TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-01-13, n. 202300027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-01-13, n. 202300027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300027
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2023

N. 00027/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00527/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2022, proposto da
S M T, rappresentata e difesa dall’avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla diffida notificata al Comune di Catanzaro in data 20.10.2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con istanza del 10 maggio 2021, reiterata il 7 ottobre 2021, la sig.ra Maria Serena Teti ha chiesto al Comune di Catanzaro la retrocessione parziale delle aree di cui al decreto prot. n. 113259 del 17 dicembre 2015 del Dirigente del Settore LL.PP. “Grandi Opere - Ufficio Espropriazioni”, espropriate in favore dell’Amministrazione per la realizzazione dei lavori di valorizzazione turistico-commerciale del porto di Catanzaro Marina e, in particolare, delle particelle meglio identificate in Catasto al foglio 101, nn. 775, 790, 791, 934, 936 e 966.

Stante il silenzio dell’Amministrazione comunale, la sig.ra Teti ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo che sia ordinato al Comune di Catanzaro di pronunciarsi sulla predetta istanza.

Con memoria del 3 maggio 2022, si è costituito in giudizio il Comune di Catanzaro, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e deducendo la sua infondatezza nel merito.

Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2023, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Amministrazione resistente, in condivisione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ sussiste…a fronte della posizione qualificata dei soggetti espropriati alla restituzione delle aree rimaste inutilizzate, l’obbligo dell’autorità espropriante di riscontrare l’istanza volta ad ottenere la dichiarazione di inservibilità degli immobili;
laddove un diritto soggettivo alla retrocessione dei beni nasce soltanto se la p.a. abbia dichiarato, appunto, che quei beni non servono più all’opera pubblica (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 9 gennaio 2019, n. 200;
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent. 29 aprile 2019, n. 2293;
T.A.R. Lazio, sezione II, 6 settembre 2018 n. 9190)
” (T.A.R. Campania sez. V - Napoli, 9 dicembre 2019, n. 5785).

È, pertanto, ammissibile l’azione sul silenzio, limitatamente alla declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente, non essendo per contro ammissibile l’accertamento della fondatezza della chiesta retrocessione, pur articolata in questa sede.

Tanto premesso, il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi infrandicati.

Invero, emerge dagli atti di causa che il Comune non ha adottato un provvedimento espresso utile a riscontrare l’istanza presentata dall’odierna ricorrente.

Ciò nonostante l’obbligo generale di concludere il procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso di specie, l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione resistente è confermata da quelle norme - l’art. 61 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 e ora l’art. 47 T.U. espropri - che prevedono la possibilità per il privato espropriato di presentare un’istanza rivolta all’Autorità che ha emesso il decreto di esproprio intesa a riottenere i beni non interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica, previa dichiarazione di inservibilità.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto, ordinandosi all’Amministrazione intimata di riscontrare l’istanza della sig.ra Teti mediante adozione di un provvedimento espresso, entro e non oltre quaranta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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