TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-07-01, n. 202200959

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-07-01, n. 202200959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200959
Data del deposito : 1 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2022

N. 00959/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01180/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. F M e dall’avv. C M d Qva, ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n. 7, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Polignano a Mare, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;

Comune di Polignano a Mare - Area IV Tecnica Servizio Edilizia, in persona del dirigente p. t., non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

-OMISSIS-, ad opponendum , rappresentato e difeso dall’avv. G S, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: 1) l’ordinanza n. 04/U.T. - R.G. 211 prot. n. 22414 di ripristino stato dei luoghi per opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo, emessa in danno del ricorrente dal Dirigente Area IV – Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare – Città Metropolitana di Bari, notificata in data 22 luglio 2021;
2) il verbale Regione Carabinieri Forestale “Puglia” - Stazione di Monopoli n. 651 Pos 08.01.02 del 7/7/2021;
3) la relazione tecnica di Sopralluogo edilizio del 21/10/2020 del Comune di Polignano a Mare - Area IV Tecnica prot. n. 36285/2020;
4) ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022, il dott. O C e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente, coltivatore diretto, con atto a rogito del 12/6/2020 rep. 2234/1772, acquistava il fondo rustico in agro di Polignano a Mare, in catasto al -OMISSIS- di ettari 1.41.85, tipizzato nel vigente P.R.G. in zona E1 – attività primarie regolate dall’art. 25 N.T.A., libero da vincoli, come risulta dal certificato allegato al rogito.

Tra i mesi di giugno e luglio 2020, il ricorrente eseguiva lavori di sistemazione dell’area, all’asserito fine di rendere il terreno più coltivabile e, precisamente, operava i seguenti interventi: “ sradicamento degli alberi di mandorlo incendiati e improduttivi;
spostamento all’interno dello stesso fondo dei preesistenti alberi di ulivo;
realizzazione sempre all’interno del fondo di un viale in battuto di pietrisco;
frantumazione della roccia affiorante;
realizzazione di una condotta di approvvigionamento idrico;
realizzazione di un canale di scolo delle acque;
costruzione di un tombino per il deflusso delle acque, posto al di sotto del viale in battuto costruito sul lato nord del fondo
”.

In data 22 luglio 2021, il Comune - Area IV Tecnica (Servizio Edilizia) notificava al ricorrente ordinanza, ex art. 33, comma 1, D.P.R. n. 380/2001, di ripristino dello stato dei luoghi, con ordine di demolizione per opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, a seguito di un accertamento effettuato dalla Regione Carabinieri Forestale Puglia - Stazione di Monopoli (non notificato al ricorrente).

Ciò, in quanto dalla comparazione delle ortofoto AGEA dell’anno 2013 e 2015 con lo stato attuale del fondo, risultavano effettuate le seguenti opere: “ eliminazione di muretti a secco presenti all’interno della particella;
riordino fondiario attraverso lo sbancamento del terreno vegetale esistente e successiva fresatura;
tombamento dell’esistente reticolo idrografico passante all’interno dell’area;
realizzazione in conglomerato cementizio di un canale di scolo delle acque lungo il perimetro del terreno;
realizzazione di un tombino in c.a. per il reflusso delle acque sotto la preesistente stradina interpoderale;
dal confronto ortografico si è quantificato approssimativamente l’eliminazione di un muretto a secco lungo 50 mt e largo 4;
un secondo muretto lungo 20 mt. E largo 2 ed un terzo lungo 19,50 e largo 1.50, altresì si accertava un tratto di strada di servizio interpoderale lunga 51 mt e larga 3. Mt. Realizzata con brecciolino
”.

Il Comune incaricava un proprio tecnico di effettuare un sopralluogo.

Il tecnico incaricato, nella relazione del 21/10/2021, ponendo sempre a confronto le ortofoto scattate nel 2013 e nel 2015 riscontrava quanto segue: “ eliminazione di muretti a secco presenti all’interno della particella;
riordino fondiario attraverso lo sbancamento del terreno vegetale esistente e successiva fresatura;
tombamento dell’esistente reticolo idrografico passante all’interno dell’area;
realizzazione in conglomerato cementizio di un canale di scolo delle acque lungo il perimetro del terreno;
realizzazione di un tombino in c.a. per il deflusso delle acque sotto la preesistente stradina interpoderale
”.

A differenza del rapporto del Carabinieri, il tecnico comunale non rilevava l’esistenza di un tratto di strada di servizio interpoderale lunga 51 mt e larga 3 mt, realizzata con brecciolino.

Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 18.10.2021 e depositato il 15.11.2021, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. 1) violazione art. 7 legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento;
2) violazione art. 6 D.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere difetto assoluto del presupposto, errata applicazione della norma, ex art. 33 comma 1 D.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il Comune intimato non si costituisce.

Interviene ad opponendum un confinante del ricorrente. Chiede, anche con successive memorie, la reiezione del ricorso. Eccepisce l’improcedibilità del ricorso atteso che il ricorrente ha chiesto la sanatoria delle opere abusive contestate.

Con ordinanza collegiale n. 485 del 30.11.2021, questa Sezione accoglie la domanda cautelare del ricorrente.

Con successiva memoria il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione dell’interveniente. Il ricorrente obietta poi all’eccezione di improcedibilità, osservando che la sanatoria non sarebbe stata chiesta per tutte le opere eseguite (come risulta dall’allegata relazione tecnica del geom. T) e che la domanda di sanatoria non determinerebbe alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità dell'ingiunzione di demolire, né paralizzerebbe i poteri sanzionatori del Comune.

Seguono le conclusioni delle parti costituite.

All’udienza del 29 giugno 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III - L’interventore ad opponendum ha legittimazione ad intervenire, in quanto proprietario del fondo rustico sito in agro di Polignano a Mare alla contrada “Le Macchie”, censito in catasto terreni al -OMISSIS-, fondo confinante con quello di proprietà del ricorrente sig. -OMISSIS-. Quest’ultimo, in effetti, ha realizzato lavori sul terreno di sua proprietà che hanno modificato l’ortografia dello stesso. In conseguenza di ciò, l’interveniente, sig. -OMISSIS-, ha dapprima incardinato innanzi al Tribunale civile di Bari un’azione di denuncia di nuova opera, unitamente a un’azione di spoglio, avente n.r.g. 12856/2020 (Giudice dott. E P), al fine di tutelare il suo diritto dominicale, temendo che dalle nuove opere possano derivare danni rilevanti al proprio fondo, quali il perimento delle colture e il dilavamento del terreno, per effetto del livellamento del fondo e della eliminazione dello scolo naturale delle acque. Ciò appare sufficiente a giustificare un intervento oppositivo nell’ambito di questo giudizio, atteso che nel processo amministrativo, l'intervento ad opponendum a supporto della legittimità di un provvedimento impugnato, può essere giustificato anche solo dalla titolarità di un interesse di fatto che consenta alla parte di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (cfr., ex multiis , Cons. Stato Sez. IV, 12/08/2021, n. 5864;
Idem IV, 15/03/2021, n. 2179). Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum nel processo amministrativo (volto al mantenimento degli effetti di un atto impugnato, che avvantaggi la sfera giuridica del medesimo interventore), non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo, sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga comunque a differenziarlo dalla generalità dei consociati;
di conseguenza, basta che l'interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento del provvedimento impugnato, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (cfr.: Cons. Stato Sez. VI, 13/08/2018, n. 4939).

IV – L’interveniente eccepisce l’improcedibilità del ricorso, osservando che, nell’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente omette di riferire che, subito dopo la notifica dell’ordine di demolizione, lo stesso ha protocollato al Comune di Polignano a Mare una richiesta di permesso di costruire in sanatoria datata 21/09/2021 “ per opere eseguite in assenza del titolo abilitativo ”, presso il terreno di sua proprietà.

Sennonché, in materia edilizia, la presentazione di una istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non determina la perdita di efficacia della precedente ordinanza di demolizione, che viene solo momentaneamente "accantonata" e sospesa nei suoi effetti, quindi non portata ad esecuzione, in attesa di definizione del procedimento per sanatoria;
dunque, la presentazione di una istanza di sanatoria, ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, non determina l'improcedibilità del ricorso che abbia a oggetto l'ordinanza di demolizione (cfr.: Cons. Stato Sez. VI, 29/03/2022, n. 2307;
idem Sez. VI, 16/02/2022, n. 1150;
idem, Sez. VI, 20/07/2021, n. 5457).

V – I motivi del ricorso devono, tuttavia, essere disattesi.

VI - Il ricorso per cui si converte, depositato il 15/11/2021, riguarda l’ordine di ripristino delle opere oggetto della successiva richiesta di sanatoria (se non di tutte, della gran parte di esse). È lo stesso ricorrente che, chiedendo la sanatoria, ne riconosce l’abusività. Ad ogni buon conto, è incontestato che per la realizzazione degli interventi di sistemazione del suo fondo il ricorrente non abbia chiesto né conseguito alcun titolo abilitativo.

Non si può certo ritenere che detti interventi rientrino nel novero delle opere di edilizia libera, trattandosi di “ eliminazione di muretti a secco… sbancamento del terreno… tombamento dell’esistente reticolo idrografico passante all’interno dell’area;
realizzazione in conglomerato cementizio di un canale di scolo delle acque lungo il perimetro del terreno;
realizzazione di un tombino in c.a. per il deflusso delle acque sotto la preesistente stradina interpoderale
”. L’uso del cemento armato (peraltro, in difetto dell’autorizzazione sismica) comporta un sostanziale quid pluris nella modificazione dell’ambiente, con conseguente abusivismo dell’intervento realizzato in assenza di titolo abilitativo (cfr.: T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 02/02/2022, n. 717;
T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 21/06/2021, n. 2010).

Peraltro, se anche una parte delle opere rientrasse nel novero dell’edilizia libera, a fronte dell'abusività complessiva dell’intervento, non osterebbe all'ordine di demolizione il fatto che taluni degli interventi, ove singolarmente considerati e decontestualizzati, avrebbero potuto essere assentiti con SCIA o addirittura realizzati con attività di edilizia libera. Ciò in quanto, l’intervento abusivo va considerato nel suo complesso, senza considerare le singole opere (cfr.: T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 17/03/2022, n. 273).

Inoltre, la P.A. non ha l’obbligo di predisporre l’avviso dell’avvio del procedimento di demolizione, in quanto trattasi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche. Tale circostanza rientra in un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore che non prevede comunicazione dell’avvio del procedimento.

L'ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, presuppone un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime;
l'irrogazione della sanzione demolitoria, pertanto, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (cfr.: T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 08/07/2021, n. 4689;
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 25/11/2020, n. 1933).

Il carattere doveroso e vincolato della sanzione edilizia, conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità del titolo edilizio, fa sì che l'ordine di demolizione non richieda motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Per le medesime ragioni, la giurisprudenza consolidata esclude la necessità che l'ordine di demolizione debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr.: Cons. Stato Sez. VI, 17/03/2022, n. 1953).

VII - Resta che le opere abusive potranno essere in tutto o in parte sanate e, in tal caso, l’ordine di demolizione cesserà definitivamente di avere efficacia. In alternativa, alla sanzione demolitoria, sussistendone i presupposti, potrà sostituirsi una sanzione pecuniaria;
anche in tale evenienza, l’ordine demolitorio perderà i propri effetti.

VIII – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti costituite.

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