TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2014-12-11, n. 201400898

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2014-12-11, n. 201400898
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201400898
Data del deposito : 11 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00437/2014 REG.RIC.

N. 00898/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00437/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Spel S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. R R, C R, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, Via Salaria Antica Est;

contro

Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso per legge dagli avv. D D N, A O, domiciliata in L'Aquila, viale XXV Aprile;

nei confronti di

F.Lli Gianmarco Srl in proprio e quale Capogruppo Mandataria della Costituenda Ati con La Soc.Elettroimpianti Srl, rappresentato e difeso dagli avv. C S, P T, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, Via Salaria Antica Est;
Elettroimpianti Srl in proprio e quale Mandante della Costituenda Ati con La F.Lli Gianmarco Srl, Tecnologie di Impiantistica Appl. S.r.l., M.S.C. Generali S.r.l.;

per l'annullamento

del provvedimento del 16/05/2014 con il quale il comune di l'aquila ha disposto in favore dell'ati f.lli di giammarco srl - elettroimpianti srl l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'appalto dei lavori di completamento ed adeguamento del complesso sportivo acquasanta.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di L'Aquila e di F.Lli Gianmarco Srl in proprio e quale Capogruppo Mandataria della Costituenda Ati con La Soc.Elettroimpianti Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viste le risultanze di gara relative alla procedura aperta indetta dal Comune di L’Aquila nel febbraio 2014 per l’affidamento dei lavori di completamento ed adeguamento del complesso sportivo Acquasanta (procedura esitata in un primo tempo con decreto di aggiudicazione del 14.5.14 a favore del controinteressato raggruppamento F.lli Giammarco);

Visto il ricorso principale proposto dalla soc. SPEL (seconda graduata) avverso tali risultanze;

Considerato che, a seguito del predetto gravame, la stazione appaltante ha disposto un riesame della procedura, con rinvio istruttorio alla commissione giudicatrice per la verifica di alcune discordanze tra le offerte presentate da alcuni concorrenti e quanto riportato nei verbali di gara, verifica da cui è poi scaturita una riformulazione della graduatoria, con (ri)aggiudicazione provvisoria in capo all’odierna ricorrente principale soc. Spel;

Vista la nuova aggiudicazione definitiva in favore della predetta soc. Spel, disposta dalla stazione appaltante con determinazione del 19.8.2014, previa revoca dell’aggiudicazione in favore del Raggruppamento F.lli Giammarco;

Vista la conseguente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, formalizzata dalla soc. Spel in data e ribadita, sia nell’udienza camerale del 19.11.14, sia nell’odierna pubblica udienza del 3.12.14:

Visto il “ricorso per motivi aggiunti al ricorso 437/2014” proposto dall’ATI F.lli Giammarco avverso la predetta determinazione del comune dell’Aquila del 19.8.2014, con la formulazione delle seguenti censure avverso la mancata esclusione di altre due ditte partecipanti, esclusione che avrebbe così rideterminato la soglia di anomalia, sovvertendo la nuova impugnata graduatoria (così si assume) a favore della ATI deducente:

-la concorrente Tecnologie di Impiantistica Appl. Srl sarebbe stata ausiliata ai fini dell’avvalimento dal Consorzio Stabile E.B.G. srl, mentre altra concorrente M.S.C. Generali s.r.l. avrebbe fruito in avvalimento delle risorse della soc. a. r.l. La Fenice Impianti, ditta facente parte del Consorzio Stabile E.B.G.;
quanto sopra, in violazione della regola (ex art. 49 comma 8 d.leg.vo 163/2006) che impone a pena di esclusione ad un soggetto ausiliario di prestare i requisiti di gara a beneficio di un unico concorrente, tale dovendosi intendere la Struttura consortile e la singola impresa consorziata ai sensi dell’art. 35 d.leg.vo 163/2006;

-i contratti di avvalimento di cui sopra sarebbero comunque inficiati da genericità, in contrasto con i prescritti requisiti di specificità e di determinatezza;

Ritenuto di procedere preliminarmente al vaglio del gravame “aggiunto” interposto dall’ATI F.lli Giammarco, poiché di natura pregiudiziale rispetto alla pur pregressa impugnativa principale della soc. Spel (impugnativa sostanzialmente rinunciata da detta società, proprio in virtù di quei satisfattivi sviluppi di gara avverso i quali, tuttavia, è ora insorta l’originaria contro interessata con motivi aggiunti, si che gli esiti di detta impugnativa aggiunta condizionano l’avverarsi o meno di una declaratoria di improcedibilità e/o estinzione del gravame principale);

Viste le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti dedotte dalla ricorrente principale;

Viste le ordinanze di questo Tar n. 361 ed 863 del 2014, con cui sono state illustrate le ragioni (alle quali si fa rinvio), per le quali l’impugnativa proposta dall’ATI F.lli Giammarco all’interno del ricorso 437-14 deve intendersi ammissibile, ai sensi dell’art. 120 comma 7 CPA;

Rilevata tuttavia l’infondatezza nel merito di tali motivi aggiunti proposti dalla originaria controinteressata;

Ritenuto infatti che il consorzio e la singola impresa consortile (allorquando venga precisato sia dal primo che dalla seconda di agire in proprio) costituiscono, nella procedura di gara di riferimento, due distinti soggetti giuridici, dotati ciascuno di propria individualità, così che sotto il profilo subiettivo il fatto che il consorzio EBG abbia concorso in proprio in qualità di ausiliaria della ditta TIA srl (come testualmente precisato dalla dichiarazione e dal contratto di avvalimento prodotto in atti) resta ben compatibile con la funzione ausiliaria svolta (sempre in proprio) dall’impresa consortile La Fenice Impianti a beneficio di M.S.C. Generali s.r.l (sul punto, cfr. CGA 101/2010, ANC parere precontenzioso 198/2013, Consiglio di Stato 1423/2007);

Rilevato altresì che anche sotto il profilo oggettivo-funzionale i campi di intervento ausiliario occupati dal Consorzio EBG (personale, mezzi e Know-how della categoria OG1) e dalla soc.La Fenice (prassi operative, personale e mezzi riferiti alla categoria OS30) risultano del tutto differenziati, così da escludere in radice il rischio che le medesime risorse di una struttura avvalente abbiano finito per supplire alle carenze di due distinte imprese in gara;

Considerato infine (come adeguatamente rappresentato dai patroni del comune e di Spel) che i contratti di avvalimento intercorsi fra i due concorrenti e le rispettive ausiliarie risultano puntuali nell’indicare le risorse oggetto del contratto, riportando specificamente il personale, le attrezzature nonché (cd. Know-how) messe a disposizione delle ausiliate e della SA per l’intera durata dell’appalto, così che anche le (esplorative e dubitative) doglianze mosse sul punto dall’ATI F.lli Giammarco devono essere disattese;

Ritenuto che –alla luce dell’esposta infondatezza del gravame “aggiunto” proposto dalla originaria contro interessata- va preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso principale formulata dalla soc. Spel, con conseguente improcedibilità di tale ricorso;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite;

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