TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-12-11, n. 202318583
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Pubblicato il 11/12/2023
N. 18583/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06736/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6736 del 2022, proposto da
B C, B F, P M, B R, V S, M R, rappresentati e difesi dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Capuana, 207;
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento del diritto
- al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno premesso di essere rispettivamente:
- C B, M P e R M, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri;
- F B, R B e S V, ex appartenenti all’Esercito Italiano;
e di essersi tutti congedati a domanda dai rispettivi enti di appartenenza successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo.
I ricorrenti, ritenendo di aver diritto - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987 e al comma 3 dell’articolo 1911 del decreto legislativo n. 66/2010 (codice ordinamento militare) - all’attribuzione, per la liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, hanno inoltrato una formale istanza/diffida all’Inps e alle amministrazioni di rispettiva appartenenza ricevendo un riscontro negativo.
1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione e omessa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in Legge 20 novembre 1987 n. 472 e per come modificato dalla L. 7 agosto 1990, n. 332, e dell'art. 1911 d.lgs. 15 marzo 2010, n.6.
1.3. Si è costituito in giudizio l’INPS il quale, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto dei ricorrenti;inoltre, premessa la tassatività delle voci concorrenti a formare la base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che:
a) L'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. agli ex dipendenti dello Stato (r.d. 26 febbraio 1928, n. 619;legge 25 novembre 1957, n. 1139;T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;legge 29 aprile 1976, n. 177;legge 20 marzo 1980, n. 75;legge 29 gennaio 1994, n. 87) avrebbe chiaramente una funzione previdenziale (Corte costituzionale, 19 giugno 1979, n. 82) e non costituirebbe una forma di retribuzione differita, come il trattamento di fine rapporto per i lavoratori privati di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c. o come l'indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici in forza dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.
Nell'ambito di un tale assetto giuridico, tipico dell'attuale sistema di previdenza obbligatoria (laddove l'esistenza di leggi speciali comporta la deroga al c.d. principio dell'"automatismo delle prestazioni" di cui all'art. 2116 c.c.) deve ritenersi imprescindibile il nesso sinallagmatico tra la contribuzione obbligatoria e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella.
Attualmente la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2 legge n. 75/1980), dell'indennità integrativa speciale (art. 1 legge n. 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973.
Tanto premesso, sostiene l’Istituto che il riconoscimento di un determinato emolumento ai fini dell’indennità di buonuscita deve trovare puntuale titolo nella legge, non potendosi estendere ad ipotesi che la stessa non contempla.
b) Inoltre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non riguarderebbe il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza), ma soltanto quello delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato).
c) Per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare sarebbe invece applicabile l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che riconosce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza….omissis… che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”; la norma, tuttavia, non prevedrebbe detto beneficio per coloro che cessano a domanda, a prescindere dai requisiti anagrafici e contributivi, e non sarebbe stata modificata dalla legge n. 232/1990 che chiaramente, sia nell’intestazione che nel corpo dell’articolo 11 citato, non fa alcun riferimento alla legge n. 468/87 di conversione del d.l. n. 379/87.
d) In ogni caso qualora fosse applicabile la normativa invocata, tutti i ricorrenti sarebbero, comunque, decaduti dall’esercizio del diritto in quanto l’art. 6 bis, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987 dispone che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”.
1.4. All’udienza pubblica del 25 ottobre 2023, sentite le parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dall’Inps di prescrizione quinquennale del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento di fine servizio.
Deduce l’Inps che l'articolo 1 del D.P.R. 29-12-1973, n. 1032 (recante il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) dispone, al comma 1, che “I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico” .
Il successivo articolo 20, rubricato "Cause di perdita del diritto", prevede, al comma 2, che “il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto” .
Conclude poi, alquanto genericamente e senza prendere partitamente in esame la posizione di ciascun ricorrente, che “Per quanto riguarda la data di decorrenza del termine di prescrizione, essa deve essere individuata nella data di cessazione dal servizio, data in cui è sorto il diritto alla buonuscita”.
2.1. L’eccezione è infondata nei termini di seguito precisati.
Va preliminarmente rilevato che la giurisprudenza amministrativa ha seguito diversi orientamenti sulla data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto disciplinato dall'articolo 20 citato: per un orientamento, tale data coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870;VI, n. 1526 del 2012;VI, 14 novembre 2014, n. 5598), mentre per un altro orientamento rileva la data di cessazione del servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2017, n. 1887;sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2653).
Il Collegio ritiene di condividere la più recente statuizione con il quale il Consiglio di Stato (Sez. VI, 10/08/2018, n. 4898) – dato atto dei propri precedenti orientamenti e sul rilievo che l'ordinativo di pagamento del credito principale costituisce l'atto con il quale, successivamente alla cessazione del servizio, viene liquidata la buonuscita – ha precisato che:
a) quando il diritto sia sorto precedentemente alla cessazione dal servizio ed alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale deve essere individuato nell'originario provvedimento di liquidazione della buonuscita (e non dalla semplice data di cessazione dal servizio del dipendente come sostenuto dall’Inps), il quale non abbia tenuto conto dei relativi miglioramenti economici;
b) allorquando, invece, dopo la liquidazione dell’indennità di buonuscita interviene un successivo atto di inquadramento recante l'attribuzione di un diverso trattamento economico (a seguito di D.P.R. o norma di legge o provvedimento amministrativo) dalla quale deriva un diverso ammontare dell'indennità di buonuscita, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale deve essere individuato nell’ultimo provvedimento di liquidazione della buonuscita, il quale non abbia tenuto conto dei relativi miglioramenti economici;in tal caso, infatti, il diritto alle somme dovute sorge successivamente ed è, quindi, ragionevole ritenere che il termine prescrizionale decorra dalla entrata in vigore del trattamento economico previsto dai suddetti atti successivi.
Orbene nel caso di specie è certo che il diritto a miglioramenti economici che avrebbero avuto incidenza sull'indennità di buonuscita era sorto precedentemente alla cessazione del servizio, sicché il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale andrebbe correttamente individuato nel provvedimento di liquidazione della buonuscita o primo ordinativo di pagamento successivo alla cessazione del servizio.
Infatti, giacché non calcolata in tale provvedimento, la riliquidazione dell'indennità di buonuscita riveniente dalla predetta normativa si sarebbe dovuta chiedere nel quinquennio decorrente dalla suddetta data.
Ciò premesso – e in disparte la non condivisa individuazione del dies a quo - deve rilevarsi che nel caso di specie l’Inps si è limitata genericamente a postulare, appunto ai fini della decorrenza del dies a quo, la data di collocazione a riposo dei dipendenti pubblici, senza nemmeno indicare per ciascuno di essi quale sia in concreto la data di rispettivo collocamento in quiescenza;dovendo peraltro rilevare il Collegio – al quale non compete di ricercare di propria iniziativa elementi di prova non forniti compiutamente dalla parte proponente l’eccezione – che per nessuno dei ricorrenti sembra essere decorso interamente il termine prescrizionale quinquennale.
Al riguardo costituisce principio pacifico in giurisprudenza che “ Poiché l'eccezione di prescrizione di un credito costituisce eccezione in senso proprio, essa deve essere sollevata dalla parte, alla quale spetta specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale” (Consiglio di Stato, sez. IV, 01/03/2006, n. 936).
Ne consegue che l’eccezione di prescrizione, per come genericamente proposta, deve essere rigettata.
3. Nel merito il ricorso è fondato esclusivamente con riferimento alla posizione dei ricorrenti già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, in ragione della loro appartenenza ad una forza di polizia ad ordinamento militare, come già sostenuto da questa Sezione in fattispecie sovrapponibili alla presente, nonché come affermato da recentissime pronunce del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato e consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (Cons. Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831;Cons. Stato, Sez. II, 16 marzo 2023 n. 2762;).
4. Ciò premesso appare opportuno ripercorrere il percorso logico-argomentativo già seguito da questa Sezione con le recenti sentenze n. 8298 del 21 giugno 2022, n. 9011 dell’1 luglio 2022 e n.9033 del 4 luglio 2022.
L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 dispone al primo comma che: “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto” .
Al secondo comma del riferito d.l. è inoltre stabilito che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile;la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità;per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
5. Sotto un primo profilo, il Collegio non ritiene condivisibile la tesi sostenuta dall’Inps che, a monte, fa discendere l’infondatezza della pretesa di parte ricorrente dal fatto che l’elenco delle voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità per cui è causa, contenuto nell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, rubricato “Base contributiva”, non contempla la computabilità dei sei scatti biennali oggetto di controversia;come infatti rilevato dal Consiglio di Stato “Basti osservare, in senso contrario, che il beneficio reclamato dalla parte appellante rinviene il suo fondamento normativo nel disposto dell’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, ovvero in una disposizione successiva a quella recata dall’art. 38 D.P.R. n. 1032/1973 e dotata, nei confronti di quest’ultima, di ogni coerente effetto integrativo” (Cons. Stato Sez. III, 22.2.2019 n. 1231).
6. Sotto altro profilo il Collegio non condivide la tesi – sempre sostenuta dall’Inps - secondo la quale l’art.