TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-01-13, n. 202200014
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Pubblicato il 13/01/2022
N. 00014/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2018, proposto da
M P, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Caserma Angelini, n. 14;
contro
Ater - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Vittorio Veneto, n. 11;
per l'annullamento:
- della determinazione n. 185 del 13 marzo 2018 con cui è stata respinta l'istanza del ricorrente volta all'emanazione di un nuovo piano di vendita in cui fosse incluso il proprio alloggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa M C;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è assegnatario e aspirante acquirente di un alloggio compreso in un complesso immobiliare pervenuto al patrimonio gestito dall’ATER di L’Aquila e già appartenente al Ministero della Difesa che, con decreto del 3.2.1995, ne aveva dichiarato l’alienabilità.
Il complesso immobiliare nel quale si trova l’alloggio in questione non è stato inserito dall’ATER nel piano di alienazione approvato dalla Regione Abruzzo con deliberazione di Giunta n. 68/2002 contenente le seguenti prescrizioni:
a) la riconduzione del numero degli alloggi destinati alla vendita nel numero massimo del 75% del patrimonio abitativo vendibile;
b) l'inserimento del piano di vendita degli immobili i cui inquilini hanno presentato richiesta di acquisto prima dell'entrata in vigore della l.r. Abruzzo n. 76/2001.
Con diffida del 29 luglio 2009 il ricorrente ha quindi chiesto all'ATER di redigere, in esecuzione dell’art.1, comma 1, della l.r. Abruzzo n. 76/2001, come prescritto dalla d.G.R. n.68/2002, un nuovo piano di vendita del patrimonio immobiliare comprendente l'alloggio assegnatogli.
Con nota del 5.8.2009 l’ATER ha respinto l’istanza.
Il Tar Abruzzo - L’Aquila ha annullato il rigetto con sentenza n. 430/2015.
Permanendo l’inerzia dell’ATER, il TAR nuovamente adito dal ricorrente, ha ordinato all’Azienda di provvedere sull’istanza che è stata successivamente respinta con provvedimento del 13.3.2018 impugnato con il ricorso in decisione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. violazione della l.r. n. 76/2001 e della delibera della Giunta regionale n. 68/2002 ;contrariamente a quanto indicato nel diniego, l’ATER non potrebbe scegliere se inserire nel piano di vendita un alloggio che l’assegnatario ha manifestato l’intenzione di acquistare, in quanto l’art. 1 della l. r. Abruzzo 76/2001 stabilisce co disposizione positiva detto adempimento nel caso in cui gli assegnatari degli alloggi abbiano presentato la richiesta di acquisto alla data di entrata in vigore della legge;
2. eccesso di potere per irrazionalità manifesta -violazione della Delibera di Giunta regionale n. 68/2002 ;il provvedimento gravato esclude l’alloggio in questione dal piano di vendita in dichiarata applicazione della d.G.R. n. 7986 del 3 dicembre 1992 - alla quale farebbe rinvio la d.G.R. 68/2002 - che vieta l’alienazione degli alloggi compresi in edifici di interesse storico-artistico appartenenti interamente all’ATER, sebbene la delibera n. 68/2002 non faccia alcun riferimento alla d.G.R. n. 7986 del 3 dicembre 1992, ma ponga, come unica condizione dell’obbligatorio inserimento degli alloggi disponibili nel piano di vendita, la presentazione della domanda di acquisto da parte dei loro assegnatari;
3. violazione dell’art. 7 della l. 24 dicembre 1993 n. 537 e del provvedimento del Ministero della Difesa del 3 febbraio 19995 (prot. 9 354/995000272 );il vincolo che impone di inserire l’alloggio in assegnato al ricorrente nel piano di vendita, avrebbe titolo nel provvedimento del Ministero della Difesa del 3 febbraio 1995 con cui era stato comunicato agli ex Istituti autonomi per le case popolari (oggi ATER) “ l’elenco degli alloggi ritenuti non più utili che possono essere alienati a favore degli utenti secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993 n. 56 ”, fra i quali è compreso il complesso immobiliare in cui è ubicato l’alloggio assegnato al ricorrente;
4. violazione della delibera di Giunta regionale n. 7986/1992 - eccesso di potere per difetto di motivazione ;in ogni caso il diniego sarebbe illegittimo perché la d.G.R. n. 7986 del 3.12.1992 in esso richiamata come parametro presupposto:
- esclude dai piani di vendita i soli alloggi “ sottoposti ai vincoli della L. 1° giugno 1939 n. 1089 e cioè gli alloggi facenti parte di fabbricati di particolare interesse storico –artistico inclusi in specifiche elencazioni ”, mentre il complesso ove è ubicato l’alloggio assegnato al ricorrente non risponde a detti requisiti, tanto che non viene indicato il provvedimento di vincolo e, per giunta, ne è prevista la demolizione per i danni riportati dal sisma del 2009;
- non vieta la vendita degli alloggi il cui valore sia di “ molto superiore ai prezzi automatici di cessione”, come asserito nel diniego, ma dispone che di tali alloggi “dovrà evitarsi il più possibile l’inclusione ” nel piano di vendita, con la conseguenza che l’amministrazione è tenuta a motivare, con puntuale riferimento al valore dell’alloggio, l’eventuale decisione di non cedere gli alloggi oggetto di istanza di riscatto degli assegnatari;
- non ha limitato la vendita ai soli alloggi posti in palazzine già parzialmente alienate, come invece sostenuto nel provvedimento impugnato, che ritiene sia imposto, da detta delibera, il divieto di cessione di immobile inseriti in palazzine integralmente di proprietà dell’ATER.
Resiste l’ATER dell’Aquila che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del primo motivo di ricorso perché avrebbe ad oggetto una questione - l’obbligatorietà dell’inserimento degli alloggi i cui assegnatari abbiano presentato proposta di acquisto – già risolta negativamente dal TAR Abruzzo – L’Aquila con sentenza n. 430/2015, coperta da giudicato e opponibile al ricorrente che è stato parte del relativo giudizio.
All’udienza del 15 dicembre 2021 il ricorso è passato in decisione.
Non è necessario esaminare l’eccezione di giudicato perché il ricorso è infondato nel merito.
Il primo motivo non merita adesione.
Alla data dell’adozione del provvedimento impugnato la legge regionale Abruzzo n. 76/2001 era stata abrogata dall'art. 9, comma 1, l.r. Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10, che non riproduce la disposizione del comma 2 dell’art. 1 della l. r. Abruzzo n. 76/2001 nella parte in cui prescrive l’inserimento degli immobili i cui inquilini hanno effettuato la relativa richiesta di acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge nei piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà dell’A.R.E.T. e delle A.T.E.R. della Regione Abruzzo.
Ne consegue che l’ATER non era tenuta a inserire nel piano di vendita l’alloggio per il quale il ricorrente in qualità di assegnatario aveva presentato domanda di acquisto.
Non rileva in senso contrario il fatto che il provvedimento impugnato concluda un procedimento avviato con istanza del ricorrente del 29.7.2009.
Detta istanza fu respinta con provvedimento poi annullato dal tribunale per carenza di motivazione (sentenza n. 430/2015), cui ha fatto seguito la riedizione del procedimento (concluso con il diniego per cui è causa), su ordine del tribunale che aveva dichiarato illegittimo il silenzio dell’ATER (sentenza n. 588/2017) sulla rinnovata istanza del ricorrente.
Infatti il giudicato che ha annullato il primo diniego per carenza di motivazione ha imposto all’amministrazione di adottare un nuovo provvedimento corredato di idonea motivazione, senza però conformarne il contenuto.
Pertanto, in applicazione del principio generale “ tempus regit actum ”, l’ATER, in sede di riedizione del procedimento, era tenuta ad applicare la legge vigente al momento della fase costitutiva.
Ne consegue che il primo motivo è infondato perché lamenta la violazione di norme di legge ormai abrogate e atti ammnistrativi (d.G.R. n. 68/2002) che devono considerarsi inefficaci nella parte in cui costituiscono applicazione di dette norme.
Il secondo e il quarto motivo da esaminarsi congiuntamente sono infondati.
Con particolare riferimento al secondo motivo, è del tutto irrilevante che il provvedimento impugnato indichi (oltre che la sentenza n. 430/2015 di questo tribunale) anche la d.G.R. Abruzzo n. 68/2002, quale fonte del vincolo posto all’ATER di applicare le direttive di redazione del programma di vendita contenute nella d.G.R. n. 7986/1992.
Se è vero, come sostenuto dal ricorrente, che la d.G.R. n. 68/2002 alla quale il provvedimento rinvia quale fonte (indiretta) delle “direttive regionali di riferimento”, non fa alcuna menzione di dette direttive, nondimeno si tratta di un rinvio espresso in termini meramente rafforzativi – come si desume dall’avverbio “ pure ” – del convincimento dell’ATER di essere comunque tenuta ad applicare, nella redazione del piano di vendita, i criteri della d.G.R. n. 7986/1992 sui quali si fonda la motivazione del diniego.
A tal proposito si rivela infondato il quarto motivo nella parte in cui lamenta la violazione della d.G.R. n. 7986/1992 sul presupposto che detta deliberazione non avrebbe limitato la vendita ai soli alloggi posti in palazzine già parzialmente alienate, né, di conseguenza, avrebbe imposto il divieto di cessione di immobili inseriti in palazzine integralmente di proprietà dell’ATER.
Infatti il provvedimento, nonostante affermi un divieto che nella d.G.R. n. 7986/1992 non c’è, più solidamente fonda il rigetto dell’istanza motivandolo per relationem con rinvio alla sentenza del tribunale n. 152/2016 che aderisce “ all’indirizzo espresso (del tutto ragionevolmente ) [dalla d.G.R. n. 7986/992] nel senso di evitare l’alienazione di immobili ricompresi in fabbricati interamente di proprietà delle Aziende per consentire una migliore gestione da parte dell’amministrazione della messa in sicurezza degli immobili dopo il disastroso sisma aquilano del 2009 ”.
Pertanto, non essendo contestato che l’immobile assegnato al ricorrente faccia parte di un edificio appartenente per intero all’ATER, il richiamo nel provvedimento impugnato agli indirizzi posti dalla d.G.R. n. 7986/1992 e alla sentenza n. 152/2016 del TAR Abruzzo – L’Aquila che, in particolare, ha ritenuto ragionevole il criterio volto a evitare l’alienazione di immobili ricompresi – come in specie - in fabbricati interamente di proprietà delle Aziende, giustifica il rigetto dell’istanza del ricorrente.
Non è necessario esaminare alle altre censure del quarto motivo rivolte agli altri capi di motivazione del provvedimento rispettivamente riferiti al valore e alla localizzazione dell’alloggio nel centro storico della città.
Trattandosi di provvedimento plurimotivato, il rigetto dei motivi di censura di uno dei capi della motivazione, rende inutile l’esame degli altri che seppure fossero accolti non potrebbero condurre all’annullamento del provvedimento.
Anche il terzo motivo è infondato.
Il provvedimento del Ministero della Difesa del 3.2.1995 che secondo il ricorrente porrebbe l’obbligo di alienare l’alloggio di cui è assegnatario, dispone invece che “ gli alloggi IACP “ex INCIS-militari” … di cui all’unito elenco…. sono stati ritenuti non più utili per cui possono essere, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, alienati a favore degli utenti ”.
L’uso della locuzione “ possono …. essere alienati ” indica che il Ministero, anziché imporne la vendita, si è limitato ad accertare il verificarsi della condizione di vendibilità degli alloggi, che costituisce uno dei presupposti perché sia possibile inserirli nel piano di alienazione, salve eventuali condizioni ostative di cui il provvedimento impugnato ha dato atto.
Il ricorso pertanto è respinto.
La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali.