TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-09-18, n. 202403122
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Testo completo
Pubblicato il 18/09/2024
N. 03122/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con la nota prot. n. -OMISSIS-avente ad oggetto: “ Comune di Lipari - Sanatoria L.n.326/2006- Parere di competenza per opere in sanatoria art.32 L.n.326/03 e art.23 L.R. n.37/85 - dichiarazione di Grave danno in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, in via -OMISSIS- ”;
- del provvedimento n-OMISSIS- avente lo stesso contenuto che di seguito si riporta: “ Comune di Lipari - Sanatoria L.n.326/2006- Parere di competenza per opere in sanatoria art.32 L.n.326/03 e art.23 L.R. n.37/85 - dichiarazione di Grave danno in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, in via -OMISSIS- ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 settembre 2024 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria adottato dalla Soprintendenza di Messina in relazione alla domanda di nulla osta formulata dalla medesima parte privata nell’ambito del procedimento di condono edilizio ex l.n. 326/2003 relativo all’immobile di sua proprietà sito sull’Isola di Stromboli (fg -OMISSIS- ( ex -OMISSIS-) N.C.E.U.).
L’edificio di cui trattasi risulta essere costituito da un appartamento adibito a civile abitazione nel quale, con ultimazione dei lavori entro il giorno 1 gennaio 1999, sono stati realizzati, in assenza di titoli autorizzativi, ulteriori corpi di fabbrica, così come precisato nel ricorso.
1.3. Il gravame risulta essere stato affidato alle seguenti doglianze:
I) Violazione della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. (artt. 7, 10 bis e 21 octies n.2, ultimo periodo) e della l. r.. n. 10/91 e ss.mm.ii. (oggi l.r. n. 7/2019, art. 13), per assoluta mancanza del preavviso di rigetto;
II) Carenza assoluta di motivazione - Carenza di istruttoria - Violazione di legge (art. 3, c. 1^, lett. e) punto e.6, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) - Violazione della legge n. 308/2004 (condono ambientale) - Violazione della circolare assessoriale n. 3 del 28.03.2014, per non esservi stata alcuna analisi effettiva del progetto realizzato in relazione alla incidenza dei manufatti realizzati sull’ambiente e/o sui beni paesaggistici che si ritengono essere stati lesi nel caso in esame, essendo il parere richiamato motivato, in via esclusiva, facendo riferimento alla circolare n. 2/2022 della Regione Siciliana;
III) Travisamento della sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale - Falsa applicazione della circolare assessoriale n. 02/2022 - Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 32 c.27, lett. d, e 33, del d.l. n. 269 del 2003; art.39 l.n. 724/94 e artt. 23, 32 e 33 legge regionale n. 37/85) - Violazione circolare Ministero ll.pp. n.2241/ul del 17.06.1995, tenuto conto che, in Sicilia, il divieto di cui alla cit. lett. d), deve considerarsi riferito unicamente ai c.d. vincoli “assoluti”, e non anche a quelli “relativi” (tra i quali rientrerebbe certamente quello imposto con il decreto n. 7720 del 6.10.1995 e anche quello previsto dalla Circolare 02/2022, che prevede come sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza), come peraltro già evidenziato dal parere delle Sezioni riunite del CGA n. 291/2010. Essendo in astratto condonabili, agli interventi in questione si applicherebbe anche l’art. 17, comma 6, della l.r. 4 del 2003, che dispone come e le Soprintendenze debbano rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale lo stesso si intende reso favorevolmente, con discendente formazione del silenzio-assenso;
IV) Difetto assoluto di motivazione (sotto diverso profilo), derivante dal decorso di un notevole lasso di tempo per l’adozione del parere impugnato, che avrebbe imposto alla p.a. un obbligo di motivazione rafforzata e non basata, in via esclusiva, su esigenze di ripristino della legalità, non essendovi, nel provvedimento gravato, alcuna menzione dell’interesse pubblico sotteso alla determinazione di segno negativo posta in essere, che sia diverso dal mero ripristino di una situazione contra legem ;
V) Tardività del parere reso e caducazione del suo valore vincolante, in quanto il decorso di quasi un ventennio per il rilascio del provvedimento chiesto avrebbe cristallizzato la situazione di fatto venutasi a creare, consolidando l’aspettativa del cittadino ad un esito favorevole della domanda proposta e facendo venire meno qualsiasi vincolatività dell’atto consultivo gravato;
VI) Violazione di legge e, in particolare, violazione del principio di irretroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge;
VII) Violazione dell’obbligo di valutazione della pratica, tanto che, ove questa fosse stata compiutamente esaminata, sicuramente la p.a. si sarebbe resa conto che le opere di cui si è chiesto il condono ricadono in zona C3 del P.r.g. di Lipari, essendo pertanto assentibili da un punto di vista urbanistico e ambientale.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 11 settembre 2024 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato alla luce dei molteplici precedenti di questo T.A.R. i cui contenuti devono intendersi ivi richiamati ai sensi dell’art. 74 del codice di rito amministrativo (cfr. ex plurimis , sent. nn. 1026/2024, 1530/2024, 1356/2024, 1358/2024, 2340/2024).
4.1. In primo luogo, va rilevato come con la circolare dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 2 del 30 dicembre 2022, richiamata nel parere negativo della Soprintendenza impugnato, è stato precisato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, abbia dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli articoli 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. Ciò comporta, con riferimento al c.d. terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa.
La decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione, ritenendosi sanabili, nelle aree sottoposte a vincolo, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici), così come confermato dagli ultimi arresti della giustizia amministrativa sul tema (cfr. in termini, C.g.a. nn. 836/2023 e 288/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, nn. 3832/2023, 3586/2023, 3541/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, nn. 3692/2023, 3694/2023, 3695/2023 e 3182/2023).
4.2. Con le decisioni pocanzi richiamate, invero, è stato dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene come, ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), soltanto ove ricorrano, in maniera congiunta, le seguenti condizioni: 1- che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); 2- che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; 3- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); 4- che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Nel caso di specie, in particolare, è