TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-09-23, n. 201901016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-09-23, n. 201901016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201901016
Data del deposito : 23 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2019

N. 01016/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01486/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2018, proposto da
Plavisgas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M e F Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F Z in Venezia Mestre, via Cavalloti n. 22;



contro

Comune di Pederobba, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A L e M R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M R in Venezia, viale Ancona 17;



nei confronti

Asco Holding S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Bluenergy Group S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune di Conegliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ascopiave S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione o comunque previa adozione di idonee misure cautelari della

delibera del Consiglio Comunale di Pederobba n. 34 del 1 ottobre 2018, pubblicata dal 5 ottobre 2018 al 20 ottobre 2018 e dei relativi allegati avente ad oggetto “ misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 29/09/2017. riapprovazione ricognizione a seguito sentenza tar con aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di Ascoholding s.p.a. del 23/07/2018 ”, nonché di ogni altro atto ad esso comunque connesso per presupposizione e/o consequenzialità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pederobba;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente rappresenta che l’entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ), e segnatamente della previsione di cui all’art. 24 (in base al quale, in sintesi, gli enti locali dovevano effettuare entro il 30 settembre 2017, “con provvedimento motivato”, la ricognizione delle partecipazioni detenute, individuando quelle da alienare; l’alienazione doveva avvenire – precisa il comma 4 dell’art. 24 – entro un anno dalla conclusione della ricognizione), ha posto i Comuni soci di Asco Holding S.p.a. di fronte alla necessità di verificare la compatibilità della partecipazione societaria con i principi introdotti con il suddetto decreto.

Asco Holding S.p.a., rappresenta l’esponente, è società partecipata (quanto meno fino al recesso di cui si dirà infra ) da 90 Comuni (il Comune di Pederobba è socio con una partecipazione del 2,2%), ciascuno con partecipazioni che vanno da un valore minimo dello 0,05% a quello massimo del 2,74%, nonché da due soci privati, Bluenergy Group S.p.a. e la stessa ricorrente Plavisgas S.r.l..

Dopo aver ricostruito – pagg. 3 e ss. del ricorso - l’ambito di attività di Asco Holding S.p.a. (che non ha dipendenti) e le partecipazioni detenute (Ascopiave S.p.a.; Asco Tlc S.p.a.; Bim Piave Servizi S.r.l.; Rieka Una Invest S.r.l. in liquidazione; Veneto Banca S.p.a., che la parte ricorrente procede ad esaminare singolarmente), la società ricorrente ha evidenziato che in vista della scadenza del 30 settembre 2017, Asco Holding S.p.a. aveva chiesto un parere legale relativo agli adempimenti che le Amministrazioni locali socie avrebbero dovuto porre in essere (iniziativa che viene definita dalla stessa esponente “quantomeno anomala”). Il parere, affermata l’assenza di qualsiasi controllo pubblico sulla compagine, stante l’assenza di patti tra i soci, individuava quale unica criticità per il mantenimento della partecipazione la mancanza di dipendenti in Asco Holding S.p.a., mentre quanto alla sussistenza del presupposto della “stretta necessità” delle partecipazioni ai fini dell’assolvimento delle “proprie finalità istituzionali”, si limitava ad affermare che vi sarebbero stati non meglio precisati profili suscettibili di essere “valorizzati positivamente” nell’ambito della discrezionalità che caratterizzerebbe la valutazione dell’Ente.

La questione - evidenzia l’esponente - era nel contempo oggetto di un atto di intervento notificato da Plavisgas S.r.l. a ciascuna delle Amministrazioni socie, nel quale si evidenziava come il mantenimento delle partecipazioni fosse non solo (e non tanto) precluso dalla mancanza di dipendenti in capo alla medesima, quanto dalla circostanza che la società espleta attività chiaramente non consentite dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Evidenzia la società ricorrente che oltre a fornire il suddetto parere legale, Asco Holding S.p.a. trasmetteva ai Comuni uno schema di deliberazione consigliare e un facsimile precompilato dell’allegato piano di ricognizione e razionalizzazione che gli stessi enti pubblici avrebbero dovuto assumere (intervento che l’esponente definisce inopinato, arbitrario e fors’anche illecito, con il quale pretendeva di risolvere la problematica della mancanza di dipendenti mediante la strumentale incorporazione della partecipata Asco TLC S.p.a.).

Le indicazioni fornite - argomenta l’esponente - venivano recepite dal Comune di Pederobba e da altri Comuni che costituivano la maggioranza dei soci di Asco Holding S.p.a., che deliberavano di mantenere la partecipazione incorporando Asco TLC S.p.a. (la società ricorrente riporta, a pag. 8 del ricorso introduttivo del giudizio, uno stralcio della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 settembre 2017).

Osserva la società ricorrente che molte delle delibere assunte dai Comuni soci venivano contestate da Plavisgas S.r.l. ed impugnate avanti al T.A.R. adito, il quale, con una serie di sentenze “gemelle” (T.A.R. Veneto, Sez. I, 11 aprile 2018, n. 376; Id., 16 aprile 2018, n. 401; Id., 17 aprile 2018, n. 408 e Id., 18 aprile 2018, n. 426; analoga sorte subiva la equivalente delibera del Comune di Pravisdomini avanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I., con sentenza 11 luglio 2018, n. 245) ne pronunciava l’annullamento.

Evidenzia l’esponente che alcune delle sentenze pronunciate dal T.A.R. Veneto sono state impugnate avanti al Consiglio di Stato mentre sono passate in giudicato le sentenze nei confronti dei Comuni di Maserada sul Piave e Casier.

Espone la società ricorrente che a seguito delle sentenze del T.A.R., Asco Holding S.p.a. si è fatta promotrice di alcune modifiche dello statuto che, a detta della stessa, avrebbero assicurato l’adeguamento al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In particolare, l’assemblea straordinaria dei soci del 23 luglio 2018 ha modificato lo statuto della società (alle pagg. 9 e 10 del ricorso vengono riportate le modifiche) che, secondo la società ricorrente, nulla c’entrano con l’adeguamento al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e che nulla cambiano nella governance della società; argomenta la società ricorrente, dunque, che lo stato di fatto è rimesto identico e che lo scopo perseguito è quello di liberarsi dei soci dissenzienti, costringendoli a recedere da Asco Holding S.p.a., svilendo il valore delle loro partecipazioni.

Plavisgas S.r.l. rappresenta, tuttavia, di essere rimasta socia per parte delle proprie azioni e di mantenere inalterato il proprio interesse alla presente iniziativa, come già riconosciuto dal T.A.R. adito con le citate sentenze.

Successivamente alla modifica statutaria di cui si è detto, evidenzia la società ricorrente, il Comune di Pederobba, con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 1 ottobre 2018, ha provveduto a riapprovare, sostituendola, la delibera n. 32 del 29 settembre 2017 di revisione straordinaria delle proprie partecipazioni limitatamente alla partecipazione detenuta in Asco Holding S.p.a. (quanto deliberato è riportato nel ricorso introduttivo del giudizio alle pagg. 10 e 11).

La società ricorrente ha osservato che il provvedimento di razionalizzazione assunto dal Comune di Pederobba con la delibera impugnata è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti ed interessi, e che le modifiche allo statuto di Asco Holding S.p.a. deliberate in data 23 luglio 2018 non hanno mutato di alcunché la situazione precedente, già ritenuta illegittima dal Tribunale adito (come peraltro confermato dal parere dello stesso studio legale che ha assistito Asco Holding S.p.a.; ampi stralci di detto parere sono riportati nel ricorso introduttivo del giudizio alle pagg. 11 e ss.).

Con ricorso spedito per la notifica in data 18 dicembre 2018 e depositato in data 31 dicembre 2018 Plavisgas S.r.l. ha pertanto avversato il provvedimento in epigrafe e i suoi allegati.

1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Pederobba, deducendo la inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso.

Non si sono costituiti in giudizio Asco Holding S.p.a., Bluenergy Group S.p.a., Comune di Conegliano e Ascopiave S.p.a..

1.2. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, il difensore della parte ricorrente ha chiesto il rinvio della

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