TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-07-05, n. 202204534

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-07-05, n. 202204534
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202204534
Data del deposito : 5 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2022

N. 04534/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01036/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2022, proposto da
W T, quale procuratore di sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A A in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania Napoli n. 5042/2021 del 21/07/2021, pronunciata a definizione del ricorso n. 1208/2018, con la quale il TAR Campania Napoli, ha condannato, tra l'altro, il Comune di Napoli al pagamento dei compensi di euro 700,00, oltre accessori di legge, e rifusione del contributo unificato di euro 300,00 versato dal ricorrente, con attribuzione al procuratore antistatario avv. W T.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- L’istante ha domandato l’esecuzione della sentenza in epigrafe con cui l’intestato Tribunale, tra l’altro, ha disposto:” Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, da distrarre in favore del difensore antistatario, che liquida in complessivi 700,00 euro oltre accessori di legge e contributo unificato.”

Ha esposto che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione era stata notificata in forma esecutiva in data 16.09.2021 al Comune di Napoli;
la stessa, nelle more della decorrenza del termine dei 120 giorni, era passata in autorità di cosa giudicata, come comprovato dall’affoliata certificazione.

Tuttavia, a tutt’oggi, il Comune di Napoli non ha avviato il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde provvedere all’effettivo pagamento delle somme dovute, con evidente compromissione del diritto di credito.

Persistendo l’inadempimento, ha quindi domandato la condanna dell’Ente alla corresponsione delle somme indicate nel provvedimento giurisdizionale, meglio specificate nella premessa, oltre rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, da computarsi a partire dalla data di notifica della sentenza all’Amministrazione fino al soddisfo.

In mancanza di adempimento, ha domandato disporsi la nomina un commissario ad acta, affinché provvedesse in via sostitutiva.

La civica amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 30 maggio 2022, deducendo di aver aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) con accesso all’anticipazione di liquidità proveniente dall’apposito fondo di rotazione (il cosiddetto fondo Salva-Comuni) di cui agli artt. 243-bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000.

Pertanto, ha domandato dichiararsi la sospensione dell’intrapresa procedura esecutiva ex art.1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 e art.243-bis, comma 4, del TUEL.

Alla camera di consiglio del 14 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover affermare l’ammissibilità della domanda proposta dal difensore legittimato, come antistatario, condividendosi il più che consolidato orientamento giurisprudenziale, alla luce del quale il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuta antistataria (cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343;
TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326, 6 febbraio 2018,n. 759).

Tale tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio

di ottemperanza che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389).

3.- Tanto chiarito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Invero, l’ottemperanda sentenza, come sopra precisato, è passata in giudicato ed è stata notificata al Comune intimato, rimasto inadempiente com’è dato evincere dal tenore delle spiegate difese.

In particolare, osserva il Collegio che il ricorso:

è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. in data 25 febbraio 2022, e quindi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, avvenuta a mezzo PEC il medesimo giorno, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

è ammissibile, in quanto è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, atteso che il titolo esecutivo è stato notificato al Comune di Napoli in data 16 settembre 2021, laddove il ricorso in ottemperanza è stato proposto con atto notificato in data 25 settembre 2022;

ad oggi, le dette statuizioni giudiziali non risultano essere state ottemperate, poiché l’ente intimato, da un lato, non ha dimostrato l’integrale pagamento delle somme dovute come ivi liquidate (cfr., in tema di onere della prova dell’adempimento, per tutte, Cass., S.U., sent. n. 12533/01) e, dall’altro, ha invocato la sospensione dell’intrapresa esecuzione ex art.1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 e art.243-bis, comma 4, del TUEL, avendo, con delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018, provveduto alla rimodulazione del Piano di equilibrio finanziario nonché alla sua presentazione alla Corte dei Conti.

Tuttavia, reputa il Collegio che tale ultima difesa non colga nel segno poiché la prevista sospensione delle procedure esecutive, ai sensi del comma 714-bis dell’art.1 della legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), come modificato dall’articolo 36, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, può trovare applicazione limitatamente ai “debiti fuori bilancio anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto”. Il debito in questione, per contro, è sorto successivamente in ragione del capo condannatorio della sentenza n. 5042/2021 pronunciata dall’intestato TAR in data 21 luglio 2021.

A riprova di tale assunto, ovverosia che gli effetti sospensivi della formulazione del piano di riequilibrio sono circoscritti ai soli debiti anteriori alla dichiarazione di predissesto, stante l’evidente ragione della necessità di cristallizzare la complessiva esposizione debitoria dell’ente, può richiamarsi la speculare ed esplicita previsione contemplata dal TUEL con riguardo alla fattispecie del dissesto conclamato, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Nell’interpretare gli artt. 244-272 D.lgs. 267-2000, l’Adunanza Plenaria ha rimarcato come la disciplina normativa sul dissesto si fondi sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, e può produrre gli effetti previsti, anche con riguardo alle intraprese procedure esecutive, soltanto con riguardo alle poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o amministrativo) sia successivo.

D’altronde, l’analogo principio della necessaria cristallizzazione della massa passiva da estinguere è recepito anche nell’ambito della normativa dedicata alla composizione negoziata della crisi d’imprese che, ancor prima della recente riforma ordinamentale (D.lgs. n. 14/2019), con l’art. 168 comma 1 della Legge fallimentare precludeva, dalla data della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, l’instaurazione ovvero la prosecuzione delle azioni esecutive individuali proposte dai creditori limitatamente alle ragioni creditorie aventi titolo o causa anteriore alla domanda concordataria.

4.- Riconosciuta l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla civica amministrazione, la domanda di esecuzione dev’essere accolta e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, procedendo al pagamento – sempre che le suddette somme non siano state, nelle more, erogate o percepite - con ogni provvedimento ed adempimento necessario.

In caso di ulteriore inerzia, in luogo dell’Amministrazione inadempiente, provvederà – entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione pervenuta a cura della ricorrente –un Commissario ad acta, da individuarsi nel Prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli o suo delegato affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettuazione del pagamento, con spese a carico dell’Amministrazione resistente e ponendosi il compenso per l’eventuale funzione commissariale a carico dell’Amministrazione intimata.

Quanto alle spese del presente giudizio, il Collegio precisa che:

le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione;

non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., in questi termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 11.5.2010, n. 699;
T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 22.12.2009, n.1348;
T.A.R. Campania, Napoli, n. 9145/2005;
T.A.R. Campania, Napoli, n.28/06/22, 20:54 6/8 12998/2003;
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2490/2001.

5.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

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