivano gli Ufficiali evocati come controinteressati.
In prossimità dell’udienza di merito il solo ricorrente depositava memoria insistendo nei suoi assunti.
All’udienza pubblica del 25 settembre 2024 fissata per la trattazione, la causa era introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’infondatezza rende, anzitutto, inutile disporre l’integrazione del contraddittorio rispetto a tutti gli altri Ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di avanzamento (v.si Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; id., sez. IV, 1 giugno 2016, n. 2316).
Il ricorrente nei suoi due motivi –di cui è opportuno un congiunto scrutinio- ha sostanzialmente rivendicato la superiorità delle sue qualità rispetto agli altri concorrenti, lamentando nella decisione della CSA un eccesso di potere sia in senso assoluto, sia in senso relativo alla luce del confronto tra la propria carriera a quelle di 4 dei 56 ufficiali parigrado utilmente selezionati, censurando poi anche le modalità con cui i Commissari hanno espresso i loro giudizi.
È opportuno ricordare che il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è disciplinato dagli articoli 1057-1060 Codice Ordinamento Militare – COM, nonché dagli articoli 700-711 Testo Unico Ordinamento Militare – TUOM. Le suddette disposizioni stabiliscono che la valutazione della Commissione di avanzamento (CSA) si appunta sui quattro profili di cui alle lettere: a) qualità morali, di carattere e fisiche (articolo 704 TUOM); b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti ai fini dell’avanzamento, al servizio presso reparti o in imbarco (articoli 705 e 706 TUOM); c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti (articolo 707 TUOM); d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione (articolo 708 TUOM).
L’art. 1058, comma 4, COM, prevede poi che per ciascuno degli ufficiali sottoposti a valutazione ogni componente della CSA assegni un punteggio da uno a trenta in ciascuno dei quattro profili sopra indicati. Il successivo comma 6 dispone, poi, che “Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla Commissione”.
Trattasi di valutazioni ampiamente discrezionali nelle quali il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro di palesi irrazionalità nell'assegnazione del punteggio, tali da non richiedere analisi dettagliate e volte a cogliere singoli particolari di differenza, ma che risaltino ictu oculi per la loro macroscopica evidenza, cosicché l'incoerenza della valutazione, la sua abnormità per contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (in termini v.si Cons. Stato, sez. II 12 febbraio 2020, n. 1102; Cons. Stato, sez. II, 19 ottobre 2021, n. 7034; Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6790; Cons. Stato, sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6625; Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1382).
Secondo l’elaborazione giurisprudenziale in sede di avanzamento, poi, il vizio di eccesso di potere può configurarsi in senso assoluto, quando sia contestabile la coerenza generale del metro valutativo adottato o vi sia manifesta incongruità e irragionevolezza del punteggio assegnato allo scrutinando in rapporto agli elementi emergenti dalla sua carriera, ovvero in senso relativo, quando risulti incoerente l’applicazione del metro valutativo prescelto all'ufficiale interessato rispetto e ad altri parigrado meglio graduati e collocati in posizione utile all'iscrizione in quadro di avanzamento, traducendosi ictu oculi in evidente svalutazione del primo e, ovvero, in sopravvalutazione di uno o più degli altri (ex plurimis CdS, II, 4 febbraio 2022, n. 780).
Venendo al lamentato eccesso di potere in senso assoluto da parte del ricorrente il Collegio ricorda come, a fronte dei ristretti limiti del sindacato giurisdizionale sull’ampia discrezionalità tecnica delle C.S.A., la configurabilità dell’eccesso del vizio presupponga precedenti di carriera di assoluta eccellenza, declinati in valutazioni pregresse costantemente ottime (nei giudizi