TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-05-30, n. 202300547

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-05-30, n. 202300547
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300547
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 00547/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00003/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2023, proposto da
Idealservice Soc. Coop, rappresentata e difesa dagli avvocati R P e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Regione Liguria - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/8;



nei confronti

Coopservice Soc. Coop. p. a., rappresentata e difesa dall'avvocato Polo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del decreto dirigenziale 1° dicembre 2022 n. 7656-2022 (identificativo atto ‘2022-AM-7961’), con cui il direttore del settore SUAR della Regione Liguria ha concluso il procedimento per il rinnovo della valutazione di affidabilità di Coopservice, ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, avviato con Decreto n. 5588 del 5 settembre 2022 in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 164/2022, 183/2022, 191/2022 e 198/2022, nuovamente disponendo e rinnovando l’aggiudicazione a Coopservice, per un periodo di 48 mesi con opzione di rinnovo per altri 24 mesi, dei Lotti 2, 3, 4 e 5 dell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e di Coopservice Soc. Coop. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2023 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe la società Idealservice Soc. Coop. espone: - che ALISA, cui poi è succeduta per legge la Regione Liguria Stazione Unica Appaltante S.U.A.R., indiceva una gara, articolata in cinque lotti, per l’aggiudicazione della convenzione regionale centralizzata relativa al servizio di pulizia e sanificazione per le aziende sanitarie e gli enti ospedalieri; - che la controinteressata Coopservice risultava prima graduata in tutti e cinque i lotti; - che Idealservice impugnava le aggiudicazioni, lamentando che la stazione appaltante non avesse adeguatamente valutato alcune vicende relative a Coopservice, di potenziale rilievo, sul piano dichiarativo e su quello sostanziale, ai fini di una sua eventuale esclusione, ai sensi dell’art. 80.5 del d. lgs. n. 50/2016; - che, in seguito al ricorso di Idealservice, la stazione appaltante avviava un procedimento di autotutela, conclusosi con la determina n. 178/2021, di conferma dell’aggiudicazione a Coopservice delle convenzioni relative ai lotti secondo e terzo, nonché di aggiudicazione del quarto e del quinto lotto; - che Idealservice impugnava anche tale atto, con riferimento ai lotti 2, 3, 4 e 5; - che questo Tribunale, con le sentenze n. 561/2021 (relativa al lotto n. 2), n. 562/2021 (relativa al lotto n. 3), n. 563/2021 (relativa al lotto n. 5) e n. 564/2021 (relativa al lotto n. 4) rigettava i ricorsi; - che il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 164/2022, 198/2022, 183/2022 e 191/2022, in riforma delle sentenze di questo Tribunale, annullava le aggiudicazioni dei lotti da n. 2 al n. 5; - che, nelle more del giudizio di appello, essendo stata rigettata la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado, la stazione appaltante addiveniva alla stipulazione delle convenzioni con Coopservice, per tutti e quattro i lotti in contestazione; - che, avverso le sentenze del Consiglio di Stato, Coopservice proponeva altrettanti ricorsi per revocazione (poi dichiarati inammissibili con le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6851, 6856, 6958 e 7004 del 2022), oltre a ricorsi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per motivi di giurisdizione, tuttora pendenti; - che la S.U.A.R. proponeva ricorso R.G. 2082/2022 al Consiglio di Stato ex art. 112, ultimo comma, c.p.a., per avere chiarimenti in ordine alle corrette modalità di esecuzione delle sentenze d’appello; - che Idealservice proponeva invece ricorso R.G. 2313/2022 per l’ottemperanza della sentenza Cons. di St. n. 164/22; - che, con sentenza 5.8.2022, n. 6958, il Consiglio di Stato forniva chiarimenti in relazione ai ricorsi R.G. n. 2082/2022 (proposto da ALISA) e R.G. n. 2313/2022 (proposto da Idealservice) per l’ottemperanza della sentenza Cons. di St. n. 164/22 (i ricorsi, stante il carattere seriale delle controversie, si sono concentrati sulla sola sentenza del Consiglio di Stato n. 164/22, relativa al lotto n. 2); - che, con nota del 5 settembre 2022, la S.U.A.R. comunicava a Coopservice e a Idealservice di avere, con il decreto n. 5588 della medesima data, avviato il procedimento per “il rinnovo della valutazione di affidabilità ai sensi dell’art. 80 Codice dei Contratti” , in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6958/2022.

Impugna il decreto dirigenziale 1° dicembre 2022 n. 7656-2022 (identificativo atto ‘2022-AM-7961’ - doc. 40 delle produzioni 4.1.2023 di parte ricorrente), con cui il direttore del settore S.U.A.R. della Regione Liguria ha concluso il procedimento per il rinnovo della valutazione di affidabilità di Coopservice, ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti, avviato con decreto n. 5588 del 5 settembre 2022 in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 164/2022, 183/2022, 191/2022, 198/2022 e della sentenza n. 6958/2022 di chiarimenti, nuovamente disponendo e rinnovando l’aggiudicazione a Coopservice, per un periodo di 48 mesi con opzione di rinnovo per altri 24 mesi, dei Lotti 2, 3, 4 e 5 dell’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria.

A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione di legge: falsa ed errata applicazione della lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del codice dei contratti (ante novella di cui all’art. 5 comma 1 D.L. 14 dicembre 2018 n. 135). Violazione dell’auto-vincolo di cui all’art. 6 del disciplinare prevedente l’esclusione dalla gara degli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice. Illegittimità dell’operato del SUAR che, nel rinnovare la valutazione di affidabilità di Coopservice, ha totalmente mancato di considerare l’aspetto dell’elusione degli obblighi informativi inerenti la segnalazione delle gravi vicende successive alla dichiarazione sostitutiva del 12 novembre 2018 e, quindi, del grave illecito professionale, motivo di esclusione, dell’“omettere le informazioni dovute al fine del corretto svolgimento della procedura di selezione”. Illegittimità della conseguente decisione di non disporre la sua esclusione dalla gara. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

Lamenta che la stazione appaltante, nel rinnovare la valutazione di affidabilità di Coopservice, non avrebbe tenuto conto, in asserita violazione delle sentenze del Consiglio di Stato, delle omissioni informative addebitabili a Coopservice quanto alle vicende successive alla dichiarazione sostitutiva del 12 novembre 2018, tali da far ritenere sussistente la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del codice dei contratti pubblici.

In particolare, Coopservice avrebbe irritualmente notiziato la stazione appaltante dell’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio da parte dell’A.G.C.M. con una semplice mail del 31.1.2020 (doc. 7 delle produzioni 4.1.2023 di Idealservice), e dell’emissione di un’ordinanza cautelare nei confronti di due suoi procuratori speciali ad opera del G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza mediante pec del 23.12.2020 (doc. 8 delle produzioni 4.1.2023 di Idealservice), senza avvalersi, come invece prescritto dall’art. 2.3 del disciplinare, della specifica funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, sicché le predette comunicazioni avrebbero dovuto considerarsi “tamquam non essent” , con conseguente violazione degli obblighi dichiarativi ( clare loqui ) ed integrazione della causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016.

2.

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