TAR Venezia, sez. II, sentenza 2014-07-09, n. 201400992
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N. 00992/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01483/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2009, proposto da:
Societa' Cooperativa Edilizia "Sacro Cuore" di Padova, rappresentato e difeso dagli avv. M C D M, G A D M, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
contro
Comune di Padova, rappresentato e difeso dagli avv. A M, V M, M L, P B, A B, P M, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
per l'annullamento
del provvedimento dd 3.6.2009 a firma del Dirigente Settore Patrimonio Ufficio PEEP del Comune di Padova, avente ad oggetto “PEEP Nucleo 16 Altichiero Sacro Cuore. Determinazione conguaglio area urbanizzata”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 1363 del 1.12.1984 il Consiglio Comunale di Padova, al fine di sopperire al fabbisogno di edilizia abitativa di tipo popolare, adottava il Piano di Zona per gli anni 1985/1994, nell’ambito del quale è stato inserito anche il Nucleo 16 Altichiero, poi approvato con deliberazione consiliare n. 112/195.
Approvato successivamente il Piano di dettaglio del Nucleo 16, con deliberazione G.M. n. 686/1990 il Comune assegnava alla ricorrente Cooperativa Sacro Cuore gli ambiti di intervento nn. 2, 5 (in parte) e 6, trasferimento poi perfezionatosi con atto notarile rep. n. 677 del 23.4.1990.
A detta iniziale assegnazione seguiva l’ulteriore assegnazione per gli ambiti di intervento 3, 4 e 5 (successiva parte), così come da successiva convenzione notarile rep. n. 69962 del 24.7.1990.
Nelle suddette convenzioni veniva individuato il corrispettivo per la cessione in proprietà delle aree a favore della Cooperativa, facendo espressamente presente che “gli importi relativi al corrispettivo e all’urbanizzazione primaria…sono determinati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio commisurato sui costi reali sostenuti per l’urbanizzazione del nucleo ai sensi dell’art. 35 legge 865/71”.
L’avvio del procedimento per la determinazione del conguaglio dovuto ai sensi dell’art. 35 della legge 865/71, con una prima determinazione delle somme dovute, generava un contraddittorio con la Cooperativa, la quale contestava in tale sede il fondamento della pretesa comunale, tenuto conto anche dell’avvenuta cessione in proprietà dei singoli alloggi poi realizzati sulle aree acquistate, in virtù della convenzione, dal Comune di Padova.
A conclusione del procedimento l’amministrazione individuava nella somma di € 31.557,31 il dovuto, pari alla differenza tra il costo dell’area e delle opere di urbanizzazione primaria ex art. 35 e quanto già versato dalla Cooperativa;somma poi rideterminata, a seguito dell’avvenuto spontaneo pagamento parziale - pro quota - da parte dei singoli acquirenti degli immobili, in € 27.986,56, somma finale che quindi gli uffici competenti hanno richiesto alla ricorrente con nota del 3.6.2009.
Con il ricorso in esame e per i motivi in esso dedotti, la Cooperativa – premessa la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, contestando sia i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è stata formulata la richiesta di pagamento a conguaglio da parte dell’amministrazione, sia la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla Cooperativa stessa, tenuto conto della sopravvenuta alienazione dei singoli alloggi costruiti sulle aree cedute in proprietà.
Il Comune di Padova si è costituito in giudizio e, pur rilevando a sua volta la riconducibilità della controversia in oggetto nell’ambito delle materie nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto infondato alla luce del chiaro dettato normativo di cui all’art. 35 della legge 865/71 e del principio del perfetto pareggio economico posto a fondamento della norma così applicata (con corrispondenza delle entrate e uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree, di tutte le spese sostenute dal Comune per l'acquisto delle aree medesime), da cui la legittimità sotto ogni profilo della pretesa avanzata nei confronti della ricorrente, originaria sottoscrittrice della convenzione.
All’udienza del 4 giugno 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Come anticipato nell’esposizione in fatto, oggetto della controversia è il pagamento del prezzo, diverso da quello determinato solo in via provvisoria, per la cessione delle aree insistenti nella zona del P.E.E.P (16 “Altichiero – Sacro Cuore”), poichè, a seguito di una successiva e definitiva quantificazione del prezzo delle aree espropriate, il Comune ha ritenuto che al caso in esame si dovesse applicare il disposto dell'art. 35 l. 865/1971 e ha ritenuto che la società convenuta, originaria assegnataria delle aree, dovesse pagare il conguaglio tra quanto già corrisposto e quanto invece risultava a seguito del definitivo computo, tenuto conto dei costi sopportati per l’acquisizione delle aree espropriate.
In particolare, viene in questione la debenza del pagamento di tale conguaglio, che viene contestata, da parte della ricorrente, sul versante soggettivo, mediante l’indicazione degli attuali proprietari degli alloggi quali soggetti tenuti a soddisfare il credito vantato, nonché in ordine alla stessa debenza oggettiva del conguaglio, anche in considerazione del mancato espletamento di tutte le procedure espropriative.
A tale ultimo riguardo va osservato come la difesa del Comune abbia chiarito nelle proprie difese che per tutte le aree di cui è causa sono state portate a termine le relative procedure espropriative.
Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover declinare nella fattispecie in esame la propria giurisdizione, trattandosi di controversia rientrante nell’ambito della materie riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.
La giurisprudenza della Cassazione è più volte intervenuta proprio con riferimento all'applicazione dell'art. 35 della legge citata individuando il giudice ordinario quale giudice competente a conoscere delle questioni inerenti il prezzo di cessione.
E’ stato deciso che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 10, della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l'individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A” (Cass. sez. U: n. 17142/2011;18257/2004).
“La giurisdizione ordinaria poi, non è esclusa dalla necessità di procedere all'interpretazione dell'atto di concessione al fine di giudicare sull' an debeatur allorché la convenzione non viene in considerazione quale oggetto della controversia” (così Sez. Un., n. 18257/2004, in senso conforme n. 9842/2011).
Tale orientamento è stato, pure recentemente, condiviso dal Consiglio di Stato (IV, Sent., 20-01-2014, n. 251) secondo cui: “costituisce orientamento costante della Corte di Cassazione quello secondo il quale la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie o della cessione in proprietà ai sensi dell'art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167 (come sostituito dall'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865) in aree ricomprese nei piani per l'edilizia economica e popolare, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, sempre che non sussistano poteri discrezionali” (negli stessi termini: Cons. St. Sez. IV, Sent., 13-12-2012, n. 6411).
Nel caso di specie la discrezionalità è esclusa dallo stesso tenore dell’art. 3 della “convenzione per la concessione in proprietà” , secondo il quale “gli importi relativi al corrispettivo ed all’urbanizzazione primaria, va calcolata sul totale della cubatura consentita, sono determinati in via preventiva e saranno soggetti a conguaglio commisurato ai costi reali sostenuti per l’urbanizzazione del nucleo ai sensi dell’art. 35 legge 865/71”.
Viceversa, è stato affermato in giurisprudenza che “la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie nell'ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dall'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e succ. modificazioni e innovazioni), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 5 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell'adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato "ex ante" il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione "ex post" solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute) o l'effettività dell'obbligazione di pagamento." (Cass. civ. Sez. Unite, 30-03-2009, n. 7573;Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-12-2012, n. 6411).
Trattasi, dunque, nella specie, del pagamento di un corrispettivo, in ordine alla cui debenza e quantificazione non sussiste alcun potere discrezionale della P.A., mentre non sono in contestazione questioni relative alla interpretazione della convenzione, quelle poste con il ricorso introduttivo, inerendo comunque tutte alla addebitabilità o meno alla ricorrente, sulla base dell’art. 35, comma 12, L. 865/71, dei costi sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree dallo stesso originariamente alienate alla medesima Cooperativa Edilizia Sacro Cuore verso un corrispettivo determinato solo in via provvisoria.
Pertanto, trattasi di un'attività amministrativa vincolata stabilita da una norma inderogabile, con esclusione di ogni profilo che presuppone l'esercizio di un potere autoritativo-discrezionale, rispetto alla quale - perciò - la posizione giuridica vantata dalla parte ricorrente assume la configurazione di diritto soggettivo, che spetta alla cognizione del Giudice Ordinario.
Si vedano anche in tal senso, oltre al precedente specifico di questa sezione (sentenza del 27 marzo 2013 n. 461), anche: T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 09-01-2014, n. 9;T.A.R. Lazio sez. II bis 6 novembre 2013 n. 94762;T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 24-05-2013, n. 303;T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 8 novembre 2012 n. 2692;T.A.R. Piemonte sez. I 21 dicembre 2011 n. 1333.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia in esame e che la stessa sia da attribuire al giudice ordinario.
Per il principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia.
In considerazione della natura della decisione, stante altresì le incertezze interpretative che accompagnano l'applicazione del criterio di riparto degli affari tra le diverse giurisdizioni, si ritengono sussistere i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.