TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-03-04, n. 202200070
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2022
N. 00070/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A S e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, via dei Vanga, n. 16;
contro
Comunità Comprensoriale Burgraviato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio fisico eletto ex lege presso i propri uffici in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento amministrativo datato 13.4.2021, prot. n. -OMISSIS-, recapitato alla destinataria il 20.4.2021, con il quale la Comunità Comprensoriale Burgraviato ha intimato all’odierna ricorrente la restituzione della complessiva somma di -OMISSIS- entro giorni 60 dal ricevimento della comunicazione, sospendendo altresì la medesima Sig.ra -OMISSIS- per cinque anni dal diritto di richiedere i contributi economici e decidendo, inoltre, l’avvio di un procedimento per l’irrogazione di una sanzione amministrativa ex art. 2-bis legge provinciale n. 17/1993, art. 4 legge provinciale n. 9/1977, art. 14 legge n. 689/1981, denuncia all’autorità giudiziaria;
e di tutti gli altri atti ed esso presupposti, connessi o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Comprensoriale Burgraviato;
Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente espone di essere stata cresciuta dalla madre, da sempre in conflitto con il padre. Nel 2012, dalla sua unione con il -OMISSIS-, residente a -OMISSIS- e disoccupato, è nato un figlio.
A partire dal 2013 la ricorrente, -OMISSIS- e a sua volta senza lavoro, chiedeva e otteneva contributi al canone di locazione e per spese accessorie, ai sensi dell’art. 20 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, dichiarando di avere i requisiti per potervi accedere.
A seguito di controlli avviati d’ufficio ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.G.P. n. 30 del 2000, l’Amministrazione veniva a conoscenza che il padre della ricorrente è titolare di un diritto di proprietà, al 50% con il fratello, su una seconda casa, ubicata a -OMISSIS- (doc. 2 dell’Amministrazione).
Con nota del 12 ottobre 2020 l’Amministrazione chiedeva quindi alla ricorrente di prendere posizione in merito, pena la restituzione dei contributi percepiti nel periodo dal gennaio 2013 al luglio 2020, pari a -OMISSIS- (doc. 3 dell’Amministrazione).
La ricorrente, con nota del 4 marzo 2021, spiegava all’Amministrazione di non essere in buoni rapporti col padre e di non aver saputo che lo stesso avesse un diritto di proprietà, pari al 50%, su un immobile sito a -OMISSIS-, comunque non abitabile e non locabile, in quanto privo di elettricità e di bagno o doccia (doc. 4 dell’Amministrazione).
Alla suddetta nota la ricorrente allegava due autodichiarazioni, una sua e una del padre, nonché estratti dal tavolare e fotografie del maso di -OMISSIS- (doc.ti 2, 5 e 6 dell’Amministrazione).
Con l’impugnato provvedimento del 13 aprile 2021 l’Amministrazione contestava alla ricorrente la non veridicità delle dichiarazioni allegate alle domande di contributo per il canone di locazione dal 13 maggio 2015 al 6 agosto 2019, intimandole la restituzione della complessiva somma di -OMISSIS-, indebitamente percepita.
Oltre alla revoca delle decisioni -OMISSIS-, con cui le sono stati concessi contributi al canone di locazione, con l’impugnato provvedimento veniva anche disposta l’esclusione della ricorrente dall’accesso ai contributi economici per un periodo di 5 anni e comunicato l’avvio del procedimento volto all’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, art. 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, rispettivamente art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (doc. 7 dell’Amministrazione).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Violazione, errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 20 D.P.G.P. n. 30/2000. Violazione di legge e in particolare della legge provinciale n. 30/2020 (?) e D.P.P. n. 2/2011. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Irragionevolezza ed illogicità. Difetto e/o carenza di motivazione”;
2. “Falsa ed erronea applicazione dell’art. 47 D.P.G.P. n. 301 dell’11 agosto 2000 e degli artt. 2 e 2-bis L.P. n. 22.10.1993, n. 17; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto e/o carenza di motivazione”;
3. “Violazione e falsa applicazione del procedimento amministrativo e dell’art. 21-octies L. n. 241/1990, comma primo; eccesso di potere”.
Si è costituita in giudizio la Comunità comprensoriale Burgraviato, chiedendo il rigetto del ricorso, perché inammissibile per difetto di giurisdizione e infondato nel merito, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS- il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, avendo ritenuto che le questioni poste dalla ricorrente necessitassero di un adeguato approfondimento in sede di merito e che il pregiudizio lamentato fosse in re ipsa , tenuto conto dell’entità della somma da restituire e dello stato di disoccupata della ricorrente, -OMISSIS- e con un figlio minore a carico.
Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie, anche di replica, a sostegno delle rispettive difese, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La difesa dell’Amministrazione ha poi depositato istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione orale.
All’udienza pubblica del -OMISSIS-, sentita la parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va vagliata, anzitutto, l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente sul rilievo che il contributo in esame sarebbe riconosciuto direttamente dalla legge e che la ricorrente farebbe valere il suo asserito diritto al mantenimento di un contributo già corrispostole dall’Amministrazione.
L’eccezione non è fondata.
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e di sovvenzioni pubbliche va attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere.
Di conseguenza, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui si verifichi un inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni derivanti dalla concessione dell'agevolazione, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, mentre se la controversia attiene a questioni relative alla fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio economico o a quella successiva alla concessione del beneficio che determini l'annullamento o la revoca del provvedimento per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si configura una situazione soggettiva di interesse legittimo (cfr., ex pluribus , Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6; Sez. VI, 7 luglio 2021, n. 5174; Sez. III, 10 febbraio 2021, n. 1251; Sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 621; Sez. III, 25 agosto 2020, n. 5197; Sez. III, 11 aprile 2019, n. 2373; T.R.G.A. Bolzano, 29 aprile 2021, n. 126; 25 maggio 2021, n. 154 e 29 aprile 2021, n. 126; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 2 marzo 2021, n. 188; TAR Veneto, Sez. II, 16 febbraio 2021, n. 222; altresì Cassazione, Sezioni Unite, 30 luglio 2020, n. 16457, 2 maggio 2019, n. 11587 e 1 febbraio 2019, n. 3166).
Nel caso di specie, non ci troviamo di fronte a un inadempimento della beneficiaria rispetto a obbligazioni derivanti dal rapporto sorto in base alla