TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-01-11, n. 201800066
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Pubblicato il 11/01/2018
N. 00066/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2017, proposto da:
D F R, A S P, R M, F M, I C, E P, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni D'Innella, G D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni D'Innella, in Bari, via Putignani, n. 118;
contro
Comune di Gravina in Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati L L e V S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Valla, in Bari, via Quintino Sella, n. 36;
nei confronti di
A V, S C, F C, V D M, A I, M L, M N M, G V, F L, P C, V Middo, Angelo Lapolla, Luigi Lorusso, Angela Moramarco, Domenico Calderoni, Maria Filippa Digiesi, Silvano Burdi, rappresentati e difesi dall'avvocato F G L G, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Abate Gimma n. 94;
Nicola Bellino, Francesca Carducci, Raffaella Colavito, Paolo D'Addario, Grazia Digioia, Filippo Ferrante, Maria Eufemia Franco, Maddalena Grillo, Filippo Loizzo, Giovanni Manco, Luisa Martoccia, Giovanni Mazzarella, Giuseppe Parisi, Luigi Quercia, Pietro Ricciardi, Matteo Vincenzo Spirito, Mario Toriello, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Grazia Laico, Claudia Stimola, rappresentati e difesi dall'avvocato F G L G, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma N.94;
per l'annullamento
- del verbale n. 15G/2017 del 12 maggio 2017, avente ad oggetto “Elezione del sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Gravina di Puglia dell’11 giugno 2017. Esame della Lista dei candidati alla carica di sindaco e di Consigliere Comunale denominata “Gravina On””, con il quale la Terza Sottocommissione Elettorale Circondariale di Altamura ha deliberato di approvare ed ammettere alla competizione elettorale la lista su indicata
- del conseguenziale verbale di proclamazione alla carica di sindaco e degli eletti alla carica di consigliere comunale;
nonché
- dell’intero complesso delle operazioni elettorali e di tutti gli atti del relativo procedimento, irrimediabilmente alterato, nei sui esiti, dalla partecipazione alla competizione elettorale della su indicata lista di candidati consiglieri, collegata al sindaco A V, risultato eletto al primo turno con n. 14.198 voti, di cui n. 3.521 portati dalla lista “Gravina On”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia, di A V, di S C, di F C, di V D M, di A I, di M L, di M N M, di G V, di F L, di P C, di V Middo, di Angelo Lapolla, di Luigi Lorusso, di Angela Moramarco, di Domenico Calderoni, di Maria Filippa Digiesi e di Silvano Burdi, nonché l’atto d’intervento di Grazia Laico e di Claudia Stimola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2018 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni D'Innella e G D M, per i ricorrenti, avv. L L, per il Comune e avv. F G L G, per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnato l’esito della consultazione elettorale per l’elezione del Consiglio e del Sindaco del Comune di Gravina in Puglia perché l’ammissione alla competizione elettorale della lista “Gravina on”, collegata al Sindaco poi risultato eletto al primo turno, sarebbe illegittima per violazione del comma 1 dell’art. 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, secondo il quale La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta da un numero di elettori variabile nel minimo e nel massimo sulla base del numero degli abitanti di ciascun Comune.
Secondo quanto asserito dai ricorrenti la dichiarazione di presentazione della lista “Gravina on” è stata sottoscritta su moduli separati e numerati progressivamente, solo il primo dei quali reca l’indicazione del candidato Sindaco ad essa collegato.
Resistono i consiglieri eletti controinteressati.
Il Comune intimato eccepisce preliminarmente l’irricevibilità del ricorso perché depositato il 1° agosto 2017, oltre il termine di trenta giorni dalla proclamazione del sindaco eletto, avvenuta il 29 giugno 2017. Ne eccepisce altresì l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza.
All’udienza del 9 gennaio 2018, cui la causa è stata rinviata per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri eletti, il Collegio, a contraddittorio integro, si è riservato per la decisione.
2.- Preliminarmente, va respinta l’eccezione di tardività del gravame sollevata dal Comune.
Il ricorso infatti risulta depositato entro il trentesimo giorno dall’atto conclusivo della consultazione elettorale – la proclamazione in data 19 luglio 2017 dell’elezione dei Consiglieri del Consiglio comunale - dal quale, ai sensi dell’art. 130 comma 1 del codice del processo amministrativo, decorre il termine per impugnarne gli atti.
3.- Ancora in via preliminare deve osservarsi che non è dirimente ai fini del decidere il fatto, allegato dalla difesa del Comune, che i voti della lista “Gravina on” potrebbero non essere stati determinanti ai fini dell’elezione al primo turno del candidato Sindaco ad essa collegato, avendo i ricorrenti impugnato anche l’elezione dei consiglieri comunali fra i quali risultano alcuni candidati della lista in questione.
L'interesse azionato dai ricorrenti (che hanno agito nella duplice qualità di cittadini elettori e di candidati non eletti) è dunque quello strumentale alla ripetizione della consultazione, che ritengono irrimediabilmente viziata nell’esito a causa dell’ammissione illegittima della lista che, risultata la più votata fra quelle in competizione, ha espresso il maggior numero di consiglieri (4 seggi) fra tutte le liste ammesse alla competizione.
Pertanto, l’illegittimità dell’ammissione della lista “Gravina on” e la conseguente invalidazione dei voti ad essa attribuiti, che concreta un vizio proprio dell'atto di proclamazione degli eletti (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 24 novembre 2005, n. 10), quand’anche non fosse tale da ridurre il numero dei voti validi attribuiti al candidato sindaco, eletto al primo turno, al di sotto della maggioranza assoluta dei voti espressi (ma l’eventualità non è verosimile alla luce dei risultati della competizione), travolgerebbe tutte le operazioni elettorali, proprio perché i ricorrenti censurano l’attribuzione alla lista in questione di 4 seggi consiliari.
Se si considera poi che la coalizione del sindaco eletto, appoggiato dalla lista “Gravina on”, ha conseguito 15 seggi, mentre 8 seggi sono stati attribuiti alla seconda coalizione più votata e 3 alla lista n. 18, è evidente che l’annullamento dell’ammissione della lista “Gravina on” sposterebbe un numero di seggi (si ribadisce: quattro) tale da alterare lo stesso assetto politico dell’organo consiliare.
3,- Nel merito il ricorso è fondato.
L’omessa indicazione - nei moduli recanti la sottoscrizione dei presentatori delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale- del nominativo del candidato sindaco ad esse collegato, non consente di ritenere che i sottoscrittori della lista fossero a conoscenza del collegamento con il candidato sindaco, tanto da poter esprimere il loro, politicamente convinto, appoggio alla candidatura di entrambi, tale essendo la ratio che ispira l’art. 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81 (Consiglio di Stato, sez. V, 26 aprile 2011 n. 2453;Consiglio di Stato, sez. V, 14 novembre 2006, n. 6683).
È stata per questo ritenuta legittima, in casi analoghi, l’esclusione della lista la cui presentazione non rispetti i requisiti formali minimi - richiesti dalla citata disposizione - dei moduli a tal fine utilizzati e l’effettiva conoscenza in capo ai sottoscrittori dei dati mancanti non sia univocamente presumibile perché i fogli sono materialmente congiunti a quelli completi degli elementi prescritti, o sussista un riferimento testuale degli uni agli altri (T.A.R. Napoli, Sez. II, 5 maggio 2014, n. 2451;Consiglio di Stato., sez. V, 23 settembre 2005, n. 5011;Consiglio di Stato sez. V 3 marzo 2005 n. 835;Consiglio di Stato sez. V, 29 aprile 2011, n. 2556;TAR Catanzaro n. 633/2014 che ha ritenuto valida la presentazione di una lista seppure i moduli contenenti le sottoscrizioni fossero –come nella fattispecie- carenti delle generalità del candidato sindaco, essendo risultato sottoscritto un modello integrativo completo di detto elemento).
Nel caso in esame, dei 15 moduli contenenti le sottoscrizioni dei presentatori della lista “Gravina on”, solo il primo contiene le generalità del candidato sindaco e gli altri non sono ad esso in alcun modo connessi;ed anzi, su ciascun modulo è apposta la dizione “atto separato” e ognuno di essi reca –nella parte finale- l’autenticazione delle firme da parte del Presidente del Consiglio comunale uscente, a riprova del fatto che ciascuno di essi è stato formato in modo autonomo. Diversamente, l’autenticazione sarebbe stata apposta soltanto in calce all’ultimo dei moduli, ossia il quindicesimo.
Nessuna rilevanza decisiva può altresì attribuirsi alla nota del 19 settembre 2017 con la quale il funzionario che autenticò le firme delle dichiarazioni di presentazione della lista “Gravina on” (il presidente del Consiglio comunale allora in carica) dichiara che i 305 sottoscrittori presentatisi il 9 maggio 2017 nella sede municipale, esibendo copia dell’accordo di collegamento fra la lista “Gravina on” e il candidato sindaco, avrebbero avuto -prima della sottoscrizione- “ diretta e compiuta cognizione sia della lista dei candidati …. sia del suo collegamento con la candidatura a sindaco del Sig. A V” .
Pur prescindendo dalla plausibilità di una simile ricostruzione, trattasi di una dichiarazione postuma proveniente da un terzo, alla quale potrebbe -al più- attribuirsi una valenza indiziaria (fra le tante Consiglio di Stato sez. VI 27 luglio 2015 n. 3666) ma che non può in ogni caso ritenersi idonea a supportare una presunzione di conoscenza del collegamento tra lista e candidato sindaco, acquisita aliunde dai suddetti sottoscrittori.
La dichiarazione dei presentatori di una lista candidata alle elezioni deve inequivocabilmente esprimere la volontà politica degli autori, fondata sulla completa conoscenza degli elementi essenziali affinché a detta dichiarazione conseguano gli effetti giuridici voluti dalla legge.
Del resto, anche la giurisprudenza richiamata dai controinteressati e su citata (Tar Catanzaro n. 633/2014), laddove consente che un elemento essenziale tipico dell’atto possa indirettamente essere desunto da altri elementi, limita tale indagine al corpus del documento in questione, il quale, se connesso ad altri, ne fa parte e ne mutua il contenuto (nella fattispecie era stato sottoscritto un modello integrativ o ;analoghi principi si traggono da Consiglio di Stato sez. V 22 dicembre 2014 n. 6237 sul tema consimile della procura alle liti).
Conclusivamente è illegittima l’ammissione della lista “Gravina on” alla competizione elettorale e tale vizio inficia tutti gli atti della consultazione elettorale che, pertanto, devono essere annullati.
Le spese di giudizio, in considerazione della natura della controversia, possono essere compensate.