TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2022-11-07, n. 202201089

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2022-11-07, n. 202201089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201089
Data del deposito : 7 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2022

N. 01089/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00855/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 855 del 2022, proposto da
J L, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino 59;

contro

Questura di Brescia, non costituita in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

previa sospensione del decreto di diniego dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno notificata al corrente in data 03.08.2021 del Sig. LAGRINI JAMAL

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2022 il dott. B M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari alla Questura di Brescia che, con il provvedimento in epigrafe, lo rigettava sull’assunto della pericolosità sociale dell’interessato;

- avverso tale atto, notificato a mani il 3 agosto 2021, il sig. Lagrini Jamal proponeva ricorso chiedendone l’annullamento, previa sospensione deducendo la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998;

- l’amministrazione intimata si è costituita in resistenza instando per il rigetto del gravame;

- nell’odierna camera di consiglio, datone avviso ai difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata;

rilevato che:

- il ricorso non è stato depositato in formato nativo digitale, lo stesso ricorso, la procura alle liti e la relata di notificata non sono asseverate né sottoscritte digitalmente in violazione dell’art. 136 co. 2 bis c.p.a.;

- a prescindere dalle suddette violazioni comunque sanabili in quanto mere irregolarità formali, il ricorso risulta irricevibile per essere stato notificato ben oltre il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a.;

- in ogni caso il ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che ai sensi dell’art., comma 6, del T.U. Immigrazione, " Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ";

- dunque il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 27/05/2022, n. 533;
TAR Campania, Salerno, n. 1761/2021, TAR Lombardia, n. 771/2021, TAR Catania, n. 2617/2021);

- in forza di quanto disposto dall’art. 11, co. 2, c.p.a. in caso di tempestiva riassunzione del ricorso dinanzi al giudice ordinario restano fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda;

- le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della natura della controversia;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi