TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-12-29, n. 201400911

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-12-29, n. 201400911
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201400911
Data del deposito : 29 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00225/2010 REG.RIC.

N. 00911/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 225 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. O P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R R, in Potenza, alla via Mazzini n. 33;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, domiciliato per legge presso gli Uffici di quest’ultima, in Potenza al corso

XVIII

Agosto 1860;

per l’annullamento

quanto al ricorso principale

- decreto n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, recante diniego riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio;

- ogni atto anteriore, successivo e consequenziale, anche se non conosciuto;

quanto ai motivi aggiunti

- decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di diniego di concessione dell’equo indennizzo.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22, n. 8, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il magistrato avv. Benedetto Nappi e uditi per le parti i difensori avv. O P e avvocato dello Stato Domenico Mutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in esame, notificato il -OMISSIS-e depositato il successivo 2 luglio, il sig. -OMISSIS-, sottufficiale dell’Esercito Italiano, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa del-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di dipendenza da causa di servizio delle infermità “e siti di pregresso IMA in coronopatico già sottoposto a due by-pass aortocoronarici ” e “ cardiopatia ipertensiva II stadio ”.

1.1. In particolare, il ricorrente, in data -OMISSIS-, ha presentato domanda per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità: “cardiopatia ipertensiva II stadio OMS”.

1.2. Nella seduta del -OMISSIS-, la Commissione Medica istituita presso l’Ospedale Militare di-OMISSIS-ha riconosciuta la predetta patologia come dipendente da causa di servizio.

1.3. Il successivo -OMISSIS-il ricorrente è stato sottoposto a ricovero ospedaliero per una “ angina pectoris instabile”, per essere poi sottoposto ad intervento chirurgico per “doppia rivascolarizzazione coronarica”.

1.4. In data-OMISSIS-il ricorrente ha formulato domanda di aggravamento dell’infermità “cardiopatia ipertensiva II stadio”. Quindi, il -OMISSIS-, ha presentato domanda di dipendenza da causa di servizio delle infermità “Esiti di pregresso IMA in coronopatico già sottoposto a due by-pass aortocoronarici” e “Cardiopatia ipertensiva II stadio”.

1.5. La competente Commissione Medica presso l’Ospedale Militare di -OMISSIS-, nella seduta del -OMISSIS-, ha ritenuto che il ricorrente fosse affetto da tali patologie

1.6. A seguito di tale giudizio, la competente Direzione Generale del Ministero della Difesa, in data -OMISSIS-, ha inoltrato la pratica, per i relativi adempimenti, al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Quest’ultimo, nell’adunanza del -OMISSIS-si è pronunziato nel senso che dette infermità non possono ritenersi dipendenti da causa di servizio.

1.6.1 L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 6 legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha invitato il ricorrente a formulare eventuali osservazioni, ovvero a inviare ulteriore documentazione idonea a confutare le conclusioni del comitato di Verifica.

1.6.2. Pervenute tali osservazioni l’amm.ne ha interpellato nuovamente il Comitato di Verifica per le cause di Servizio il quale, con parere n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, ha confermato il proprio precedente pronunciamento negativo.

1.7. Parte ricorrente ha dedotto, in diritto, la violazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990;
art. 14 d.P.R. n. 461/2001) e l’eccesso di potere per insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

1.8. In data 12 gennaio 2011, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti al predetto ricorso, impugnando il decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di diniego di concessione dell’equo indennizzo, riproponendo avverso quest’ultimo le stesse censure già formulate col ricorso principale.

2. Si è ritualmente costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, concludendo per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.

3. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato alla stregua della motivazione che segue.

2. Con l’unico ed articolato motivo di ricorso, si sostiene in primo luogo che: “ pur non essendo normativamente prevista la revisione del giudizio espresso ai sensi del d.P.R. n. 349/1994 dalla C.M.O. competente, nel caso di specie, al fine della concessione del beneficio economico dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio è stata applicata la nuova disciplina del d.P.R. n. 461/2001 ”.

2.1. Il rilievo non ha pregio. Ai sensi dell'art. 18, n. 1, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, i procedimenti relativi a domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità del personale dipendente delle Amministrazioni militari prima della sua entrata in vigore (22 gennaio 2002) sono disciplinati, per quanto attiene i termini procedurali, dalla disciplina previgente. Tuttavia, trovano immediata applicazione gli artt. 6, n. 1, e 11, n. 1, d.P.R. n. 461 del 2001, secondo i quali la valutazione della diagnosi dell'infermità e delle sue conseguenze sull'integrità fisica rientra esclusivamente nella competenza della Commissione Medico Ospedaliera, mentre la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità spetta solo al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, 15 dicembre 2003, n. 8936).

2.2. Il ricorrente si duole poi del fatto che la motivazione del parere negativo formulato dal predetto Comitato si porrebbe in contrasto con l’accertamento della Commissione Medico Ospedaliera e del medico di Corpo.

2.3. La censura va disattesa. Sul punto, va preliminarmente evidenziato in fatto che, come già anticipato innanzi, il giudizio di dipendenza da causa di servizio della C.M.O., espresso in data -OMISSIS-, concerne la sola “ cardiopatia ipertensiva II stadio OMS ”, e non anche gli “ esiti di pregresso IMA in coronopatico già sottoposto a due by-pass aortocoronarici ”. Occorre poi osservare, in senso contrario a quanto preteso dal ricorrente, che i già richiamati artt. 6 e 10 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, hanno dettato un nuovo criterio di riparto delle competenze fra C.M.O. e C.V.C.S. (succeduto al soppresso Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), assegnando alla prima il giudizio diagnostico sull'infermità o lesione denunciata dal pubblico dipendente e affidando in via esclusiva al secondo il compito di accertare l'esistenza di un nesso causale o quanto meno concausale, ma pur sempre efficiente e determinante, fra le patologie riscontrate dalla Commissione a carico del pubblico dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta. Ne deriva che il Comitato non è tenuto a spiegare perché eventualmente si discosti dalle conclusioni della CMO quanto alla riconducibilità dell'infermità a fatti di servizio, essendo oramai la competenza della Commissione circoscritta all'accertamento della presenza o meno delle patologie denunciate, ed essendo invece riservata al Comitato la verifica della loro riconducibilità a causa di servizio (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 28 gennaio 2013, n. 54).

2.4. Un’ulteriore censura concerne il fatto che il parere del C.V.C.S. sarebbe stato espresso senza alcuna considerazione degli: “ […] eventi del servizio che hanno caratterizzato il periodo fine anni ’80 e che rappresentano i fattori causali/concausali della malattia. ”. Inoltre, lo stesso parere si porrebbe in contrasto con le conclusioni della relazione medica di parte.

2.5. La tesi va respinta. Secondo una costante giurisprudenza, gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, rientrano nella discrezionalità tecnica dei predetti Comitati, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Da ciò consegue che il sindacato su detti giudizi è consentito esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni a cui è pervenuta l'Amministrazione (cfr. C.d.S, sez. II, 28 gennaio 2014, n. 310;
id, sez. III, 14 luglio 2009, n. 1599;
id, sez. VI, 10 luglio 2001, n. 9360). Ebbene, nel caso in esame, il parere del Comitato appare esente da tali vizi, né risulta frutto di una carente istruttoria, in quanto risulta espressamente che l’organo ha “esaminato e valutato” senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti. Del resto, il Comitato ha confermato la sua valutazione negativa anche a seguito delle osservazioni presentate dal ricorrente.

2.5.1. Né quanto argomentato dal Comitato può essere superato da quanto dedotto dal ricorrente o da questi documentalmente prodotto. Invero, non sono stati provati o anche solo allegati specifiche episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. T.A.R. Basilicata, 8 luglio 2014, n. 439;
C.d.S. sez. II, 11 dicembre 2013, n. 4817). Se è vero infatti che non può escludersi il nesso eziologico, quanto meno sotto il profilo concausale, tra il servizio prestato e l’insorgenza di una infermità, è peraltro indubbio che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie deve pur sempre essere ancorato a precisi riscontri medico scientifici e a specifici fatti che, evidentemente, non possono coincidere con lo svolgimento ordinario del servizio stesso, per quanto gravoso esso sia risultato. In effetti, affermare che un sottufficiale dell’Esercito Italiano ha partecipato, per 38 giorni, alle operazioni di soccorso in Basilicata successive al sisma del 23 novembre 1980 (circa 18 anni prima del manifestarsi delle infermità di cui trattasi), ha svolto l’incarico di presidente della commissione per l’assegnazione degli alloggi sottufficiali per un triennio, è stato membro del Comitato di base di rappresentanza militare, sempre per un triennio, si è occupato dello spostamento dei carteggi e dei fascicoli a seguito della soppressione del Distretto Militare di Potenza, è dato generico;
l’adibizione alle mansioni predette, al contrario di quanto afferma il ricorrente, non è di per sé sufficiente a dimostrare la dipendenza della malattia da causa di servizio, trattandosi di incarichi che non eccedono la soglia dell’impegno psicofisico ordinariamente richiesto agli appartenenti alle Forze Armate.

2.5.2. Anche le conclusioni cui giungono la relazione medica e le certificazioni prodotte da parte ricorrente non sono idonee nella specie a inficiare il rigore logico e scientifico del giudizio reso dal Comitato e ciò perché le diverse valutazioni ivi contemplate si limitano meramente a contrapporre una diversa tesi a quella privilegiata quest’ultimo (cfr. T.A.R. Basilicata, 24 aprile 2014, n. 286).

2.6. Da respingere è, infine, anche l’ultimo profilo di doglianza, concernente la violazione dei termini procedimentali di cui al d.P.R. n. 461/2001, in quanto gli stessi devono considerarsi meramente sollecitatori, perché non espressamente qualificati dalla legge come perentori, per cui il loro superamento non determina l’illegittimità del provvedimento, ma solamente una mera irregolarità non viziante (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I -bis , 29 ottobre 2014, n. 10831).

3. In ordine alla richiesta formulata nel ricorso dalla difesa del ricorrente di disporre apposita consulenza tecnica d’ufficio, il Collegio non ritiene sussisterne i presupposti. Come si è infatti innanzi precisato, parte ricorrente non ha provato o quantomeno allegato specifici episodi di servizio di eccezionale gravosità o abnorme disagio ambientale e lavorativo. Pertanto, parte ricorrente non ha assolto l’onere di fornire gli elementi di prova rientranti nella propria disponibilità riguardanti fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, ai sensi degli articoli 63 e 64 del codice del processo amministrativo. Ciò preclude al giudice amministrativo l’esercizio di poteri officiosi (TAR Campania, sez. VI, 5 giugno 2013, n.2912;
TAR Veneto sez. II, 9 maggio 2013, n.679). Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta qualora la parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati (cfr. TAR Campania, sez. VII, 13 maggio 2013, n.2458;
TAR Lombardia, sez. II, 5 marzo 2013, n.592).

4. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

4.1. Si ravvisano peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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