TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-10-13, n. 202000612

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-10-13, n. 202000612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000612
Data del deposito : 13 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2020

N. 00612/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00539/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 539 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G G, rappresentato e difeso dagli avvocati S B, A B e M S, con domicilio eletto presso lo studio S B in Bologna, via San Gervasio n. 10;



contro

Alma Mater Studiorum Università di Bologna non costituita in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensiva

-del Decreto Rettorale prot. 71069 del 12.07.2017 con cui è stata decretata - in pretesa applicazione della Sentenza del TAR Emilia Romagna - al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;

- della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/06/2017 e del parere ivi riportato espresso dal Collegio di Disciplina nella seduta del 22.05.2017;

- del Decreto Rettorale prot. n. 49363 dell'8.05.2017 con il quale è stato riconvocato il Collegio di Disciplina;

quanto ai motivi aggiunti :

-dell’allegato 2 alla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 2017;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-Espone l’odierno ricorrente, professore associato sin dal 1996 confermato presso il Dipartimento di Chimica G. Ciamician dell’Università di Bologna, di aver riportato con decreto rettorale n. 1301 del 30 ottobre 2015 la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per nove mesi per reiterate condotte in situazione di incompatibilità e conflitto di interessi.

Segnatamente la sanzione inflitta era motivata dal fatto che il prof. G aveva ricoperto sino al 2015 il ruolo di Presidente della ARS s.r.l. (spin off accademico) e di responsabile della ricerca per la suddetta Università e tutor assegniste e presidente della commissione che nel 2011 aveva assegnato assegno di ricerca alle dott sse P e B (socie della suddetta società).

Aveva precisato parte ricorrente come quantomeno sino al 2010 fosse particolarmente diffusa la costituzione di organismi di spinn off tra docenti e lo stesso ateneo bolognese per il finanziamento di progetti di ricerca o contratti con cui detti organismi affidavano all’università l’incarico di provvedere a studi e ricerche relativi ai nuovi progetti. Nella fattispecie la ARS s.r.l. era stata costituita nel 2002 con l’oggetto della produzione e commercializzazione di attrezzature scientifiche per analisi chimiche con la partecipazione al capitale sociale per il 95 % da parte del prof. G e delle dott.sse B e P e per il restante 5 % dell’Università. In seguito alle modifiche intervenute con la legge 240/2010 anche in materia di spinn off, che hanno spinto l’Ateneo a rivedere la propria partecipazione in tali società, aveva luogo una contrattazione con l’odierno ricorrente per la cessione della quota, conclusasi con esito negativo stante il mancato accordo sul valore.

2. - Con sentenza n. 981 del 5 dicembre 2016 l’adito Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso del prof. G apprezzando la fondatezza del secondo motivo in quanto, pur ritenendo effettivamente sussistente la situazione di incompatibilità di cui all’addebito disciplinare, ha considerato l’attenuante della dimostrata prassi in tal senso in seno all’Ateneo, si che la sanzione ha “carattere ritorsivo per non aver acquistato quota dell’università” (pag. 15) così accertando il difetto di proporzionalità, annullando “il provvedimento in relazione all’entità della sanzione che dovrà essere rideterminata dal Collegio di disciplina tenuto conto del contenuto della presente sentenza”.

Con sentenza n. 3804 del 16 giugno 2020 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal prof. G per la parte di relativa soccombenza.

In seguito alla sentenza di primo grado, depositata il 5 dicembre 2016, con decreto rettorale prot. 71069 del 12 luglio 2017, in pretesa applicazione della citata sentenza, è stata inflitta al prof. G la sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per 2 mesi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e parere espresso dal Collegio di disciplina, secondo il procedimento delineato dall’art. 10 della legge n. 204/2010.

Il prof. G ha impugnato il suddetto decreto unitamente alla citata delibera e al presupposto parere, deducendo motivi così riassumibili:

I.-Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L. 240/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e ss. del D.R. n. 245/2013 del 2.04.2013 (Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina ai sensi dell’art. 10, L. n. 240/2010 e dell’art. 33 dello Statuto di Ateneo). Violazione degli articoli 87, 88 e 89 del Regio Decreto 31.8.1933 n. 283;Violazione degli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 97(principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa), 111 (principio del giusto processo) e 117 comma 1, Costituzione, in rapporto agli artt. 6 par.1, CEDU (diritto ad un processo equo e ragionevole durata del processo) e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (diritto ad una buona amministrazione). Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, sviamento, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Violazione e/o falsa applicazione della sentenza del TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 981 del 5.12.2016. Nullità della sanzione comminata: il procedimento disciplinare è stato riattivato dopo oltre cinque mesi dal deposito della sentenza del Tribunale Amministrativo, in violazione del termine perentorio di 30 gg di cui all’art. 5 D.R. 245/2013 poiché diversamente opinando il Rettore avrebbe potuto riesercitare “ sine die ” il potere disciplinare; sarebbe stata necessaria una nuova formulazione degli addebiti anche perché la sentenza avrebbe annullato tutti gli atti del procedimento e non solo la sanzione; la nuova formulazione dell’ addebito si rendeva a fortiori necessaria avendo l’adito Tribunale apprezzato come illecito un fatto unico ovvero la violazione del dovere di astensione; il decreto sarebbe motivato anche dall’aver il prof G rilasciato dichiarazioni non veritiere in merito all’insussistenza di situazioni di incompatibilità, in palese violazione

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