TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-08-23, n. 202300676
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Testo completo
Pubblicato il 23/08/2023
N. 00676/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2022, proposto da
R Z, rappresentato e difeso dall'avv. E E, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003609 06/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova in data 26 ottobre 2021, notificata a mezzo di ufficiale della riscossione il 12 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 543.462,67 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009;
- dell’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/787;
- del ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” ;
- con domanda di risarcimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente Romano Zanotti, in qualità di socio solidalmente e illimitatamente responsabile della società di fatto Zanotti Romano e Zanotti Gridonia, produttore di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte in vigore fino alla campagna 2014-2015, impugna l’intimazione di pagamento n. 064 2021 90003609 06/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Mantova in data 26 ottobre 2021, notificata a mezzo di ufficiale della riscossione il 12 novembre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 543.462,67 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009. L’impugnazione è estesa al ruolo “Residui Agea ex DL 27/2019” , richiamato nell’intimazione di pagamento, e all’atto di pignoramento presso terzi n. 64/2021/787, fondato sul medesimo presupposto, ossia sulla cartella di pagamento n. 300 2015 00000077 08/000, notificata il 12 marzo 2015 (nuovo riferimento n. 064 2020 71500408 09/501). È stato chiesto inoltre il risarcimento del danno.
2. Nel ricorso sono formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei punti seguenti:
(i) vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale. In proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP), e la sentenza del Tribunale UE Sez. II 2 dicembre 2014 T-661/11 ( Repubblica Italiana v. Commissione ). Gli importi del prelievo supplementare risulterebbero quindi inseriti illegittimamente nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, non trattandosi di importi accertati come dovuti;
(ii) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, anche per mancata notifica dell’accertamento al produttore, essendo irrilevante la notifica effettuata nei confronti degli acquirenti. Sarebbe in ogni caso illegittima l’applicazione degli interessi;
(iii) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia;
(iv) vi sarebbero anche dei vizi propri dell’intimazione di pagamento. In primo luogo, si evidenzia che il debito non sarebbe imputabile al socio illimitatamente responsabile, in quanto la società agricola ha iniziato l’attività il 18 gennaio 2010 ed è cessata il 31 ottobre 2010, e non dovrebbe quindi rispondere del latte prodotto in precedenza. Si sarebbe poi verificata la decadenza ex art. 25 comma 1-c del DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto la notifica della presupposta cartella di pagamento n. 300 2015 00000077 08/000 è intervenuta oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento del debito è divenuto definitivo (alla fine di ogni campagna), e prima che entrassero in vigore le nuove regole di riscossione di cui al decreto direttoriale del 22 gennaio 2020. L’intimazione di pagamento sarebbe comunque priva di motivazione, e si baserebbe su un secondo ruolo, illegittimo in quanto aggiuntivo rispetto all’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti.
3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. Questo TAR, con ordinanza n. 257 del 21 marzo 2022, ha accolto la domanda cautelare, e ha inoltre disposto istruttoria a carico dell’AGEA, allo scopo di chiarire il contenzioso proposto nei confronti degli atti di accertamento o di intimazione del prelievo supplementare per le campagne oggetto del presente ricorso. È stato chiesto in particolare di specificare se siano intervenute sentenze passate in giudicato.
5. Con i depositi di data 12 gennaio 2023 e 17 maggio 2023 l’AGEA ha fornito le seguenti informazioni:
(a) la presupposta cartella di pagamento n. 300 2015 00000077 08/000 è stata emessa nei confronti della società di fatto Zanotti Romano e Zanotti Gridonia, a sua volta succeduta all’azienda agricola R Olanda (v. doc. 7);
(b) contro la presupposta cartella di pagamento n. 300 2015 00000077 08/000 il ricorrente (in qualità di socio della cessata società di fatto Zanotti Romano e Zanotti Gridonia) ha proposto impugnazione davanti al TAR Brescia, che con sentenza n. 248 del 25 marzo 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto collettivo e cumulativo. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6332 del 20 luglio 2022;
(c) per quanto riguarda la campagna 2005-2006, il TAR Lazio, con sentenza n. 477 del 14 gennaio 2015, ha respinto il ricorso proposto dall’azienda agricola R Olanda e da altri produttori contro i provvedimenti di restituzione del prelievo supplementare in eccesso. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3597 del 9 maggio 2022, ha accolto l’appello (proposto dal ricorrente in qualità di successore della suddetta azienda agricola), e ha disposto un complessivo ricalcolo sulla base delle indicazioni della Corte di Giustizia circa l’inclusione dei produttori che non avevano adempiuto l’obbligo di versamento mensile;
(d) in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3597/2022 l’AGEA ha provveduto al discarico parziale della cartella di pagamento n. 300 2015 00000077 08/000, e sta procedendo alla rideterminazione degli importi dovuti, che saranno successivamente comunicati al produttore;
(e) per quanto riguarda la campagna 2007-2008, l’azienda agricola R Olanda ha proposto davanti al TAR Lazio il ricorso n. 11901/2008, avente ad oggetto l’esito dei calcoli di fine periodo. Alla data di decisione del presente giudizio il ricorso n. 11901/2008 risultava ancora pendente;
(f) per quanto riguarda la campagna 2008-2009, il TAR Lazio, con decreto n. 7896 del 14 dicembre 2017, ha dichiarato perento il ricorso proposto dall’azienda agricola R Olanda e da altri produttori contro l’esito dei calcoli di fine periodo. In seguito ad opposizione, la decisione è stata confermata con ordinanza n. 6095 del 31 maggio 2018;
(g) con riferimento a diverse campagne, tra cui le annate 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, l’AGEA ha inviato alla società di fatto Zanotti Romano e Zanotti Gridonia l’intimazione di pagamento n. AGEA.DIRGEN.2012.0004382 di data 8 giugno 2012, ricevuta dal produttore in data 14 giugno 2012. A tale intimazione non è seguita alcuna istanza di rateizzazione;
(h) le somme recuperate tramite compensazione con gli aiuti PAC sono state contabilizzate e dedotte dagli importi richiesti (v. doc. 14).
6. Così ricostruito il quadro fattuale, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sulle censure di carattere formale
7. Le questioni relative alle formalità dell’intimazione di pagamento impugnata non sembrano idonee a dimostrare la nullità della stessa.
8. La circostanza che la società di fatto Zanotti Romano e Zanotti Gridonia sia stata costituita e abbia operato solo nel 2010 non rivela alcun fraintendimento rispetto al prelievo supplementare delle campagne 2005-2006, 2007-2008 e 2008-2009, in quanto vi è continuità aziendale con la dante causa azienda agricola R Olanda. Parimenti, è corretto che dei debiti della cessata società di fatto rispondano i soci solidalmente e illimitatamente responsabili. In effetti, per il principio codificato nell’art. 2560 c.c., la cessione delle attività aziendali comporta anche il trasferimento dei debiti. Inoltre, come stabilito dall’art. 2297 c.c., la società di fatto non costituisce uno schermo rispetto alla la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci.
9. L’indicazione di un ruolo specifico dell’AGEA all’interno delle cartelle o delle intimazioni di pagamento è un passaggio procedimentale che ha essenzialmente un’utilità pratica, e non contraddice il valore di iscrizione a ruolo attribuito dall’art. 8- ter comma 4 del DL 5/2009 all’iscrizione del prelievo supplementare nel Registro nazionale dei debiti. Non vi è alcuna duplicazione dei ruoli, e tantomeno una duplicazione del debito, ma solo la riproduzione in un atto particolare dell’iscrizione a ruolo