TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-05-24, n. 202206691

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-05-24, n. 202206691
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206691
Data del deposito : 24 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2022

N. 06691/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08187/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8187 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A S, P S, E S, M S, M L, S L, R M, V R P, A C, F C, M C, V C, M C, M C, P C, A C, F D L T S, L D L, M F, I F, L F, D G, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, G C, C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, via Cicerone 44;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Salvatore Romeo, Manuela Maria Renzi, Spiridione Dicorato, Andrea Borghi, Diego P, Valeria Montesarchio non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:

- della Graduatoria nominativa CUDT/RM e, solo per quanto occorrer possa nella misura in cui si tratta di un concorso unico, della Graduatoria nominativa CUDA/RM, contenenti gli elenchi alfabetici degli idonei ammessi alla prova scritta (vincitori nella fase preselettiva), del “Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l’accesso ai profili dirigenziali di Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico” indetto da Roma Capitale con bando del 7 agosto 2020, riferite, rispettivamente, al profilo professionale di Dirigente Tecnico - Codice concorso CUDT/RM e al profilo professionale di Dirigente Amministrativo - Codice concorso CUDA/RM e pubblicate in data 16 giugno 2021, sul sito http://riqualificazione.formez.it, nella parte in cui non annoverano i nominativi dei ricorrenti tra i candidati idonei alla prosecuzione della fase concorsuale, e quindi anche del provvedimento eventualmente ritenuto implicito di non ammissione dei ricorrenti alle successive prove;

- del/i provvedimento/i di approvazione delle suddette Graduatorie al momento non noto/i ai ricorrenti;

- dell’eventuale provvedimento di approvazione dell’elenco dei candidati risultati idonei all’esito della prova preselettiva;

- dell’elenco dei candidati ammessi alle successive prove scritte;

- del provvedimento di nomina della Commissione Esaminatrice incaricata dell’espletamento della prova preselettiva;

- della prova preselettiva ed in particolare della documentazione concernente lo svolgimento della fase concorsuale preselettiva, compresi i documenti al momento non noti ai ricorrenti o comunque non disponibili agli stessi, in particolare: i verbali della Commissione Esaminatrice relativi alla prova preselettiva ed ai relativi esiti con riguardo, segnatamente: alla scelta dei quiz e dei criteri di correzione, di svolgimento delle operazioni della prova preselettiva e di formazione delle graduatorie, di determinazione di una soglia minima di punteggio;
la scheda anagrafica del candidato, l’elaborato con le risposte ai quiz a risposta multipla, l’eventuale documentazione contenente le correzioni e/o valutazioni, identificato con BarCode e riportante il punteggio totale di ciascun candidato;
il calendario e le istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva di cui al documento pubblicato in data 28 maggio 2021;
le batterie di domande sottoposte ai ricorrenti;
i documenti con le risposte ai quesiti da parte dell'Amministrazione;
la fissazione di una soglia minima di punteggio pari a 46.7, non prevista né predeterminata nella lex specialis della procedura concorsuale, e tra l’altro identica per i due profili dirigenziali nonostante il diverso numero dei candidati inseriti nelle due graduatorie e ammessi alle fasi successive della procedura;
il provvedimento con cui sono stati approvati i verbali della Commissione;

- del suddetto bando assunto da Roma Capitale e avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l’accesso ai profili dirigenziali di Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico” pubblicato in data 7 agosto 2020 sul sito istituzionale di Roma Capitale e con avviso in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 61 del 7 agosto 2021;

- della deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 23 giugno 2020 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina transitoria in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale, per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019”;

- della deliberazione della Giunta Capitolina n. 9 del 28 gennaio 2020 recante “Determinazione della dotazione organica complessiva e per singolo profilo professionale del personale dirigente e non dirigente di Roma Capitale e approvazione della pianificazione triennale del fabbisogno con la correlata pianificazione assunzionale per il periodo 2020-2022”;

- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto.

e, per l’effetto, per la condanna

- previo annullamento dell'intera procedura, alla riedizione della stessa ivi inclusa la prova selettiva;

nonché, in subordine e ove il Collegio lo ritenesse opportuno, per la condanna

- all’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti, con ammissione degli stessi alla prova scritta che si svolgerà per i candidati inclusi nella Graduatoria nominativa impugnata;

PER

QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL

29/9/2021:

- del verbale n. 2 – sessione mattutina, intestato “Commissione Esaminatrice per la prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi n° 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali di Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico”;

- del verbale n. 3 – sessione pomeridiana, intestato “Commissione Esaminatrice per la prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi n° 42 posti per l’accesso ai profili dirigenziali di Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La presente controversia verte sulla procedura concorsuale indetta da Roma Capitale con bando di concorso pubblicato in data 7 agosto 2020, per il conferimento di 42 posti dirigenziali come di seguito specificati:

- n. 32 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo (Codice concorso CUDA/RM);

- n. 10 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Tecnico (Codice concorso CUDT/RM).

2. La procedura concorsuale si è sviluppata attraverso una prima prova preselettiva (il cui esito è qui contestato) seguita da una prova scritta e una prova orale.

La prova preselettiva, comune ad entrambi i profili professionali oggetto del bando ( id est Dirigente Tecnico e Dirigente Amministrativo), consiste in un test, da risolvere in 60 minuti, composto da 60 quesiti a risposta multipla, di cui:

- 40 quesiti attitudinali volti a verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico- verbale;

- 20 quesiti diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto costituzionale, con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;
diritto amministrativo, con particolare riferimento alla normativa in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione, disciplina del lavoro pubblico;
diritto degli enti locali, con particolare riferimento allo statuto e all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale.

A ciascun candidato sarebbe stato consegnato il modulo delle 60 domande, il separato “foglio risposte” (in cui il candidato avrebbe dovuto barrare le risposte ritenute corrette), la scheda anagrafica (in cui il candidato avrebbe dovuto inserire le proprie generalità), nonché due buste, una più piccola in cui inserire la scheda anagrafica compilata e una più grande in cui inserire (al termine della prova) la busta piccola più il “foglio risposte” compilato.

La correzione del foglio risposte sarebbe dovuta avvenire con il sistema automatizzato del lettore ottico.

Le regole contenute nella lex specialis in merito al punteggio della prova selettiva prevedono l’assegnazione di 1 punto per la risposta esatta, 0 punti per la mancata risposta (o per il quiz in cui il candidato seleziona due o più risposte), – 0,33 per la risposta errata. L’art. 5 del bando di concorso prevede, inoltre, con riferimento alla soglia minima di superamento della prova preselettiva, che “ per ciascun procedimento concorsuale la prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a sei volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria” .

3. Gli odierni ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al concorso per la posizione di Dirigente Tecnico (Codice concorso CUDT/RM).

In data 16 giugno 2021 i ricorrenti hanno poi partecipato alla prova preselettiva, il cui esito è stato per loro negativo, non avendo raggiunto il punteggio minimo di idoneità.

4. Ciò premesso, con ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla prova scritta, nonché ogni altro atto ad esso prodromico e/o connesso, al fine di ottenere in via principale l’annullamento e la conseguente riedizione dell’intera procedura di selezione (ivi inclusa la prova preselettiva) ed in via subordinata l’ammissione alla prova scritta.

Il ricorso introduttivo è affidato ai seguenti motivi:

(I) “ Vizi strutturali della procedura – Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta e della ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione ”;

(II) “ Violazione della regola dell’anonimato - Violazione di un principio generale del diritto quale è la regola dell’anonimato nei concorsi pubblici. Effetti. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine al mutamento delle modalità relative alla consegna degli elaborati. Conseguenze ”;

(III) “ Vizi della composizione della Commissione - Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 4 del bando del “Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l’accesso ai profili dirigenziali di Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico” indetto da Roma Capitale e dell’art. 4 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ”;

(IV) “ Inosservanza dei presidi di regolarità della prova – Violazione e/o falsa applicazione delle specifiche regole di svolgimento della prova stabilite da Roma Capitale, soprattutto nel bando e nelle istruzioni del 28 maggio 2021, a presidio della regolarità della prova preselettiva e, in generale, della regolarità del Concorso pubblico ”;

(V) “ Invalidità del questionario – Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste. Contraddittorietà. Violazione e/o falsa applicazione della dir. 3/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, e dell’art. 3 delib. Giunta Capitolina n. 116/2020. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali in materia di concorsi pubblici ”;

(VI) Invalidità delle modalità di svolgimento della prova preselettiva per mancato utilizzo di servizi e strumentazioni di carattere informatico e tecnologico – Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, perplessità e contraddittorietà manifeste. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 d.l. 44/2021 conv. con modific. in l. 76/2021, dell’art. 1 d.l. 76/2020 conv. con modific. in l. 120/2020, degli artt. 247-248 d.l. 34/2020 conv. con modific. in l. 77/2020, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., e dei principi di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 l. 241/1990

(VII) “ Illegittima applicazione di una soglia minima di punteggio non stabilita dalla lex specialis della procedura concorsuale – Violazione e/o falsa applicazione della dir. 3/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., e dei principi basilari dei concorsi pubblici tra cui trasparenza, pubblicità, predeterminazione dei criteri di selezione ”.

5. Roma Capitale, Formez PA e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) si sono costituite regolarmente in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.

6. Presa visione della documentazione versata in atti da Roma Capitale e Formez PA (in particolare dei verbali della prova preselettiva tenutasi in data 16 giugno 2021), parte ricorrente proponeva i seguenti motivi aggiunti:

(VIII) “ Violazione della regola di abbinamento. Violazione e/o falsa applicazione del bando. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste. Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e buona andamento ex art. 97 Cost.”;

(IX) “ Sul II motivo di ricorso - argomenti integrativi alla luce dei verbali della prova preselettiva ”.

7. Roma Capitale e Formez PA hanno insistito anche per il rigetto dei motivi aggiunti.

8. All’esito della camera di consiglio fissata in data 20 ottobre 2021 per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza cautelare ex art. 55 Cod. Proc. Amm. il Collegio rigettava la richiesta di misure cautelari per difetto del fumus boni iuris , in quanto:

- “ il principio dell’anonimato non appare violato secondo quanto emerge dalle risultanze dell’incombente istruttorio;
la composizione della Commissione era comunque idonea tenendo presente la modalità di svolgimento e di correzione mediante “sistemi informatizzati” della prova preselettiva;
il quesito somministrato e oggetto di contestazione risulta adeguato a valutare la preparazione della candidata, sicchè la decisione dell’amministrazione resistente di ritenere errata la risposta della concorrente appare ragionevole
”;

- “ non vi sono evidenze in ordine alla violazione del bando di concorso concernente il divieto posto a carico dei candidati di introdurre nella sede di esame dispositivi mobili di memorizzazione o trasmissione di dati, la cui violazione avrebbe peraltro l’effetto di escludere dal concorso il singolo candidato (art. 5) e non quello di invalidare l’intera procedura e che lo stesso bando prevede la fissazione di una soglia minima per il superamento della prova preselettiva (“per ciascun procedimento concorsuale la prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a sei volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria”) ”.

9. A seguito di impugnazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 546 del 4 febbraio 2022 il Consiglio di Stato – “ ritenuto, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., che le esigenze dei ricorrenti siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito ” – ha accolto l’appello cautelare “ai soli fini della sollecita fissazione, da parte del T.a.r., dell’udienza di merito … ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. ”.

10. All’udienza pubblica del 18 maggio 2022 all’uopo fissata da questa Sezione in ossequio all’ordinanza del Consiglio di Stato ex art. 55, comma 10, Cod. Proc. Amm., il Collegio tratteneva la causa in decisione.

11. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati per quanto di ragione.

12. SUI MOTIVI SVOLTI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO

12.1 SUL PRIMO MOTIVO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente censura la scelta di Roma Capitale (rivelatasi concretamente lesiva della posizione dei ricorrenti soltanto dopo l’esito negativo della prova preselettiva) di prevedere la prova preselettiva soltanto per il concorso di cui si controverte ( id est quello volto al reclutamento di profili dirigenziali) e non anche per i concorsi parallelamente avviati per il reclutamento di profili non dirigenziali. Ciò nonostante l’esigenza di “scremare” l’ampia platea di candidati si configurasse soprattutto per i profili non dirigenziali, atteso che il numero di partecipanti era molto più elevato per le posizioni non dirigenziali (piuttosto che per quelle dirigenziali).

La censura è infondata.

L’art. 10 del Decreto Legge n. 44 del 2021 consente alle Amministrazioni, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale nel periodo di emergenza sanitaria, di adottare specifiche modalità semplificate di svolgimento delle prove, tra cui l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, l’utilizzo di sedi concorsuali decentrate, il ricorso a modalità non contestuali di svolgimento delle prove.

Con particolare riferimento alla riduzione del numero di prove ( id est l’effettuazione di una sola prova scritta e una prova orale, obliterando la prova preselettiva), la lettera a) del summenzionato art. 10 del D.L. n. 44 del 2021 è chiara nel prevedere che essa può essere prevista soltanto per il “ personale non dirigenziale ”.

Va da sé che la scelta dell’Amministrazione resistente di conservare la prova preselettiva nel concorso per la copertura di posizioni dirigenziali è assolutamente legittima.

Il motivo de quo va quindi respinto.

12.2 SUL SECONDO MOTIVO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente lamenta la violazione delle regole che la lex specialis aveva posto a presidio dell’anonimato, segnatamente del combinato disposto dell’art. 5 del bando di concorso e delle istruzioni integrative pubblicate sul sito di Roma Capitale (e di Formez PA) in data 28 maggio 2021.

Osserva parte ricorrente, in particolare, che l’art. 5 del bando di concorso (rubricato “ Preselezione eventuale ”) contiene la seguente regola: “Gli elaborati relativi alla prova preselettiva, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli elaborati ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno pubblicamente…. I candidati che avranno superato la prova preselettiva resteranno anonimi fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati che avverranno mediante lettura ottica”.

Prevedeva inoltre l’art. 5 del bando di concorso che “ sul sito internet istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it e sul sito dell’affidatario del servizio http://riqualificazione.formez.it, almeno quindici giorni prima del loro svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgeranno le suddette prove, nonché con indicazione … delle informazioni relative a modalità e tempi del suo svolgimento ”.

In attuazione di tale rinvio ad un successivo atto esplicante le concrete modalità di svolgimento della prova preselettiva, le istruzioni integrative del 28 maggio 2021 hanno previsto una specifica modalità di apposizione dei codici a barre sul foglio risposte e sul foglio c.d. anagrafico (ove il singolo candidato riporta le sue generalità), essendo stato espressamente stabilito che “ I candidati saranno invitati ad apporre i due codici a barre identici che saranno stati precedentemente consegnati, uno sul foglio anagrafico e l’altro sul foglio di risposta. I fogli anagrafici saranno ritirati dagli assistenti e custoditi in apposito contenitore sigillato” .

Tale regola sarebbe stata violata dalla commissione esaminatrice in occasione della prova preselettiva, in quanto:

- i codici a barre, lungi dall’essere stati fatti apporre da ciascun candidato, sono stati apposti direttamente dalla Commissione esaminatrice;

- il codice a barre che doveva essere apposto sul foglio anagrafico è stato invece apposto (sempre dalla Commissione) sulla busta piccola contenente il foglio anagrafico.

Il motivo è infondato alla luce dei consolidati principi ormai formatisi nella giurisprudenza amministrativa in materia di procedure concorsuali, con particolare riferimento a quelle procedure in cui la correzione viene realizzata con sistemi automatizzati.

O, insegna la giurisprudenza (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 7152 del 2019 e, nello stesso senso, Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28) che:

- “ il principio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso ed, in generale in tutte le selezioni pubbliche, costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, ed ha valenza generale ed incondizionata, costituendo uno dei cardini portanti di ogni pubblica procedura selettiva … per garantire la par condicio tra i candidati, l’Amministrazione deve svolgere la propria attività con trasparenza, senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni … l’esigenza di assicurare l’effettività dell’anonimato nelle procedure selettive, quale interesse pubblico primario, si traduce a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e di accorgimenti prudenziali ”;

- “ le regole comportamentali danno rilievo a condotte considerate come offensive ex ante, in quanto connotate dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto, comportanti una illegittimità da pericolo astratto sanzionato in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione ”. Cionondimeno, è stato osservato che “ la stessa Adunanza Plenaria, - nell’applicare i suddetti principi alla fattispecie, caratterizzata dalla prova mediante quiz e dalla correzione automatizzata - ha individuato un criterio applicativo, ritenendo necessario, affinché possa determinarsi una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, uno scostamento “in modo percepibile dall’osservanza di tali vincolanti regole comportamentali” da parte dell’Amministrazione ”;

- fermo quanto precede, “ è opportuno soffermarsi sulla nuova valenza che il principio dell’anonimato, con il peso dei valori costituzionali a garanzia dei quali è posto, può e deve assumere nelle tipologie di selezioni mediante quiz a risposta a scelta multipla, con punteggi predeterminati, e correzione immediata tramite sistemi automatizzati. Si tratta, infatti, di una tipologia di selezione che esclude ogni margine di discrezionalità valutativa ed è, quindi, radicalmente diversa dalla valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso ”, sicchè “ diventa irrilevante in sé l’identificazione del candidato, che anzi può facilitare le procedure informatizzate, ma il principio dell’anonimato, con i valori che garantisce, non perde di valore e consistenza;
piuttosto, subisce una deviazione del proprio oggetto. Le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l’identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il massimo di sicurezza dell’automazione nella individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato
”, con la precisazione che “ ai fini della illegittimità rilevante occorre comunque una allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alle condotte degli operatori nelle fasi di gestione del cartaceo o alle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell’automatismo tecnico ”.

In sintesi, è ormai ius receptum che:

- il principio dell’anonimato costituisce regola cardinale dell’ agere amministrativo in materia di pubblici concorsi;

- tale principio risulta inverato in plurime norme volte a dettare minuziose cautele procedimentali e accorgimenti prudenziali;

- se da un lato la violazione dell’anonimato rileva ex ante (in quanto connotata dall’attitudine a porre in pericolo il bene protetto dell’imparzialità, irrilevante essendo la concreta consumazione dell’illecito in fase di correzione), dall’altro lato tale violazione deve estrinsecarsi in un rilevante scostamento dalle regole comportamentali che governano la fattispecie (deve in altri termini essere superata la c.d. soglia di criticità);

- il rischio di violazione dell’anonimato è sicuramente ridimensionato in procedure concorsuali a correzione automatizzata, ferma però la necessità del rispetto delle procedure informatizzate (che devono garantire il massimo della sicurezza dell’automazione in fase di correzione) ed impregiudicato altresì l’onere del ricorrente di allegare gli specifici elementi di fatto da cui possa evincersi il superamento della c.d. soglia di criticità.

Venendo poi ad esaminare la specifica giurisprudenza già pronunciatasi sulla tipologia di prova preselettiva oggetto di causa ( id est la prova con quiz a risposta multipla corretto mediante lettore ottico, previa apposizione di due codici a barre rispettivamente nella busta piccola contenente la scheda anagrafica e nella busta grande contenente la busta piccola e il foglio risposte), è stato ripetutamente affermato che l’apposizione del «codice a barre», tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica, di per sé “ non è tale da integrare la violazione dei principi dell'anonimato qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale ” (cfr. e x multis Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 1332 del 17 aprile 2019, T.A.R. del Lazio, sez. III bis, sentenze nn. 1523, 1516 e 1515 del 3 febbraio 2016, n. 10838 del 17 agosto 2015 e n. 10339 del 28 luglio 2015). È stato anzi osservato che l’apposizione del codice a barre sulla scheda anagrafica e sul foglio risposte integra una modalità procedimentale che “ a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro” (TAR Lazio, Sezione Terza Bis, n. 10879 del 2015 e nello stesso senso TAR Lazio Sezione Terza Bis, n. 3984 del 2015).

O, al lume di tali consolidati principi, ritiene il Collegio che nessuna violazione del principio dell’anonimato può dirsi consumatasi nel caso di specie.

Risulta per tabulas , infatti, che le modalità materiali di espletamento della prova preselettiva, nelle varie sessioni in cui essa si è articolata, sono state le seguenti:

- al termine della prova, il cartoncino con i dati anagrafici, compilato e firmato dal candidato, è stato inserito da quest’ultimo nella busta piccola consegnata all’atto del riconoscimento;

- subito dopo, la busta piccola, sigillata, e l’elaborato (foglio risposte) sono stati inseriti in una busta grande, consegnata prima del termine della prova, che è stata a sua volta sigillata dai candidati prima di essere ritirata dal personale di vigilanza;

- la Commissione esaminatrice ha poi provveduto ad applicare una coppia identica di codici a barre, l’uno apposto sul foglio risposte e l’altro apposto sulla bustina sigillata contenente la scheda anagrafica, il tutto effettuato in presenza di testimoni;

- si è successivamente proceduto alla lettura ottica dei fogli risposte e alla compilazione di una graduatoria anonima, recante il solo punteggio corrispondente ad uno specifico codice a barre (in quanto le buste piccole contenenti le schede anagrafiche restavano chiuse in questa fase);

- dopodiché la Commissione ha provveduto ad abbinare il codice a barre apposto sulla busta al cartoncino anagrafico identificativo del candidato, e, infine, all’accoppiamento dei dati del candidato con i codici rilevati a seguito della lettura ottica degli elaborati.

Pertanto, solo a conclusione dell’intera procedura si è pervenuti alla formazione della graduatoria nominativa, escludendo in tal modo qualsiasi possibilità di una visione preventiva, sia da parte della Commissione esaminatrice sia da parte degli addetti alle operazioni di abbinamento, del punteggio ottenuto da uno specifico candidato.

Tale iter procedimentale appare al Collegio assolutamente ossequioso del principio dell’anonimato così come declinato dalla giurisprudenza testè richiamata, a nulla rilevando il fatto che, in parziale difformità rispetto all’autovincolo delle istruzioni impartite in data 28 maggio 2021, i due codici a barre identici siano stati apposti dalla Commissione esaminatrice (anziché dal singolo candidato) e uno di questi due codici sia stato applicato sulla parte esterna della busta piccola (anziché sulla scheda anagrafica inserita in detta busta).

Trattasi, infatti, di aspetti minimali che, in ossequio al principio di proporzionalità e in ragione della loro sostanziale inidoneità a ledere l’anonimato, non possono costituire per ciò solo causa di annullamento dell’intera prova.

Giova rammentare, infatti, che l’autovincolo concerne le regole, in termini di anticipata individuazione dei criteri di giudizio, per la futura esplicazione di un potere “discrezionale”, ed è dunque finalizzato alla garanzia dell’imparzialità e della par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di “competere” lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti (Cons. di St., III, 8/7/2021, n. 5203).

Nel caso di specie, tuttavia, non v’è stata alcuna violazione di criteri valutativi e decisionali stabiliti ex ante dalla Commissione esaminatrice, né tanto meno alcuna violazione della norma comportamentale che prevede l’apposizione dei due codici a barre.

Più semplicemente è soltanto accaduto che a livello esecutivo i due codici a barre identici siano stati apposti dalla Commissione esaminatrice (anziché dal singolo candidato) e uno di questi due codici sia stato applicato sulla parte esterna della busta piccola (anziché sulla scheda anagrafica inserita in detta busta).

Sicchè, è evidente che si tratta di mera irregolarità, in quanto tale insuscettibile di integrare l’eccesso di potere sotto i profili della imparzialità e della par condicio , ovvero dei valori sostanziali cui presiede l’autovincolo.

D’altro canto manca qualsiasi principio di prova su intervenute manipolazioni, che avrebbero rilevanza anche penale, ma la cui possibilità appare esclusa (nei limiti delle verifiche affidate a questo Giudice in tema di legittimità delle procedure amministrative) dalle garanzie procedurali osservate dalla Commissione.

Né tale principio di prova può evincersi dai casi esemplificativi dei candidati P (il quale risulta aver concorso per entrambe le posizioni di Dirigente Tecnico e Dirigente Amministrativo) e S (che non risulta aver risposto ad alcuna domanda).

Il caso del candidato P non appare assolutamente anomalo, atteso che: (i) la prova preselettiva era unica per entrambi i profili professionali messi a concorso (Dirigente Tecnico e Dirigente Amministrativo);
(ii) Roma Capitale ha provato che effettivamente il sig. P aveva presentato domanda di partecipazione per entrambi i profili professionali in questione.

La situazione del sig. P, quindi, lungi dall’attestare la commissione di eventuali manipolazioni, è assolutamente coerente con le prescrizioni della lex specialis .

Il caso della sig.ra S, seppur apparentemente anomalo, non basta però a giustificare l’annullamento dell’intera procedura:

- sia perché da solo considerato non consente di ritenere superata quella “soglia di criticità” che è invece richiesta dalla summenzionata giurisprudenza in materia;

- sia perché le Amministrazioni resistenti hanno comunque provato che il “foglio risposte” della sig.ra S era effettivamente privo di risposte;

- sia perché l’anomalia in questione riguarda un soggetto comunque diverso rispetto alla parte ricorrente. Al riguardo giova rammentare che il processo amministrativo non è posto a garanzia oggettiva della legalità, quanto piuttosto alla specifica e individuale tutela di posizioni giuridiche soggettive lese (i « propri diritti e interessi legittimi » cui fa riferimento l’art. 24 Cost.), pertanto la parte attrice può dedurre soltanto specifici vizi a proprio danno, non già rivendicare un interesse alla correttezza oggettiva e generalizzata del procedimento.

A ciò si aggiunga che la stessa modalità di congiunzione (mediante spillatrice) della singola scheda anagrafica alla busta che la conteneva, una volta aperta (e, dunque, al codice a barre già in precedenza apposto sulla busta) denota un’operazione elementare, che è attestata come essere avvenuta alla presenza della Commissione, nonchè spillando il cartoncino della scheda anagrafica alla busta, con operazione materiale che, se correttamente eseguita, assicura comunque una stabile congiunzione tra i due elementi e rende di difficile ipotizzabilità una scambio successivo con altre schede o buste (tant’è che in una fattispecie analoga già questo Tribunale Amministrativo Regionale si è espresso nel senso della legittimità di siffatto modus operandi , cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, 17 gennaio 2022, n. 438).

Tali modalità risultano adeguate allo scopo e le stesse deduzioni di parte ricorrente tendenti a screditarle hanno carattere dubbio e ipotetico.

Ne discende che il secondo motivo del ricorso introduttivo deve essere respinto.

12.3 SUL TERZO MOTIVO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente – richiamato preliminarmente l’art. 4 del bando di concorso a rigore del quale la commissione esaminatrice “ è composta di tre Componenti, esperti delle discipline del posto oggetto di selezione, scelti tra Magistrati con qualifica non inferiore a Consigliere ovvero Avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, professori universitari, dirigenti di Amministrazioni pubbliche che non ricoprano cariche politiche” – lamenta che almeno uno dei tre membri della commissione (e cioè il Presidente Prof. C G, Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università “La Sapienza” di Roma - Cattedra di Cardiologia), benché stimato professionista nel settore medico, non possieda però alcuna competenza nelle specifiche materie oggetto di prova concorsuale.

Anche questo motivo non merita di essere accolto.

È ormai ius receptum , infatti, che il requisito della competenza dei membri della Commissione di esame, come richiesto dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. nr. 165 del 2001 e dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. nr. 272 del 2004, “ va verificato con riferimento alla Commissione nel suo complesso, e non a ciascuna specifica materia oggetto del concorso: infatti, intuitive esigenze di speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa postulano che il requisito di “esperto” proprio di ciascun commissario sia valutato con una certa ragionevolezza, ad evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto in ciascuna delle materie d’esame (per titoli di studio, riconoscimenti scientifici, esperienza professionale etc.) comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati ” (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, n. 5137 del 2015).

Nel caso di specie, è di lapalissiana evidenza che la commissione d’esame – in quanto composta non soltanto dal Prof. C G ma anche dalla dott.ssa Gabriella Acerbi e dal dott. Marco Rossi (rispettivamente Direttore Generale di Roma Capitale e Dirigente del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – è indiscutibilmente munita (ove intesa nel suo insieme) di spiccate competenze legali nelle materie giuridiche oggetto di concorso.

A ciò si aggiunga che essendo la prova preselettiva corretta con sistemi automatizzati ( id est lettore ottico), la questione delle specifiche competenze dei componenti della Commissione perde evidentemente ogni rilevanza.

Ne discende, pertanto, che il terzo motivo di gravame deve essere respinto.

12.4 SUL QUARTO MOTIVO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Lamenta inoltre parte ricorrente, con il quarto motivo di gravame, che prima di accedere all’aula concorsuale non sarebbe stato chiesto ad alcun candidato di consegnare (in busta di plastica chiusa e contrassegnata) codici, libri, borse, cellulari ed altri mezzi di trasmissione dati, così consentendo l’indiscriminata introduzione in aula di dispositivi mobili.

La censura non può essere accolta anzitutto perché ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso la violazione del divieto di introdurre in aula dispositivi mobili di memorizzazione o trasmissione di dati, produce soltanto l’effetto di escludere dal concorso il singolo candidato e non anche quello (a cui anela parte ricorrente) di invalidare l’intera procedura.

A ciò si aggiunga che non vi è alcun principio di prova che le lamentate irregolarità abbiano effettivamente influito sullo svolgimento della prova e, soprattutto, sui risultati della procedura, perché non ogni irregolarità è, in sé, indice di sicura illegittimità del concorso e causa di annullamento dei risultati di quest’ultimo (cfr. ex plurimis sul tema Consiglio di Stato, Sezione Terza, 21 marzo 2022 n. 1999).

Ne deriva l’infondatezza del motivo in esame che, per la sua genericità e, sotto altri aspetti, dubitatività, non è in grado di inficiare lo svolgimento della prova, che non si è svolta in un clima di diffusa irregolarità o al cospetto di gravi infrazioni della legge, come invece sembra adombrare parte ricorrente.

12.5 SUL QUINTO MOTIVO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Con il quinto motivo di gravame, parte ricorrente solleva plurime censure avverso i quesiti contenuti nella prova preselettiva.

La prima censura attiene ad un’asserita irragionevole distribuzione delle 60 domande.

In particolare - atteso che il bando di concorso prevedeva 60 domande preselettive, di cui 40 dirette a verificare la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale, ed altre 20 inerenti specifiche materie giuridiche (diritto costituzionale, con particolare riferimento al titolo V della Costituzione;
diritto amministrativo, con particolare riferimento alla normativa in materia di accesso, trasparenza e anticorruzione, disciplina del lavoro pubblico;
diritto degli enti locali, con particolare riferimento allo statuto e all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale) - parte ricorrente sostiene che:

(i) ci sarebbe stata una sproporzione nella suddivisione dei quesiti (ben 40 attitudinali e soltanto 20 sulle materie più immediatamente legate all’esercizio delle funzioni dirigenziali);

(ii) all’interno di ciascuna “batteria” di quesiti (tanto quella dei 40 quesiti attitudinali quanto quella dei 20 quesiti per materie) ci sarebbe stata un’ulteriore sproporzione “interna”. Nel dettaglio, le 40 domande sarebbero state irragionevolmente sbilanciate a favore della capacità di ragionamento logico-matematico (a discapito della capacità logico-deduttiva e critico-verbale) e le 20 domande sarebbero state invece sbilanciate in favore dello Statuto di Roma Capitale e della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e pubblico impiego.

Anche con riferimento a questa censura, ogni valutazione deve partire dalla considerazione dell’ampio ambito di discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione nel definire con il bando, tra le altre cose, l’impostazione della prova preselettiva.

Sempre nel rispetto dei limiti generali e di principio derivanti dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, dei principi costituzionali in materia di azione amministrativa (v. art. 97 Cost.) oltre che dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza ecc., la discrezionalità che deve essere riconosciuta in argomento deve ritenersi alquanto ampia e, quindi, di difficile sindacabilità sul piano giurisdizionale ove non ricorrano, nell’azione espletata, vizi di evidente illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, in presenza dei quali, soltanto, è ammissibile un intervento demolitorio del Giudice Amministrativo rispetto alla scelta tecnico-amministrativa compiuta dall’organo amministrativo.

Tutto ciò trova conferma nella norma regolamentare contenuta nell’art. 19 del D.P.R. 24/09/2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che, nella sua laconicità, non pone specifici limiti né fornisce puntuali indicazioni all’Amministrazione in ordine alle materie da inserire nel test ovvero al peso percentuale che debbono assumere le diverse materie “disciplinari” o queste, nel loro complesso, rispetto ai quesiti di ragionamento logico.

La disposizione regolamentare, infatti, si limita a prevedere che “ 1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti ovvero delle borse di studio messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di concorso stabilisce i criteri di superamento della prova preselettiva. […] ”.

L’art. 28, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 rimette, a sua volta, proprio al suddetto regolamento (anche) “…d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva… ”.

In questo quadro, non appare criticabile, sotto il profilo del cattivo esercizio della discrezionalità tecnica, la scelta dell’Amministrazione, del tutto comprensibile, di introdurre, nell’ambito dei 60 quesiti somministrati, anche un numero consistente (40) di quesiti attitudinali.

I quesiti di ragionamento logico mirano, infatti, all’accertamento delle capacità del candidato di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

Lo stesso fatto che i quesiti attitudinali in discorso fossero in numero prevalente rispetto alle singole materie “disciplinari” esprime una scelta ‒ tipicamente espressiva di discrezionalità tecnica ‒ che non appare di per sé irragionevole, tenuto conto che “…. tali domande costituiscono un indice particolarmente probante delle effettive conoscenze acquisite nel corso degli studi frequentati dal candidato e che la finalità del test è quella di premiare coloro i quali manifestano maggiore propensione all’apprendimento (per testare la quale i quiz di logica appaiono più che idonei) ” (Cons. Stato, VI, 2 luglio 2020, n. 4266, in tema di quiz per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina a numero programmato).

Seppure con riferimento al diverso settore delle prove a quiz per l’ammissione ai corsi universitari a numero programmato, ma con argomentazione ampiamente estensibile al concorso e alla censura in esame, questo TAR ha in svariate occasioni affermato che “…Quanto alle domande di logica, è già stato espresso dalla Sezione il convincimento che sia ravvisabile in quest’ultima il substrato comune a qualsiasi ambito del sapere, quale dimostrazione delle capacità di ragionamento dello studente, con conseguente ragionevolezza delle scelte compiute dall’Amministrazione, circa la tipologia dei quesiti da somministrare. Le decisioni, inerenti all’articolazione e alla struttura del test, d’altra parte, sono state assunte dal Soggetto pubblico sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, insindacabili nel merito ove non palesemente illogiche o errate: circostanze che non emergono nel caso di specie, come già più volte segnalato dalla Sezione (cfr. da ultimo, tra le tante, TAR Lazio, III, n.8779 del 2018, nonché n. 10129 del 2017). Va anche osservato che non si evince dalla norma primaria alcuna necessità che il Ministero debba provvedere ad una ripartizione in parti uguali (al 50%) del totale dei quesiti da somministrare, quelli attitudinali, da un lato, e quelli “disciplinari”, dall’altro ” (cfr. ex multis TAR Lazio, III, 30/05/2018, n. 6057).

Né può sostenersi che la Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 25 aprile 2018 (linee guida di indirizzo sullo svolgimento delle prove concorsuali) – laddove prevede che la prova preselettiva debba contenere “ sia quesiti basati sulla preparazione (generale e nelle materie indicate dal bando), sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico )” – obblighi l’Amministrazione ad inserire un egual numero di quiz “logici” e di quiz “per materie”.

Un siffatto stringente limite non è assolutamente contemplato dalla summenzionata Direttiva, né tanto meno lo si può ricavare implicitamente, stante l’assoluta preminenza ed indispensabilità (al lume del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.) del potere discrezionale dell’Amministrazione di modulare i quesiti volti a testare le migliori professionalità.

Inoltre, non sembra revocabile in dubbio che i quesiti di ragionamento logico costituiscono, se opportunamente somministrati e “dosati” insieme a quesiti su specifiche materie, un elemento utile alla dimostrazione di qualità e attitudini individuali quali la prontezza, l’intuizione, la capacità di rapido inquadramento del problema, la capacità di ragionamento, tutte doti da guardare con assoluto favore nel testare candidati destinati a ricoprire incarichi per definizione diretti al “problem solving”, come quelli afferenti alla dirigenza pubblica.

Le considerazioni sopra esposte appaiono più che sufficienti, inoltre, ad escludere qualsiasi profilo di illegittimità anche rispetto alla scelta di Roma Capitale di ripartire diversamente le domande all’interno di ciascuna “batteria” di quesiti (tanto quella dei 40 quesiti attitudinali quanto quella dei 20 quesiti per materie).

Se infatti l’Amministrazione non è obbligata a prevedere un egual numero di quiz attitudinali e di quiz per materie, parimenti essa può inserire (all’interno della singola sotto-categoria dei quiz attitudinali, oppure dei quiz per materie) un diverso numero di quiz per ciascuna area della sotto-categoria.

Del resto, il fatto che 20 dei 40 quiz attitudinali afferissero all’area logico-matematica, non ha certamente pregiudicato la possibilità di testare i candidati (con altre 20 domande) sulle altre due aree dei quiz attitudinali ( id est la capacità logico-deduttivo e critico-verbale).

Analogamente deve dirsi con riferimento alla scelta di Roma Capitale di far sì che 15 quiz “disciplinari” vertano su tre (dei cinque) ambiti di verifica, posto che i rimanenti 5 quiz “disciplinari” consentivano comunque di testare i candidati sugli altri due ambiti di verifica indicati nel bando di concorso.

Parte ricorrente si duole inoltre del fatto che i 20 quiz “disciplinari” della prova preselettiva lederebbero la posizione di quanti (come appunto i ricorrenti) concorrevano per la posizione di Dirigente Tecnico, atteso che essi avrebbero riguardato materie ( id est trasparenza, anticorruzione e pubblico impiego) in tesi estranee all’oggetto delle successive prove scritte e orali del profilo di Dirigente Tecnico.

Anche questa censura è infondata per almeno due ordini di ragioni.

In primis perché l’elenco delle materie oggetto di prova scritta per il profilo di Dirigente Tecnico riportato nell’art. 6 del bando di concorso, annovera anche la materia del “ diritto amministrativo ”, materia in cui pacificamente rientrano gli argomenti della trasparenza, dell’anticorruzione e del pubblico impiego.

In secundis perché nulla impedisce all’Amministrazione (in sede di predisposizione della lex specialis ) di estendere la prova preselettiva anche a materie parzialmente diverse rispetto a quelle incluse nelle successive prove scritte ed orali, tanto più se tali materie (come appunto la trasparenza, l’anticorruzione e il pubblico impiego) sono assolutamente centrali nel bagaglio professionale di un dirigente comunale.

Gli odierni ricorrenti contestano, infine, il contenuto stesso di alcuni specifici quesiti della prova preselettiva, di cui lamentano ora l’erroneità, ora l’incompletezza, ora l’ambiguità.

Tale censura è da un lato inammissibile e, dall’altro lato, comunque insufficiente a radicare la misura richiesta in via principale da parte ricorrente ( id est l’annullamento e riedizione dell’intera procedura di selezione).

Inammissibile ove si consideri che essa viene sollevata in via collettiva da più ricorrenti, così violando i rigidi limiti più volte affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di ricorso collettivo.

Come noto, infatti, la domanda collettiva è ammissibile al verificarsi di due presupposti, uno positivo e l’altro negativo (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2018 n. 2910, Sez. V, 27 luglio 2017 n. 3725 e Sez. VI, 14 giugno 2017 n. 2921).

Il presupposto positivo consiste nell’identità o omogeneità delle posizioni sostanziali e processuali delle parti, con ciò intendendo che: (a) le domande giurisdizionali devono essere identiche nell’oggetto;
(b) gli atti impugnati devono avere lo stesso contenuto;
(c) gli atti impugnati devono essere censurati per gli stessi motivi (cfr. su quest’ultimo aspetto, ex multis , anche Consiglio di Stato sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 363).

Il presupposto negativo consiste nell’assenza del conflitto di interessi (anche solo potenziale) tra le parti (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341).

Nel caso di specie, manca il presupposto positivo.

Ed infatti, alcuni dei quesiti oggetto di censura sono stati somministrati soltanto ad una parte dei ricorrenti, mentre gli altri sono stati somministrati alla restante parte dei ricorrenti.

Ciò significa che i concreti motivi per cui i quiz sarebbero errati (o svianti) non sono comuni a tutti i ricorrenti.

Come anticipato, però, la censura di erroneità o ambiguità dei quesiti – oltre ad essere inammissibile – è comunque anche infondata se rapportata al petitum principale del ricorso de quo ( id est l’annullamento e riedizione dell’intera procedura di selezione).

I quesiti specificamente contestati da parte ricorrente sono, infatti, appena 6 (in particolare 3 quesiti somministrati nella sessione mattutina e 3 quesiti somministrati nella sessione pomeridiana). Se si compara tale dato con il numero complessivo di quiz somministrati nella prova preselettiva oggetto di controversia (60) appare evidente che la tutela demolitoria richiesta dai ricorrenti trascende ictu oculi i limiti imposti dai principi di proporzionalità e conservazione dei valori giuridici.

Il quinto motivo proposto è dunque da respingere.

12.6 SUL SESTO MOTIVO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Con il motivo in esame, parte ricorrente lamenta una presunta violazione dell’art. 10, comma 3, del DL n. 44 del 2021, a rigore del quale “ fino al 31 dicembre 2022, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali ”.

In realtà non è dato rinvenire alcuna violazione di detta norma.

È assolutamente pacifico, infatti, che la prova preselettiva controversa è stata oggetto di correzione automatica con lettore ottico, così realizzando quella accelerazione procedurale voluta proprio dalla summenzionata norma.

Il fatto che il “foglio risposte” sia stato compilato manualmente da ciascun candidato non fa venir meno il carattere automatizzato del processo di correzione, dovendosi quindi escludere che tale circostanza possa legittimare (in assenza di allegazione e prova di specifiche manipolazioni) l’annullamento dell’intera procedura concorsuale.

Pure il sesto motivo di gravame deve essere quindi rigettato.

12.7 SUL SETTIMO MOTIVO DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Lamenta parte ricorrente, infine, che Roma Capitale avrebbe surrettiziamente introdotto (soltanto dopo l’espletamento della prova preselettiva) una soglia minima di idoneità di 46.7 punti che non trova alcun riscontro né nel bando di concorso, né nei suoi atti integrativi.

Anche questa censura è infondata, atteso che l’art. 5 del bando di concorso prevedeva espressamente che “ la prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a sei volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria ”.

Il dato certo dei posti messi a concorso doveva essere quindi moltiplicato per 6.

Il risultato così ottenuto (eventualmente incrementato in caso di candidati collocatisi ex aequo ) consente quindi di identificare il punteggio minimo di idoneità.

E ciò è quanto è stato fatto da Roma Capitale nel pieno rispetto della lex specialis.

Ne discende che anche il settimo motivo di gravame deve essere respinto.

13. SUI MOTIVI AGGIUNTI

13.1 SUL PRIMO MOTIVO AGGIUNTO

Con il primo motivo aggiunto, parte ricorrente lamenta che le operazioni di “abbinamento” (e cioè di accoppiamento del risultato della prova – originariamente associato al codice a barre anonimo – allo specifico nominativo del singolo candidato) sarebbero state realizzate in presunta violazione della regola di pubblicità sancita dall’art. 5 del bando di concorso (il quale prevede che “ la correzione degli elaborati ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno pubblicamente ”).

Ciò in quanto dette operazioni sono state avviate (come risulta dalla documentazione versata in datti dall’Amministrazione dopo la notifica del ricorso introduttivo) soltanto dopo che i testimoni si erano allontanati.

Sennonché, anche questo motivo di gravame non può essere accolto.

L’esame dei verbali delle due sessioni di prova preselettiva tenutesi in data 16 giugno 2021 attesta, infatti, che al termine della sessione pomeridiana il Presidente della Commissione ha invitato i candidati “ ad abbandonare l’aula, invitandoli comunque a restare per assistere alle operazioni di apposizione dei codici a barre, di lettura ottica in anonimato delle prove svolte nella sessione e di abbinamento delle prove anonime ai dati anagrafici” .

A tal fine venivano identificati ben tre testimoni volontari (i cui estremi sono indicati nel verbale n. 3 in atti), al cospetto dei quali, come risulta sempre dal verbale n. 3, “ si avviano le procedure di apposizione dei codici anonimi sui fogli di risposta e sulle buste piccole sigillate, contenenti i dati anagrafici dei candidati, per consentire le successive operazioni di abbinamento tra prove stesse e i nominativi dei candidati. Tali procedure vengono contestualmente illustrate ai candidati testimoni che assistono alle operazioni ”.

Risulta per tabulas , pertanto, che:

- venivano identificati tre testimoni;

- il Presidente invitava espressamente i tre testimoni ad assistere alle operazioni di apposizione dei codici a barre, di lettura ottica in anonimato delle prove svolte nella sessione e di abbinamento delle prove anonime ai dati anagrafici;

- i tre testimoni assistevano personalmente alle operazioni di apposizione dei codici a barre, di lettura ottica (in anonimato) delle prove svolte, di formazione della graduatoria anonima e di individuazione della soglia di idoneità.

O, il fatto che i testimoni - dopo il perfezionamento di tali adempimenti e prima dell’abbinamento dei risultati ai nominativi - abbiano spontaneamente abbandonato l’aula, non fa venir meno la pubblicità dei lavori della Commissione.

Il rispetto del principio di pubblicità è dato, infatti, dall’invito che la Commissione ha rivolto ai terzi ad assistere alle operazioni, nonchè dalla materiale possibilità per i terzi di partecipare a dette operazioni.

Circostanze, queste, pacificamente sussistenti nel caso di specie.

Il fatto che i terzi abbiano ad un certo punto abbandonato l’aula (in contrasto con l’invito rivolto dal Presidente della Commissione) costituisce una semplice contingenza che opera sul mero piano fattuale, impregiudicata restando la natura pubblica della seduta della Commissione.

Diversamente opinando, del resto, la Commissione avrebbe dovuto avere effettivi poteri di coercizione nei confronti dei testimoni, poteri notoriamente inesistenti.

Né appare meritevole di positiva valutazione la doglianza secondo cui il verbale n. 3 delle operazioni concorsuali – laddove attesta che al momento della formazione della graduatoria anonima erano risultati 201 idonei per la posizione di Dirigente Amministrativo e 62 idonei per la posizione di Dirigente Tecnico – lascerebbe implicitamente supporre un previo indebito disvelamento dell’identità degli idonei.

L’eccezione non può essere accolta perché essa – in quanto diretta a smentire la rappresentazione dei fatti contenuta nel verbale pubblico (nella parte in cui esso certifica che sino alle operazioni di abbinamento la graduatoria è rimasta sempre anonima) – deve essere necessariamente accompagnata da una querela di falso, querela nel caso di specie assente.

Sicchè, non può che farsi applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui il verbale che riporta le operazioni compiute nel corso delle procedure concorsuali è “ un atto che, quanto alla valenza probatoria, ha una sua indubbia fidefacienza, suscettibile di essere inficiata solo col rimedio della querela di falso (Cons. Stato Sez. IV 3 febbraio 2006 n.485) ” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 2 ottobre 2012, n. 5312, e nello stesso senso Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 1332 del 30 aprile 2019).

Parimenti priva di pregio è la richiesta di parte ricorrente (sollevata nel corso dell’udienza di discussione) di ostensione del verbale n. 1 redatto dalla Commissione esaminatrice in relazione alle operazioni concorsuali de quibus .

Il Collegio rileva, infatti, anche in ossequio ai principi della domanda (art. 34, comma 1, Cod. Proc. Amm.) e della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, Cod. Proc. Amm.), che i verbali prodotti si sono rivelati già più che sufficienti a superare le doglianze attoree e a documentare il pieno rispetto di tutte le norme essenziali in materia di anonimato e par condicio tra i candidati.

Il primo motivo aggiunto va quindi disatteso.

13.2 SUL SECONDO MOTIVO AGGIUNTO

Con il motivo in esame, parte ricorrente si limita a ribadire più diffusamente le doglianze già espresse con il secondo motivo del ricorso introduttivo.

Doglianze che devono quindi ritenersi già assorbite (nel senso del loro rigetto) nelle considerazioni già formulate sul secondo motivo del ricorso introduttivo.

14. Resta da osservare, infine, che i plurimi motivi di gravame svolti da parte ricorrente (dapprima con ricorso introduttivo e poi con ricorso per motivi aggiunti) sono volti ad ottenere in via principale l’annullamento e riedizione della prova preselettiva e, soltanto in via subordinata, l’ammissione dei ricorrenti alla successiva prova scritta.

Ferme restando tutte le ragioni di infondatezza dei motivi già illustrate, corre l’obbligo di precisare, con specifico riferimento alla domanda subordinata di ammissione alla prova scritta, che essa è comunque inammissibile indipendentemente dall’infondatezza dei motivi su cui essa poggia.

Dalle censure formulate dai ricorrenti non risulta possibile cogliere, infatti, il grado di compromissione dell’esito della prova derivante dalle asserite irregolarità.

Invero, non è stata fornita alcuna allegazione e prova che qualora le risposte alle domande contestate fossero state ritenute esatte, ciò avrebbe consentito ai ricorrenti di essere ammessi alla prova scritta ( cfr. Cons. St. n. 3376/2020 “ È infatti, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso che, come è noto costituisce condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio […]. In linea generale, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che – in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione della gara – dev’essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata” ).

In conclusione, quindi, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti.

15. In considerazione del peculiare sviluppo dei fatti sottesi alla presente controversia, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

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