TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202300046
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Pubblicato il 13/02/2023
N. 00046/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Cooperativa Sociale Onlus Progetto Popolare, in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria del RTI costituito con la società cooperativa Diversamente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Molise, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, il Sub Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
l’ASREM, Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
del silenzio serbato dalle Amministrazioni sull'istanza notificata a mezzo PEC in data 11 maggio 2022, concernente la richiesta di determinazione della tariffa pro capite pro die per le prestazioni riabilitative e territoriali erogate dalla ricorrente nei confronti degli utenti psichiatrici del Centro diurno di Termoli, così come stabilita con il DCA 14/2022;
nonché per il conseguente accertamento
dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso;
e per la nomina di un Commissario ad acta che proceda alla conclusione del procedimento per il caso di reiterata inerzia delle Amministrazioni sul termine assegnato dal Giudice Amministrativo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore Generale dell’ASREM n. 1121 del 21 settembre 2022, concernente il rigetto dell’istanza di applicazione delle tariffe per le prestazioni riabilitative previste dal DCA 14/2022, comunicata con nota n. 98895 del 23 settembre 2022;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, inclusi gli atti istruttori nonché, ove occorra, la nota n. 86338 del 18 agosto 2022, concernente il preavviso di rigetto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Cooperativa Sociale Onlus Progetto Popolare, agendo in giudizio in proprio e nella qualità di capogruppo e mandataria del RTI costituito con la società cooperativa Diversamente, gestore del centro diurno per pazienti psichiatrici di Termoli in virtù di appalto aggiudicato nel 2011 e oggetto di successive proroghe, ha domandato:
- la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ASREM - Azienda Sanitaria Regionale del Molise e dalla Struttura commissariale sulla sua richiesta dell’11 maggio 2022 volta a conseguire l’applicazione dell’incremento tariffario per le prestazioni nella misura ridefinita dal DCA n. 14/2022;
- la conseguente condanna delle citate Amministrazioni a provvedere.
2 – Il ricorso è stato affidato ad un umico motivo: “ i) violazione ed errata degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e dell’obbligo di conclusione del procedimento;violazione ed errata applicazione dell’art. 97 cost. e dei princìpi di imparzialità e buon andamento della P.A.;violazione ed errata applicazione della l.r. Molise n.30/2002 e del Regolamento Regionale 1/2004;violazione ed errata applicazione del DCA 14/2022;violazione ed errata applicazione dell’art. 8 del d.lgs n. 502/1992;eccesso di potere: difetto dei presupposti di fatto e di diritto;disparità di trattamento;ingiustizia manifesta ”.
3 - Con la successiva deliberazione dell’ASREM n. 1121 del 21 settembre 2022 l’istanza di parte ricorrente è stata poi rigettata.
4 – Avverso tale atto la ricorrente ha pertanto proposto motivi aggiunti, affidati ai seguenti mezzi: “ i) violazione ed errata applicazione del DCA 14/2022;violazione ed errata applicazione della legge regionale n. 30/2002 e del Regolamento Regionale n. 1/2004;violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990: difetto di motivazione e di istruttoria;violazione ed errata applicazione dell’art. 97 Cost. e dei princìpi di imparzialità e di buon andamento;eccesso di potere: difetto dei presupposti di fatto e di diritto;ingiustizia manifesta;disparità di trattamento;ii) violazione ed errata applicazione del DCA 14/2022;nullità per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della l. 241/1990;violazione ed errata applicazione dell’art.2, co. 88, e ss. della l.n. 191/2009;violazione ed errata applicazione degli artt. 117, co. 3, e 120 Cost.;incompetenza ”.
5 - L’ASREM e la Regione si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso e ai motivi aggiunti, concludendo per la sua infondatezza.
6 - In vista dell’udienza pubblica di discussione le parti hanno sviluppato e ribadito le rispettive tesi.
7 – All’udienza del 25 gennaio 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso originario è improcedibile, mentre i motivi aggiunti sono infondati.
8 – In via preliminare il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’originario ricorso, avente ad oggetto il silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sull’istanza della ricorrente volta a conseguire la determinazione della tariffa per le prestazioni entro i termini ridefiniti dal DCA n. 14/2022.
Tanto in conseguenza del venir meno dell’inerzia oggetto del primitivo gravame a seguito dell’adozione della deliberazione dell’ASREM n. 1121 del 21 settembre 2022, sopraggiunta al deposito del ricorso e recante il rigetto dell’istanza della ricorrente ( ex multis cfr. in termini T.A.R. Molise, n. 209/2021;T.A.R. Campania, VIII, n. 32/2021;T.A.R. Puglia, I, n. 942/2017).
9 – Nel merito, l’atto di motivi aggiunti va respinto in quanto è infondato.
9.1 – Col primo mezzo dei motivi aggiunti la ricorrente ha lamentato la violazione della l.r. Molise n. 30/2002, del Regolamento regionale n. 1/2004 e del DCA n. 14/2022, in quanto:
- quest’ultimo farebbe riferimento alla remunerazione delle “prestazioni riabilitative e territoriali erogate ai malati psichiatrici dai Centri diurni afferenti alla Rete della Salute mentale ” senza fare alcun distinguo fra tali centri: e occorrerebbe seguire un’interpretazione letterale del provvedimento commissariale;
- posto che non sussistono in Molise centri diurni accreditati o convenzionati, il DCA non avrebbe comunque potuto distinguere, al fine dell’applicazione dell’adeguamento tariffario, fra i primi e i centri diurni, invece, esercenti la medesima attività per contratto;
- la ricorrente stessa, in ogni caso, avrebbe tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per essere ricompresa nello spettro soggettivo di applicazione della succitata normativa regionale;
- la sopravvenuta deliberazione dell’ASREM avrebbe errato nel ritenere che il riferimento del decreto commissariale alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5989/2020 confermasse il discrimine tra strutture accreditate e non, poiché la sentenza stessa si era espressa unicamente sulle modalità di calcolo dell’indicizzazione Istat ai fini dell’adeguamento tariffario;
- il provvedimento impugnato non avrebbe infine considerato che la disciplina dell’aspetto tariffario era già richiamata nel capitolato della gara che la ricorrente stessa si era aggiudicata.
Questi argomenti di critica non possono essere condivisi.
9.2 – Gli assunti ricorsuali obliterano il dato di fondo che il DCA 14/2022 si colloca nell’ambito della cornice applicativa della l.r. Molise n. 30/2002 e del Reg. n. 1/2004, e che il suo ambito di operatività va quindi corrispondentemente perimetrato.
Ciò è quanto emerge già con sufficiente evidenza dal “ RICHIAMATO ” alle pagg. 3 e 4, nonché dall’articolo unico, del detto DCA, lì dove sono stati assunti a base delle sue previsioni: i) il punto 19 del Reg. n. 1/2004, che, nello stabilire l’importo delle tariffe all’interno di valori predefiniti (cfr. per le tariffe dei centri diurni il punto 19.4), ne rimette l’aggiornamento a successivi provvedimenti amministratici;ii) il punto 19.4 dello stesso Regolamento, a mente del quale “ il numero di pazienti seguiti presso il Centro Diurno ed il relativo corrispettivo da attribuire all'Ente Gestore sono definiti tramite accordi tra il direttore del DSM ed il DG della ASL in base alle oggettive necessità cliniche e alle disponibilità di risorse della ASL. In linea di massima, si suggerisce che ciascun Centro Diurno debba comprendere un numero di 10-15 utenti ed una retta giornaliera di 65-85 euro più IVA correlata alla tipologia delle prestazioni e del personale impegnato ”.
9.2.1 – Ora, la considerazione della surrichiamata cornice giuridica del DCA n. 14/2022 induce già a ritenere che quest’ultimo non abbia provveduto all’adeguamento delle tariffe per la generalità dei gestori dei centri diurni – come erroneamente affermato nel ricorso –, ma abbia inteso piuttosto innestarsi, dandovi attuazione, sul regime di determinazione e aggiornamento delle tariffe previsto dalla citata normativa regionale, la quale non è suscettibile di applicazione alla ricorrente.
9.2.2 – A quest’ultimo riguardo risulta centrale la sottolineatura, da parte della deliberazione impugnata (cfr. pag. 3 del “Rilevato, sub n. 1), della peculiarità del titolo in forza del quale la ricorrente gestisce il centro diurno per pazienti psichiatrici dell’ambito territoriale di Termoli: titolo costituito da un comune contratto di appalto stipulato con l’ASREM l’8 agosto 2011, a valle dell’aggiudicazione di una gara pubblica, e fatto oggetto indi di successive proroghe.
Orbene, fra gli aspetti disciplinati in via autosufficiente ed esclusiva dalla detta specifica fonte pattizia, nonché dalla disciplina generale dei contratti pubblici, assume tipicamente primario rilievo proprio quello della definizione e delle modalità di adeguamento del corrispettivo contrattuale, materia la cui regolazione ha rappresentato il frutto di una scelta libera, consapevole e autoresponsabile del RTI aggiudicatario sin dalla formulazione della propria offerta di gara.
Ciò a differenza di quanto accade nell’ambito dello schema normato dal Regolamento regionale n. 1/2004 su cui si innesta il DCA n. 14/2022, dove, come si è già in parte anticipato: i) la determinazione della tariffa è deferita all’accordo di cui al punto 19.4 del Regolamento (espressamente richiamato all’art. 1, comma 2, del citato DCA), configurabile solo con riguardo alla relazione fra l’ASREM e gli operatori privati convenzionati o accreditati, nell’ambito di valori stabiliti -si noti- con determinazione autoritativa (cfr. punto 19.4), e solo subordinatamente alla valutazione delle “ oggettive necessità cliniche e delle disponibilità di risorse della ASL ”;ii) l’aggiornamento della tariffa stessa è affidato in via periodica a provvedimenti autoritativi connotati, a loro volta, da una marcata componente discrezionale, come appunto il DCA n. 14/2022 (cfr. punto 19, I cpv.). Il tutto, quindi, nel contesto di un rapporto squisitamente pubblicistico (di accreditamento o convenzione) che lega le cooperative sociali alla Regione, in virtù del quale si concretizzano i presupposti perché le stesse vengano incardinate nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale quali sue “ articolazioni funzionali ed organizzative ”.
Il meccanismo di fissazione e di adeguamento tariffario definito dal punto 19 del Regolamento regionale, fonte specificamente richiamata dal DCA n. 14/2022, costituisce quindi il logico precipitato, sulla specifica materia del corrispettivo del servizio, della diversa natura (pubblicistica) del rapporto che lega gli operatori privati all’ASREM.
Queste notazioni valgono già a suggerire al Collegio la prevalenza, sul thema decidendum , della disciplina propria dei contratti pubblici: tanto più che ai fini di causa vengono in rilievo aspetti del rapporto contrattuale per i quali né il contratto inter partes , né la lex specialis dell’appalto, richiamavano la normativa regionale invocata invece qui dalla ricorrente.
La conclusione appena anticipata trova conferma nel fatto che il punto 16.2, par. A), ult. cpv. del menzionato Regolamento evidenzia come il naturale ambito di applicazione della richiamata disciplina regionale, su cui si innesta il DCA n. 14/2022, sia costituito dal centro diurno “ gestito dal DSM e/o dalle cooperative sociali, con l'eventuale collaborazione delle Associazioni di Volontariato ”, soggetti tutti aventi rapporti col Dipartimento “ regolati da apposite convenzioni…stipulate con la ASL ”, riservate a loro volta alle cooperative in possesso dei “ requisiti minimi per l'accreditamento così come definiti dalla Regione ”.
9.2.3 – Inconferente, in quest’ottica, è l’assunto ricorsuale che nella Regione Molise tutti i centri diurni sarebbero gestiti al di fuori della disciplina regionale prevista dal Regolamento n. 1/2004, con la conseguenza che le previsioni del DCA n. 14/2022 finirebbero col non trovare applicazione ad alcun operatore. Tale aspetto, infatti, da un lato integrerebbe una circostanza solo contingente, che certamente non può giustificare ex se , in sede ermeneutica, una distorsione del naturale ambito applicativo proprio delle fonti disciplinatrici della materia;d’altro lato, non considera che le disposizioni del DCA n. 14/2022 ben potranno trovare applicazione a tutti gli operatori che opteranno per convenzionarsi o accreditarsi, nell’ambito del riassetto del settore della salute mentale che la Struttura Commissariale si accinge a varare in coerenza col nuovo POS.
Ad avviso del Collegio, pertanto, scenario del tutto diverso da quello che mette capo al Regolamento n. 1/2004 (su cui si innesta il DCA n. 14/2022) è quello sussistente allorché, come nel caso concreto, il rapporto che lega l’operatore privato all’Azienda sanitaria sia di natura strettamente contrattuale.
In tal caso, così come il corrispettivo è determinato in modo certo a seguito del libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali in sede di gara d’appalto, e confluisce indi nel contratto, il suo adeguamento deve coerentemente soggiacere allo specifico istituto, previsto proprio in tema di contratti pubblici, della revisione periodica del prezzo contrattuale regolata dall’art. 115 d.lgs n. 163/2006 (norma applicabile nella specie ratione temporis ).
L’applicazione di tale disciplina prevale, invero, nel caso in scrutinio, su ogni altra diversa normativa, in ragione della sua attitudine a regolamentare in via esclusiva i rapporti fra Amministrazione e contraente nell’ambito dei contratti pubblici, nonché in forza della sua obiettiva specialità.
Ne consegue che correttamente il provvedimento impugnato ha negato l’applicazione di quanto previsto dal DCA n. 14/2022 alla ricorrente.
9.2.4 - Diversamente dalle strutture convenzionate o accreditate, che sono le uniche entità incardinate in modo formale e stabile, sulla base di un provvedimento pubblicistico, nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale, del quale costituiscono articolazioni funzionali e operative optimo iure , la ricorrente è legata all’ASREM solo da un comune rapporto negoziale stipulato a valle di una gara d’appalto e per giunta attualmente in regime di proroga, rapporto, quindi, per sua natura squisitamente temporaneo e provvisorio.
Pertanto, per la ricorrente l’unica disciplina che assume rilievo è quella prevista dalla lex specialis richiamata nel contratto;e – soltanto laddove ivi richiamati – i tassativi aspetti della disciplina regionale, nei ristretti limiti dei relativi richiami.
Sul punto, correttamente il provvedimento impugnato (cfr. “ RILEVATO CHE ”, sub n. 3) a pag. 4) dà però rilievo alla chiarezza del tenore del contratto e della lex specialis da esso richiamata, che con disposizioni tassative si sono limitati a rinviare alla normativa regionale in discorso soltanto ai fini della determinazione dell’orario di espletamento del servizio in favore del pubblico (art. 6), nonché per giustificare l’entità della retta giornaliera posta a base d’asta (art. 9), con il risultato di escludere per tutti i residui aspetti la rilevanza della normativa stessa.
Per quanto qui interessa, la stazione appaltante ha avuto perciò riguardo alla disciplina regionale unicamente per individuare la base d’asta, ossia il mero punto di partenza per l’elaborazione dell’offerta economica da parte dei partecipanti alla gara.
Solo a questo limitato scopo è valsa, quindi, la considerazione della pratica coincidenza dell’attività oggetto della gara rispetto a quella svolta, nello stesso settore, dalle strutture convenzionate e accreditate.
Una volta stabilito il dato di partenza della base d’asta, però, la determinazione del corrispettivo del servizio ha seguito, nei riguardi della ricorrente, le ben diverse logiche della competitività tipiche della gara d’appalto, alimentate dalle offerte economiche migliorative, volontarie e consapevoli, presentate dai concorrenti.
In questa ottica, risulta allora illogico, se non contraddittorio, che l’impresa aggiudicataria, dopo aver autoresponsabilmente contribuito a stabilire il corrispettivo contrattuale con l’offerta economica poi trasfusa nel contratto, pretenda di sottrarsi alla disciplina dei contratti pubblici per invocare l’applicazione di una diversa normativa (e del DCA n. 14/2022), di matrice pubblicistica, e stabilita perciò per altre tipologie di operatori, sol perché successivamente valutata come più vantaggiosa.
9.2.5 - La diversità di disciplina, lamentata nel ricorso, tra la ricorrente e le strutture “convenzionate”, non dà neppure luogo a una violazione del principio di uguaglianza, in quanto riposa su ragioni obiettive e ragionevoli.
E la tesi della ricorrente, che condurrebbe al trapianto in via ermeneutica del punto 19 del Reg. n. 1/2004 (e per questa via all’applicazione del DCA n. 14/2022) in un contesto ad esso estraneo, costituente dominio esclusivo della disciplina nazionale recata dal codice degli appalti di cui al d.lgs n. 163/2006, porterebbe a una surrettizia disapplicazione dell’art. 115 di tale decreto, norma in materia di esecuzione contrattuale non derogabile né da parte della legge regionale (cfr. art. 4, comma 3 del d.lgs n. 163/2006), né a fortiori da un regolamento regionale.
9.2.6 - Il dato, pur abilmente enfatizzato nel gravame, relativo alla sostanziale identità dell’attività espletata dalla ricorrente rispetto a quella delle strutture convenzionate o accreditate, non può allora che risultare irrilevante: il regime della determinazione e revisione delle tariffe, infatti, costituisce diretta conseguenza della diversa disciplina applicabile alle due fattispecie surrichiamate, che a sua volta discende dalla diversità, nei due casi, della natura e delle caratteristiche del rapporto fra l’ASREM e il privato gestore del singolo centro diurno.
A ulteriore riprova di quest’ultima diversità si aggiunga che, per l’aggiudicazione del servizio di gestione del centro diurno di Termoli, alle imprese componenti il RTI aggiudicatario è stato sufficiente comprovare l’iscrizione nel relativo albo regionale (cfr. art. 10 del capitolato di gara), laddove per l’ammissione al regime pubblicistico di convenzionamento il punto 16.2 del Reg. n. 1/2004 richiede che le cooperative siano in possesso dei requisiti per l’accreditamento.
Non guasta allora ricordare che l’art. 6, comma 1, lett. d) n. 4) della l.r. Molise n. 18/2008 aveva già previsto anche per le strutture di gestione dei centri diurni l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e l’accreditamento;e che in chiave attuativa era intervenuta poco dopo la Deliberazione di Giunta Regionale n. 738 del 13 luglio 2009, recante la disciplina attuativa dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture socio sanitarie.
Ora, questa disciplina era entrata in vigore ben prima dell’aggiudicazione del contratto in favore del RTI della ricorrente, sicché essa avrebbe avuto la possibilità di valersi di tale regime, dimostrando il possesso dei necessari requisiti. Cionondimeno, la ricorrente ha scelto a suo tempo di partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento del relativo servizio, accettando quindi in modo consapevole e autoresponsabile di sottoporsi alla speciale disciplina contrattuale e alle diverse previsioni della lex specialis .
Sicché non può giovare nemmeno il tentativo della ricorrente di fornire dimostrazione, in giudizio, del proprio possesso dei requisiti per l’accreditamento, essendo incontestato, oltretutto, che la stessa non ha formulato alcuna richiesta di convenzionamento all’Amministrazione, né ha stipulato alcuna convenzione ex art. 16.2 Reg. n. 1/2004, né tanto meno risulta avere mai chiesto e conseguito l’accreditamento. Senza dire, infine, che l’accertamento dei requisiti per l’accreditamento compete all’Amministrazione, e non potrebbe essere certo effettuato per saltum dal Giudice.
9.2.7 - Sulla base di tutto quanto fin qui illustrato, non possono neppure essere ritenuti pertinenti i richiami giurisprudenziali della ricorrente a precedenti (segnatamente, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5989/2020) che hanno avuto riguardo alla posizione - evidentemente diversa da quella della nominata in epigrafe - di soggetti accreditati con il servizio sanitario nazionale, e, come tali, fornitori di prestazioni sanitarie psichiatriche in favore della Regione Molise secondo la disciplina delineata dalla l.r. Molise n. 30/2002 e dal relativo Regolamento attuativo n. 1/2004.
In particolare, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5989/2020, come evidenziato tanto nel DCA n. 14/2022 (cfr. “ CONSIDERATO ” a pag. 4) quanto nel provvedimento impugnato (cfr. “ RILEVATO ” sub n.1 a pag. 3), ha avuto esclusivo riguardo ad aspetti interpretativi propri del punto 19 del Regolamento regionale n. 1 del 2004 nella parte relativa al meccanismo di adeguamento delle tariffe, e cioè a una disciplina rivelatasi però qui inapplicabile alla ricorrente.
Il caso in scrutinio infatti, va ribadito, riguarda servizi sanitari resi in virtù di gara pubblica bandita dall’ASREM, in relazione ai quali il RTI affidatario ha fatto valere in un separato giudizio il proprio diritto al compenso revisionale, diritto normato in via speciale ed esclusiva ratione temporis dall’art. 115 d.lgs n. 163/2006.
9.2.8 – La stessa formulazione del DCA n. 14/2022 smentisce la tesi ricorsuale secondo cui il regime di adeguamento della tariffa ivi previsto sarebbe stabilito in ragione dell’attività oggettivamente espletata dagli operatori (gestione del centro diurno), e quindi a prescindere dalla specificità del titolo giuridico del loro rapporto con il Servizio Sanitario Regionale.
Tale DCA, dopo aver ridefinito, all’art. 1, comma 1, con effetti dalla sua data di pubblicazione, i valori di riferimento delle tariffe minima e massima pro capite pro die per le prestazioni erogate dai centri diurni afferenti alla rete della salute mentale, all’art. 1, comma 2, ha deferito all’ASREM, per gli anni successivi al 2022, l’aggiornamento delle tariffe “ in sede di stipulazione degli accordi di cui al punto 19.4 del Reg. n.1/2004 ”: con il che il DCA ha circoscritto in modo inequivocabile la propria portata applicativa al solo regime di adeguamento delle tariffe previsto dalla normativa regionale, rivelatosi però inapplicabile alla ricorrente per le ragioni in precedenza illustrate.
Per la ricorrente, infatti, l’entità del corrispettivo per il servizio è stata determinata non già da un accordo di cui al punto 19.4 del Reg. n. 1/2004, nell’ambito di valori di riferimento fissati con determinazione autoritativa discrezionale, bensì in conseguenza dell’importo da essa stessa liberamente offerto nell’ambito della procedura per l’affidamento del servizio, e poi trasfuso nell’art. 1 del contratto.
Sicché l’interpretazione letterale del DCA n. 14/2022 rafforza gli esiti della sua interpretazione logico-sistematica in precedenza compiuta.
9.3 – Altrettanto infondato risulta il secondo motivo aggiunto, con cui la ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe nullo per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21- septies della l.n. 241/1990.
In tesi, l’ASREM avrebbe travalicato i propri poteri, poiché la motivazione del suo provvedimento di rigetto dell’istanza della ricorrente si sarebbe tradotta in una inammissibile integrazione/interpretazione novativa del contenuto dispositivo del DCA n. 14/2022, ad essa preclusa.
Quanto sopra esposto nel disattendere il primo motivo aggiunto, tuttavia, ha fatto emergere che l’interpretazione di tale decreto commissariale seguita dalla deliberazione dell’ASREM è del tutto coerente con il tenore e la portata logico-sistematica del primo, oltre a essere suffragata da più elementi univoci e concordanti.
Ne consegue che anche il secondo mezzo deve essere disatteso.
10 – In definitiva, il ricorso originario va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati.
Sussistono, nondimeno, giuste ed eccezionali ragioni, connesse alla novità della materia della controversia, che inducono a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.