TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-11-15, n. 202202942

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-11-15, n. 202202942
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202942
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2022

N. 02942/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00065/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2022, proposto da
L D S, rappresentata e difesa dall'avvocato A D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aidone, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

dell'ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Caltagirone in favore della sig.ra L D S il 2 gennaio 2021, depositata il 4 gennaio 2021, all'esito del procedimento di pignoramento mobiliare presso terzi iscritto al n. R.G.E. 39/2020.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. D B;

Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Dopo aver sollecitato una richiesta di proroga del termine per l’espletamento del mandato con atto depositato in data 22 settembre 2022, il commissario ad “acta”, con atto depositato in data 29 settembre 2022, ha rappresentato al Tribunale che era intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Aidone, giusta deliberazione n. 29 del 3 dicembre 2020, e ha chiesto indicazioni al Collegio quanto all’eventuale prosecuzione dell’incarico.

Con memoria depositata in data 25 ottobre 2022 la ricorrente ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) la ricorrente è divenuta creditrice del Comune di Aidone successivamente alla dichiarazione di dissesto intervenuta giusta deliberazione n. 20 in data 3 dicembre 2020;
b) l’ordinanza di assegnazione somme è stata, infatti, adottata in data 2 gennaio 2021, è stata dichiarata esecutiva in data 8 febbraio 2021 ed è divenuta inoppugnabile in data 29 dicembre 2021;
c) quanto accaduto prima dell’emanazione dell’ordinanza di assegnazione somme costituisce un atto di gestione che non riguarda la posizione dell’odierna interessata;
d) la disciplina sul dissesto finanziario assume rilievo laddove l’Ente locale sia il debitore esecutato e non in terzo pignorato;
e) la ricorrente, in altri termiini, non è creditrice del Comune in dissesto, sicché il principio della “par condicio” e i meccanismi posti a salvaguardia non possono essere utilmente invocati.

Nell’odierna camera di consiglio di consiglio il difensore della ricorrente ha ribadito, in sintesi, che il credito per cui si procede deriva da un’ordinanza di assegnazione somme successiva rispetto alla dichiarazione di dissesto, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 248, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Si premette quanto segue.

Stabilisce l’art. 248, secondo comma, del decreto legislativo n. 267/2000 che: a) dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive - incluso il giudizio in ottemperanza: sul punto, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 226/2012 e Sez. IV, n. 4772/2011 - nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione;
b) le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

Al riguardo, è opportuno osservare che l’art. 5 del decreto legge n. 80/2004, convertito in legge n. 140/2004, ha precisato che “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico".

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 15 in data 5 agosto 2020) ha, poi, affermato che “rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se ‘stricto jure’ sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di ‘atti e fatti di gestione’ pregressi alla dichiarazione di dissesto”.

Giova precisare che, nel caso all’esame dell’Adunanza Plenaria, veniva in rilievo un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, il quale presenta natura costitutiva (sul punto cfr. Adunanza Plenaria n. 2 del 20 gennaio 2020), ma che tuttavia presupponeva un fatto di gestione - l’utilizzazione del bene per scopi di interesse pubblico - in data anteriore rispetto alla dichiarazione di dissesto.

Giova, in particolare, rammentare che nella menzionata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 15 agosto 2020 è stato precisato quanto segue: a) come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 in data 21 giugno 2013, relativa ad analoghe disposizioni, in una procedura concorsuale - tipica di uno stato di dissesto - una norma che ancori ad una certa data il fatto o l'atto genetico dell'obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell'eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l'accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell'imputazione;
b) sarebbe, invero, irragionevole il contrario, giacché in tal caso farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all'esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile;
c) anche sotto il profilo teleologico le norme sul dissesto finanziario degli Enti locali sono preordinate al ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi, mediante un'apposita procedura di risanamento, e la normativa che si è succeduta nel tempo ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, a tutela della gestione corrente che sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti gestioni amministrative (che sono state a tal punto fallimentari da determinare il dissesto dell'ente), in modo da garantire, per il futuro, la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario.

Nel caso di specie, pertanto, ciò che rileva è il momento in cui è sorto il credito dell’originario debitore esecutato, creditore nei confronti dell’Ente, proprio in quanto: a) tale atto o fatto di gestione costituisce il momento genetico dell’obbligazione su cui si innesta la procedura esecutiva attivata dall’odierna ricorrente;
b) una differente interpretazione non consentirebbe, sotto il profilo teleologico, di operare la distinzione di cui si è detto tra poste debitorie dipendenti da atti o fatti di gestione imputabili ad Amministrazione precedenti e atti o fatti di gestioni imputabili all’Amministrazione corrente.

Dall’ordinanza di assegnazione somme risulta che il debitore originario era creditore del Comune in forza della sentenza del T.A.R. di Catania n. 2637/2019, con cui è stato accolto il ricorso in ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 19/2016 in data 11 gennaio 2016 del Tribunale di Enna.

E’, quindi, indubbio che l’atto o fatto di gestione rilevante nel caso di specie è antecedente rispetto alla dichiarazione di dissesto (e, ovviamente, persino antecedente al decreto ingiuntivo n. 19/2016 in data 11 gennaio 2016 di cui è stata chiesta e ottenuta l’esecuzione).

Pertanto, il Collegio, ai sensi del citato art. 248, secondo comma, deve dichiarare l’estinzione del giudizio, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

Le spese della presente fase restano a carico della parte che le ha anticipate.

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