TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-07-30, n. 202402346

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-07-30, n. 202402346
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402346
Data del deposito : 30 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2024

N. 02346/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00329/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Canicattì, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento), in persona del Ministro pro tempore ;
- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore ;
- l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, Conferenza Regionale di Organizzazione della Rete Scolastica della Sicilia, in persona dell’Assessore pro tempore ;
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- dell’Istituto Comprensivo Mario Rapisardi di Canicattì e dell’Istituto Comprensivo G. Verga di Canicattì, in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.A. n. 1/Gab del 04.01.2024 adottato dall'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio, con il quale è stato adottato il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'a.a. 2024/2025;

- del D.A. n. 03/GAB dell'11/01/2024 con il quale l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio ha modificato e integrato il D.A. n.1/Gab del 4/01/2024;

- del verbale di riunione del 05.12.2023 della Conferenza regionale, nell'ambito della quale è stata deliberata una proposta di piano di dimensionamento diversa rispetto a quella approvata in sede di conferenza provinciale del 10.11.2023,;

- della proposta deliberata dalla Conferenza regionale nella riunione del 05.12.2023;

- della nota prot. n. 5898 del 14.02.2024 dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione;

- del provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del merito avrebbe espresso la propria intesa sul piano di dimensionamento adottato con D.A. 1/GAB del 04.01.2024;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 19/4/2024:

- del Verbale del 5 dicembre 2023 della Conferenza regionale nell'ambito della quale sarebbe stata adottata una proposta del piano di dimensionamento e razionalizzazione difforme rispetto a quella approvata in seno alla conferenza Provinciale;

- della nota prot. 28/GAB del 3/01/2024, con la quale veniva trasmetteva la proposta del “Piano dimensionamento della rete scolastica siciliana a.s.2024/2025” al Ministero dell'Istruzione per l'acquisizione della prescritta intesa ai sensi del già citato articolo 6 del D.P.R. 14 maggio 1985 n. 246;

- della nota prot. 420 del 4 gennaio 2024, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia esprimeva la prescritta intesa sul Piano di dimensionamento proposto con nota prot. n 28/GAB del 3/01/2024 e successive integrazioni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti e degli Istituti controinteressati, tutti rappresentati dalla difesa erariale;

Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 la dott.ssa E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’atto introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti, entrambi ritualmente notificati e depositati, il Comune ricorrente è insorto avverso l’atto di adozione del piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'a.a. 2024/2025, oltre agli atti a questo presupposti, nella parte in cui ha previsto l’aggregazione dei quattro plessi del Circolo didattico “ Don Bosco ” di Canicattì, soppresso, in favore degli Istituti comprensivi “ G ” e “ Verga ” di Canicattì, escludendo dal processo di dimensionamento, l’istituto comprensivo “ Rapisardi ”.

In particolare, a tale determinazione si è giunti in seno alla Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica (cfr. verbale di riunione del 5.12.2023, documento n. 14 della produzione di parte ricorrente del 2.4.2024) che ha deliberato una proposta di piano di dimensionamento diversa rispetto da quella approvata in sede di conferenza provinciale il 10.11.2023 (cfr. documento depositato dal MIUR il 27.3.2024).

2. Secondo la prospettazione di parte ricorrente l’Assessorato regionale quando ha adottato il provvedimento impugnato si sarebbe discostato inopinatamente dagli esiti della Conferenza provinciale, di fatto violandone la competenza stabilita ai sensi dell’art. 3 della l.r. 6/2000 il quale, al primo comma, recita “i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ”.

L’atto di programmazione impugnato, inoltre, sarebbe viziato da un difetto di motivazione laddove, nel discostarsi dalla determinazione presa su base provinciale, non ha indicato le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all’aggregazione oggetto di censura in questa sede. In particolare, l’Amministrazione regionale non avrebbe indicato secondo quale dei criteri individuati nel D.A. n. 1543 del 2.8.2023 (cfr. documento n. 10 allegato al ricorso) si è basata la concreta determinazione sull’accorpamento scolastico. In termini di carenza di motivazione, il Comune ricorrente ha anche lamentato l’inammissibilità della motivazione (asseritamente postuma) incorporata nei chiarimenti rilasciati dall’Assessorato con la nota n. 5898 del 14 febbraio 2024 (cfr. documento 3 allegato al ricorso). In tale atto l’Amministrazione ha dichiarato di aver operato quell’accorpamento scolastico discostandosi dalla Conferenza provinciale in adozione del criterio della lettera b) del citato D.A., relativo alla verticalizzazione in istituti comprensivi delle direzioni scolastiche e delle scuole medie di primo grado. Nel merito, secondo il Comune, la determinazione presa sull’accorpamento tra istituti che ha escluso l’istituto comprensivo “Rapisardi”, sarebbe viziata da ingiustizia, manifesta arbitrarietà, illogicità e produrrebbe una disparità di trattamento ingiustificata in ragione del confronto tra i numeri di studenti iscritti in ogni istituto scolastico coinvolto dal piano. Per effetto dell’accorpamento, infatti, a partire dall’anno scolastico in corso, l’I.C. “ Verga ” avrà 1481 alunni e l’I.C. “ G ” avrà 1143 iscritti, mentre l’I.C. “ Rapisardi ” manterrà il numero ben più contenuto di 913 iscritti.

3. Le Amministrazioni intimate e gli Istituti scolastici chiamati come controinteressati si sono costituiti in giudizio a mezzo dell’Avvocatura di Stato. La difesa erariale ha depositato una memoria in data 7.4.2024 e una, dopo la presentazione dei motivi aggiunti, in data 20.5.2024 nelle quali ha chiesto il rigetto nel merito delle pretese ricorrenti. In data 29.5.2024 il Comune ricorrente ha depositato una memoria di replica nella quale ha ribadito e insistito nell’accoglimento delle proprie istanze e pretese.

4. All’udienza del 20 giugno 2024, alla presenza dei difensori delle parti, il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che in sede di decisione sarebbero stati valutati eventuali profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in ragione del fatto che non è stata contestata la soppressione dell’istituto scolastico, ma l’accorpamento di classi. Le parti hanno discusso sul punto e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, preliminarmente e con assorbimento di ogni altra questione, deve confermare il rilievo effettuato d’ufficio ai sensi dell’art. 73 c.p.a. in ordine alla carenza di interesse ad agire in capo al Comune di Canicattì, per le ragioni che seguono.

Rispetto alla legittimazione ad agire del Comune in ipotesi quali quella in esame la giurisprudenza ha generalmente espresso un avviso favorevole anche in relazione all’art. 3, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000, ai sensi del quale il Comune rappresenta la propria comunità, nella cura dei suoi interessi e nella promozione del suo sviluppo. In particolare, si legge nella sentenza T.A.R. Lazio, Latina, I, n. 297/2015: " il Comune, in quanto ente esponenziale degli interessi della comunità che rappresenta, è legittimato a censurare la potestà organizzatoria, esercitata in sede di esercizio del dimensionamento del piano scolastico, che lo ha privato della scuola elementare " (nonché, fra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, III 15 giugno 2011 n. 5299 e T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, I, 24 ottobre 2011 n. 465).

Rispetto all’interesse ad agire del Comune, invece, va svolta una riflessione diversa e, in concreto, riferita alla concreta doglianza che il ricorrente ha mosso rispetto all’atto generale di pianificazione, oggetto del presente gravame. Giova ricordare infatti che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, il piano di dimensionamento scolastico, per la sua natura di atto generale a contenuto programmatorio è connotato da ampia discrezionalità e rimane insindacabile in sede giurisdizionale, se non nei casi di manifesta illogicità o irragionevolezza (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Basilicata, Potenza, I n. 509/23019;
T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 5250 del 21 novembre 2013;
T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 20 novembre 2009, n. 2248;
T.A.R. Campania, Napoli, IV, 7 settembre 2010, n. 17324;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 9 settembre 2010, n. 2553;
8 marzo 2013, n. 543;
T.A.R. Basilicata, Potenza, 24 luglio 2012, n. 357;
T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 6 agosto 2013, n. 597).

A fronte della (limitata) ampiezza di sindacabilità concessa in relazione all’atto impugnato, nel caso di specie, si precisa ulteriormente che l’aspetto del piano generale cesurato dal Comune non è la soppressione di un istituto scolastico, ma l’accorpamento tra istituti che, ad avviso del ricorrente, ha visto arbitrariamente escluso un istituto che sarebbe stato più razionale coinvolgere in ragione del numero di iscritti. Di fatto il Comune contesta il merito della scelta organizzativa affermando come sia più razionale una soluzione di accorpamento alternativa a quella adottata dall’Amministrativa regionale.

In relazione a tale obiezione non è mai stato chiarito da parte ricorrente quale sia il pregiudizio concreto e attuale subito dalla comunità del Comune di Canicattì dall’accorpamento così come adottato dal piano impugnato, atteso che l’offerta scolastica rimane la medesima come qualità e quantità del servizio reso ai cittadini.

Una simile riflessione, in casi analoghi, è stata sviluppata dal T.A.R. Catania, sez. III, sentenza n. 3962 del 29.12.2021, nella quale viene affermata la carenza di interesse del Comune ricorrente nonostante in quel caso, a differenza del caso di specie, questo avesse almeno allegato come argomentazioni sul proprio concreto interesse circostanze che il Collegio ha derubricato a meri “ disagi ” sforniti di riscontro probatorio.

La stessa conclusione argomentata anche dal T.A.R. Lazio, sez. III bis, sentenza n. 950 del 16.5.2022 nella quale si legge che “ l’interesse ad agire presuppone la prospettazione di una concreta lesione, da parte dell'atto programmatorio scolastico, nella sfera giuridica degli interessati, lesione che non può ritenersi effetto automatico o implicito di quello che l'amministrazione ritiene, al contrario, un miglior assetto organizzativo della rete scolastica nel territorio, impresso proprio dal Piano avversato. Nel dolersi degli strumenti pianificatori di cui si tratta, chi intende contestarne la legittimità deve fornire concreti indizi in ordine alla natura e alla portata dei pregiudizi che discendono innegabilmente e concretamente – o, quanto meno, verosimilmente - dall’attuazione dell’atto o degli atti organizzatori impugnati, non potendo limitarsi a prospettarne il mero pericolo (Cons. Stato 156/2022)

2. Pertanto, sia il ricorso introduttivo sia quello per motivi aggiunti sono da dichiararsi inammissibili per carenza di interesse ad agire, quale condizione dell’azione giurisdizionale. Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite in ragione della decisione in rito e del rilievo d’ufficio della questione preliminare dirimente.

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