TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-11-23, n. 202012379
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/11/2020
N. 12379/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03238/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2017, proposto da
E-Care S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati I C, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio I C in Roma, via Cagliari 14 presso Avv. Caliendo, come da procura in atti;
contro
Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, E S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso Vittorio Emanuele II 284, come da procura in atti;
nei confronti
System House S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Maria Cristina Lenoci, Adriano Cavina, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Gentile in Roma, via Virginio Orsini, n. 19, come da procura in atti;
Abramo Customer Care S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiuseppe Venturella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San Sebastianello n. 9, come da procura in atti;
per l'annullamento
- del provvedimento prt.P-ACQ.2017.0002004.U-Uff.ACQ del 23.02.2017 avente ad oggetto "Appalto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Istituzione di Accordi Quadro per "Erogazione di servizi di Customer Services del Gruppo Poste Italiane" - Lotto 1 Sentenza TAR Lazio del 3 febbraio 2017 (sez. III, n. 1803)" con il quale Poste Italiane s.p.a. annullava il provvedimento di aggiudicazione del Lotto 1 nei confronti di E-Care s.p.a.;
- del provvedimento datato 28.02.2017 avente ad oggetto "Appalto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Istituzione di Accordi Quadro per "Erogazione di servizi di Customer Services del Gruppo Poste Italiane" - Lotto 1 Sentenza TAR Lazio del 3 febbraio 2017 (sez. III, n. 1803)" con il quale Poste Italiane s.p.a. aggiudicava il Lotto 1 al RTI System House s.r.l., Distribuzione Italia s.r.l., Gruppo Distribuzione s.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A. e di System House S.r.l. e di Abramo Customer Care S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in epigrafe E-Care ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di Poste Italiane Prt.P–ACQ.2017.0002004.U-Uff.ACQ del 23.02.2017, ad oggetto: “Appalto ai sensi D.Lgs N. 163/2006 e s.m.i. – Istituzione di Accordi Quadro per “Erogazione di servizi di Customer Services del Gruppo Poste Italiane” - Lotto 1 Sentenza TAR Lazio del 3 Febbraio 2017 (sez. III, n.1803)” nonchè il provvedimento del 28.02.2017 avente ad oggetto “Appalto ai sensi D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i – Istituzione di Accordi Quadro per “Erogazione di servizi di Customer Services del Gruppo Poste Italiane” - Lotto 1 Sentenza TAR Lazio del 03 Febbraio 2017 (sez. III ter, n.1803.
2. – I provvedimenti impugnati trovano origine nella sentenza di questo Tribunale, Sezione III ter, n. 1803/2017, la quale, in accoglimento del ricorso proposto da System House s.r.l., aveva annullato il provvedimento con cui Poste Italiane aveva escluso il raggruppamento con capogruppo System House dal lotto n. 1 della gara con chiamata da albo di cui all’art. 232 d.lgs. n. 163/06 per l’istituzione di un accordo quadro per l’erogazione di servizi di customer service del Gruppo Poste Italiane, nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto 1 in favore di E-Care s.p.a., comunicato con nota dell’1.6.2016.
3. – Come attestato dalla sentenza della Sezione n. 14091\2019 depositata il 10 dicembre 2019, in corso di causa la su citata sentenza n. 1803 \2017 è stata riformata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione V, con decisione n. 6687/2018;e successivamente, con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4339/2019, è stato respinto il ricorso per revocazione della decisione d’appello.
4. – Alla luce di tanto, il ricorso, passato in decisione alla pubblica udienza del 18 novembre 2020 (non potendosi accedere alla domanda di rinvio dei procuratori revocati della ricorrente, i quali conservano lo jus postulandi sino alla loro effettiva sostituzione, incombenza cui la società ricorrente avrebbe potuto provvedere almeno sin dal deposito dell’ordinanza n. 14754\2019 del 4 dicembre 2019), deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., per essere stati definitivamente annullati, in ragione delle richiamate pronunce del Consiglio di Stato, gli atti di aggiudicazione in favore delle odierne controinteressate, con la conseguenza che alcun effetto utile potrebbe derivare a parte ricorrente dall’accoglimento del gravame oggi in decisione suo accoglimento.
5. - Sussistono giusti motivi, atteso il carattere meramente processuale della pronuncia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.