TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-04-24, n. 202302469

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-04-24, n. 202302469
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302469
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 02469/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01751/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2022, proposto dall’avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A e E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, in piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso la sede dell’Avvocatura municipale;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 5948/2020, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sez. VII, pubblicata il 09/12/2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso, il ricorrente avv. A M ha premesso:

- che con sentenza n. 5948/2020, emessa in data 9.12.2020 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione 7^, pronunciata in esito alla causa iscritta al R.G. 1978/2020, il Comune di Napoli (unitamente all’altro convenuto, Condominio di via G. Jannelli n. 186 – Napoli) era stato – tra l’altro – condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente Costa Pasquale, con attribuzione in favore del difensore anticipatario (appunto esso avvocato A M), liquidate “ nella misura di euro 1.000,00 (euro mille/00) ciascuno, oltre accessori come per legge, e al rimborso, in parti uguali e in solido, del contributo unificato versato.. ”;

- che tale pronuncia era stata munita di formula esecutiva in data 21.12.2020, e quindi notificata a mezzo pec al Comune di Napoli, in data 30.12.2020;

- che, decorso il termine di 120 giorni, era seguita la notifica, sempre al Comune di Napoli, di un atto di precetto, in data 8.6.2021;

- che la sentenza in parola era poi anche passata in giudicato, ma comunque l’amministrazione comunale di Napoli non aveva effettuato il pagamento della somma dovuta per il citato titolo.

Il ricorrente ha chiesto, quindi, a questo T.A.R. di disporre l’esecuzione della decisione in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell’ente intimato, con applicazione anche della sanzione di cui all’art. 114 comma 4 lett. e) cpa., nonché con “ risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe, quantificandoli anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. ”.

Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio in data 15 aprile 2022, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso. Con successiva memoria depositata il 29 luglio 2022 la difesa dell’ente territoriale ha invocato la sospensione dell’intrapresa esecuzione ex art.1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 e art.243-bis, comma 4, del TUEL, avendo, con delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018, provveduto alla rimodulazione del Piano di equilibrio finanziario nonché alla sua presentazione alla Corte dei Conti.

Con memoria depositata in data 7 aprile 2023, parte ricorrente ha dedotto che, nelle more del giudizio, e segnatamente in data 21/03/2023, l’Amministrazione comunale resistente ha provveduto al pagamento dell’importo di € 1.529,12, però non corrispondente alla somma richiesta con l’atto di precetto notificato in data 08/06/2021: atteso l’adempimento parziale da parte del Comune di Napoli, il ricorrente ha sostenuto di avere diritto al pagamento, oltre che degli onorari e del rimborso del contributo unificato del presente giudizio “ anche della somma di € 472,13, ossia della differenza tra l’importo indicato nell’atto di precetto notificato in data 08/06/2021 e l’importo ricevuto in data 21/03/2023 ”, afferendo tale importo “ agli onorari e spese dell’atto di precetto, atto quest’ultimo che si pone quale presupposto di ammissibilità del presente rimedio ”.

All’udienza camerale del 19 aprile 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, sull’asserto della difesa dell’ente, reso in sede di discussione, dell’avvenuta integrale corresponsione del dovuto a controparte (per risultare indebita la richiesta di importi legati alla notifica dell’atto di precetto).

DIRITTO

Mele Aniello agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 5948/2020, emessa in data 9.12.2020 da questa Sezione VII del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli, pronunciata in esito alla causa iscritta al R.G. 1978/2020, per la parte in cui il Comune di Napoli è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente Costa Pasquale, ma con attribuzione in favore del difensore anticipatario, appunto esso avvocato A M;
spese liquidate nella misura di euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge, e al rimborso, in parti uguali e in solido con l’altro convenuto (Condominio di via Jannelli n. 186 - Napoli, del contributo unificato versato.

Preliminarmente, va esaminata l’eccezione con cui il Comune di Napoli ha invocato la sospensione dell’intrapresa esecuzione ex art.1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 e art.243-bis, comma 4, del TUEL, avendo, con delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018, provveduto alla rimodulazione del Piano di equilibrio finanziario nonché alla sua presentazione alla Corte dei Conti.

Sul punto, reputa il Collegio (si cfr., in conformità, TAR Campania-Napoli, sez. V, n. 4534/2022 del 5.7.2022) che la deduzione non colga nel segno, poiché la prevista sospensione delle procedure esecutive, ai sensi del comma 714-bis dell’art.1 della legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), come modificato dall’articolo 36, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, può trovare applicazione limitatamente ai “ debiti fuori bilancio anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto ”. Il debito in questione, per contro, è sorto successivamente, in ragione del capo condannatorio della sentenza n. 5948/2020 pronunciata dall’intestato TAR in data 9 dicembre 2020.

A riprova di tale assunto, ovverosia che gli effetti sospensivi della formulazione del piano di riequilibrio sono circoscritti ai soli debiti anteriori alla dichiarazione di predissesto, stante l’evidente ragione della necessità di cristallizzare la complessiva esposizione debitoria dell’ente, può richiamarsi la speculare ed esplicita previsione contemplata dal TUEL con riguardo alla fattispecie del dissesto conclamato, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Nell’interpretare gli artt. 244-272 D.lgs. 267-2000, l’Adunanza Plenaria ha rimarcato come la disciplina normativa sul dissesto si fondi sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, e può produrre gli effetti previsti, anche con riguardo alle intraprese procedure esecutive, soltanto con riguardo alle poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o amministrativo) sia successivo.

D’altronde, l’analogo principio della necessaria cristallizzazione della massa passiva da estinguere è recepito anche nell’ambito della normativa dedicata alla composizione negoziata della crisi d’imprese che, ancor prima della recente riforma ordinamentale (D.lgs. n. 14/2019), con l’art. 168 comma 1 della Legge fallimentare precludeva, dalla data della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, l’instaurazione ovvero la prosecuzione delle azioni esecutive individuali proposte dai creditori limitatamente alle ragioni creditorie aventi titolo o causa anteriore alla domanda concordataria.

Nel merito, occorre evidenziare, per prima cosa, che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed alla refusione del contributo unificato, anche quando le relative somme siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (così T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 6/10/2021, n. 6320;
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 24/04/2020, n. 1478).

Altresì, va evidenziato, in ordine al passaggio in giudicato della sentenza in questione, che l’odierno ricorrente non fornisce prova sul punto: ma l’azione di ottemperanza risulta, comunque, esperibile ai sensi dell’art. 112 co. 2 lett. b) cpa, essendo la sentenza in questione provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell’art. 33 co. 2 cpa.

A questo punto, va detto che è incontestato (secondo quanto affermato da ultimo dal difensore del ricorrente, e confermato dal difensore del Comune) che in corso di causa è intervenuto un pagamento di euro 1529,12, che parte ricorrente ritiene però solo parziale, mentre il Comune di Napoli lo qualifica integralmente satisfattivo.

In proposito, va osservato che non può essere condiviso quanto sostenuto dal difensore del ricorrente, circa il fatto che nel dovuto dovessero essere computati anche onorari e accessori per l’atto di precetto notificato in data 8.6.2021, nonché gli onorari e le spese (contributo unificato) per il presente giudizio, in quanto, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87);

Invero, il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268): quindi, le spese relative ad atti successivi al giudicato civile sono dovute solo per le voci suindicate e in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, e le stesse vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato, il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

Quanto poi alle spese del presente giudizio, esse non possono essere ricondotte all’ottemperanza alla sentenza posta in esecuzione, in quanto non previste in detto titolo (per l’esecuzione del quale, soltanto, può essere promossa l’azione in commento): il titolo per la loro spettanza sarà invece questa sentenza, e, in caso di mancato loro pagamento, potrà essere instaurata una ulteriore e distinta procedura di ottemperanza.

In ogni caso, a prescindere dalle indebite voci suddette, il ricorrente non risulta soddisfatto in ogni sua pretesa in questa sede avanzata, posto che l’Amministrazione è tenuta a corrispondere il detto importo liquidato a titolo di spese legali, ma con maggiorazione di interessi legali con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 112 co. 3 cpa;
in tale limite (ovvero quello della ordinaria fecondità del denaro, e quindi degli interessi corrispettivi) potendo accogliersi la domanda di risarcimento del danno da ritardo qui formulata (e ciò in mancanza di prova di danni diversi e ulteriori).

Pertanto, sussistendo i presupposti di legge, deve condannarsi l’ente intimato a dare piena esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione.

Ove, poi, decorra infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione per ottemperare, si dispone fin d’ora la nomina di un commissario ad acta ex art. 114 comma 4 lett. d) c.p.a. (indicato in dispositivo), con il compito di provvedere in sua sostituzione al pagamento di quanto sopra riconosciuto, entro i successivi sessanta giorni. Devono porsi a carico del Comune soccombente le spese per l’eventuale attività sostitutiva commissariale;
e il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale viene liquidato, fin d’ora, in euro 500,00.

Infine, deve condannarsi il medesimo Comune al pagamento delle spese del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza, da liquidare come da dispositivo in misura che tiene conto, oltre che del pagamento parziale sopravvenuto in corso di causa, anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità. A quest’ultimo riguardo, va ribadito che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza (con esclusione, dunque di eventuali spese riconducibili all’eventuale attivazione di rimedi esecutivi previsti dal codice di procedura civile), fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.

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