TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-03-19, n. 201900158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-03-19, n. 201900158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201900158
Data del deposito : 19 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2019

N. 00158/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2018, proposto da
C B, rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberta Polce in L'Aquila, via Fedri n. 15;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l'annullamento

del provvedimento del 27/11/2017 Prot. 45616, a firma del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Aquila, di rigetto dell'istanza della ricorrente di passaggio/immatricolazione al Corso di studi a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2017/2018 acquisita al prot. n. 39858 del 25.10.17, nella parte in cui non ritiene di riassegnare direttamente uno dei posti programmati per gli studenti extracomunitari, comunitari ovvero italiani e non utilizzati o comunque di tutti i posti resisi liberi a seguito dei passaggi ad anni successivi al primo o comunque vacanti liberi e residuati bensì “solo a seguito dello status di vincitore del concorso di ammissione nazionale”;

degli altri atti indicati nell’epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi L'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierna ricorrente è una studentessa di cittadinanza italiana che si è immatricolata nel 2015 alla Facoltà di Scienze Biologiche dell’Università degli Studi dell’Aquila e per l’a.a. 2016-2017 era iscritta al secondo anno del medesimo Corso di Laurea in Scienze Biologiche.

La stessa ricorrente ha sostenuto, relativamente all’a.a. 2017-2018, la prova di ammissione alla Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria optando quale prima scelta la sede dell’Università degli Studi dell’Aquila, che ha emanato apposito bando di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2017/2018, risultando idonea con il punteggio di 47,80.

In data 21 ottobre 2017, la stessa indirizzava al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila apposita domanda, acquisita agli atti in data 25.10.2017 con prot. n. 39858, al fine di ottenere passaggio/immatricolazione al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con decorrenza a.a. 2017-2018.

Con decreto a firma del Direttore Generale dell’Ateneo del 23.11.2017, prot. 45616, veniva comunicato, senza alcun preavviso di cui all’art. 10bis l. 241/90, il rigetto della predetta richiesta di passaggio/immatricolazione al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Con il presente ricorso si censura la condotta dell’Ateneo per omessa istruttoria, difetto di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, a motivo della condotta reticente e sviante degli organi amministrativi in ordine alle puntuali richieste della ricorrente relative ai posti programmati per gli studenti stranieri ed italiani, residuati e comunque liberatisi per abbandono o rinuncia anche di studenti italiani, e non utilizzati, in quanto l’Ateneo interpellato non ha tenuto in debito conto che l’istante ha sostenuto tutti gli esami del I anno del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e dell’acquisizione della stessa nella graduatoria concorsuale nazionale per l’a.a. 2017-2018 dello status di idonea, altresì, contestando l’illegittimità del diniego per mancata utilizzazione dei posti residuati e, in particolare, dei predetti posti originariamente riservati a cittadini stranieri e rimasti non utilizzati, che, dal sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca alla Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università dell’Aquila, risultavano essere in numero di 8.

Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 28/2018, questo collegio accoglieva la domanda di tutela cautelare invocata dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, che per ragioni di economia processuale si procede a scrutinare con precedenza rispetto alle altre censure, si lamenta la violazione dei generali principi che regolano le procedure di evidenza pubblica con particolare riferimento all’utilizzazione di tutte le vacanze di posti venutesi a creare nonché l’eccesso di potere per violazione del generale principio di proporzionalità rispetto al fine pubblico con riferimento ai posti assegnati e non utilizzati a richiesta per passaggi/ immatricolazioni.

In particolare la ricorrente sostiene che coprire posti a vario titolo inutilizzati costituisce per l’Ateneo un atto dovuto, poiché la programmazione del numero degli ammessi ai Corsi di Odontoiatria (per italiani, comunitari ed extracomunitari) risulta effettuata anche in relazione alle capacità delle strutture didattiche dei singoli Atenei, oltre che in relazione al fabbisogno di professionalità da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Non a caso, l’art. 3 della legge 2.8.1999 n. 264 stabilisce che il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica determina annualmente, a livello nazionale, il numero di posti per l’iscrizione ai corsi di laurea nell’area medica “sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”.

La censura è fondata.

Si osserva, infatti, che un certo numero di posti, rientrante tra quelli programmati annualmente, va attribuito agli eventuali partecipanti studenti extracomunitari, ai sensi dell’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

La disciplina prevista per le immatricolazioni ai Corsi di laurea delle professioni sanitarie stabilisce la partecipazione ai Corsi di laurea, ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett. a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, senza distinzione tra studenti comunitari e studenti extracomunitari residenti all'estero, in relazione alle risorse disponibili.

Ciò che assume rilevanza, ai fini della determinazione del “numerus clausus”, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, lett. a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, è essenzialmente la valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, rispetto alla quale il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo va considerato alla stregua di criterio subordinato e, quindi, non vincolante (conf.: Cons. Stato Sez. VI, 10.9. 2009 n. 5434;
Cons. Stato, Sez. VI, 28.2.2012, n. 647;
TAR Sicilia, Catania, 9.3.2012, n. 614).

In coerenza con tale ratio legis, la pronuncia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 21 aprile 2009 ha severamente censurato tutte le restrizioni di accesso agli studi che, come quelle collegate al mero “fabbisogno di professionalità”, non siano collegabili all’effettiva ricettività delle strutture universitarie.

Ed invero, dalla considerazione secondo cui il contingente degli studenti da immatricolare scaturisce da un apposito iter istruttorio, finalizzato all'esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile anche in relazione al numero degli studenti extracomunitari, non può non discendere che l’Università debba essere tenuta ad utilizzare i posti residui, individuati, comunque, ai sensi dell’art. 46, comma 1°, del D.P.R. 31.8.1999 n. 394, all’esito della “verifica delle capacita ricettive delle strutture universitarie” (conf.: Tar Sicilia-Palermo, Sezione Seconda, sent.18.1.2002 n. 721).

Non va, infine, sottaciuto che l’acquisizione di un numero di studenti inferiore rispetto alle complessive potenzialità recettive dell’Università si pone in violazione della dichiarata finalità di pubblico interesse perseguita dalla programmazione delle immatricolazioni, funzionale alla piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili e, sotto il profilo finanziario e di bilancio dell’Ateneo, potrebbe porsi anche in contrasto con l’obiettivo di adeguata alimentazione delle entrate mediante le tasse degli studenti.

Pertanto, non può non ritenersi che il completamento del contingente a vantaggio degli studenti italiani, in caso di posti non utilizzati programmati per gli studenti extracomunitari, possa servire a realizzare quel “pieno impiego” delle risorse disponibili e, in definitiva, a favorire quanto più possibile la domanda degli studenti, anche in relazione ai principi di cui agli art. degli artt. 33 e 34, 1° comma, della Costituzione.

In tale quadro, ancora di recente, il T.A.R. LAZIO, sez. III-bis, con la sentenza n. 8550/2016, ha replicato che "deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale la piena utilizzabilità dei posti predeterminati (anche in termini di fabbisogno sociale) sia più aderente ai principi costituzionali enunciati negli articoli 33 e 34 della Costituzione e ai canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 10.9.09, n. 5434) ...Pertanto, l’utilizzo integrale di posti disponibili deve essere, comunque, il fine ultimo della selezione per favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, ex art. 33 e 34 Cost., e fornire alla collettività un numero di studenti adeguato alle strutture che impone la piena utilizzazione delle risorse con procedure legittime di selezione".

Per i motivi suesposti, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto.

La particolarità della fattispecie e la relativa novità delle questioni di diritto affrontate rendono opportuna la compensazione delle spese di giudizio.

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