TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-07-23, n. 202001479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-07-23, n. 202001479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202001479
Data del deposito : 23 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2020

N. 02171/2020 REG.RIC.

N. 01479/2020 REG.PROV.CAU.

N. 02171/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2020, proposto da


S A, A A, A B, M C, Stefania D'Alterio, N D G, P D G, Emanuele D'Elia, F D S, V D, R F, A G, G I, M M, M M, V M, A M, C O, A P, R S, G S, rappresentati e difesi dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;


contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui Uffici domiciliano in Napoli, alla via Diaz n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) dei provvedimenti con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania disponeva il depennamento dei ricorrenti dalle vigenti graduatorie di merito del concorso ordinario per reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, in asserita esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 novembre 2019 n. 7789, e in particolare dei seguenti atti:

A.1) del decreto direttoriale prot. n. 8114 del 15 aprile 2020, recante il depennamento dei prof.ri in epigrafe dalle graduatorie di merito delle rispettive classi concorsuali;

B) degli eventuali decreti dirigenziali adottati dagli Ambiti Territoriali Provinciali recanti la revoca della nomina in ruolo degli odierni ricorrenti, nonchè la loro destituzione dal servizio assunto a decorrere dal corrente a.s. 2019/2020;

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020 la dott.ssa Rita Luce e celebrata l’udienza da remoto secondo le disposizioni dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020 (conv. con L. n. 27/2020), dell’art. 4 D.L. 28/2020 e le indicazioni operative riportate nei decreti del Presidente del T.A.R. Campania nn.14 e 22 del 2020;


Considerato che:

-) la vicenda origina dall’esclusione dei ricorrenti dal concorso bandito con D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 che, ritualmente impugnata unitamente al bando medesimo, vedeva un altalenante andamento del giudizio;

-) in particolare, i ricorrenti erano – insieme a centinaia di altri ricorrenti - ammessi con riserva e, quindi, inseriti nelle graduatorie all’esito delle Sentenze favorevoli del T.A.R. del Lazio n. 2366/2019 e 2368/2019;

-) in virtù dell’utile collocazione in graduatoria, i ricorrenti prendevano servizio quali docenti afferenti alla classe di concorso per cui avevano partecipato alla procedura;

-) con Sentenza n. 7789 del 13.11.2019, Consiglio di Stato, tuttavia, respingeva il ricorso proposto avverso l’esclusione e il bando recante la disposizione escludente;

Considerato, pur nei limiti della cognizione sommaria della presente fase cautelare, che:

-) l’arresto del Consiglio di Stato menzionato (Sent. n. 7789 del 13.11.2019) pregiudica irrimediabilmente la posizione dei ricorrenti nella misura in cui sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso e, poi, ammessi in ragione delle prime Sentenze favorevoli che, tuttavia, sono state riformate come descritto;

-) l’atto di “depennamento” impugnato, così come quelli consequenziali a esso, derivano dalla piana applicazione dei principi processuali in caso di scioglimento negativo della riserva;

-) non è possibile argomentare nel senso dell’assorbimento della valutazione negativa relativa all’originaria esclusione in quanto la valutazione dei titoli di ammissione e l’esito delle prove scritte non sono sovrapponibili, riguardando aspetti diversi della complessiva valutazione del candidato (v. ex multis, C.d.S. 438/2005;
Ad. Plen. n. 3/2003);

Precisato che l’istanza potrà essere riproposta nel caso in cui le impugnative straordinarie proposte avverso la menzionata Sentenza del C.d.S. ne comportino l’inefficacia con riferimento alla posizione dei ricorrenti;

Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare e di compensare le spese della presente fase;

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