TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-11-19, n. 201401399
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N. 01399/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2014, proposto da:
S M, rappresentata e difesa dall'avv. C V, con domicilio eletto in Bari, via Dante, 11;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio eletto in Bari, c/o Avvocatura Comunale via P. Amedeo, 26;Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliatari in Bari, via Melo, 97;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tar Puglia - Bari, sez. I, n. 1218/2013: rimozione e smaltimento rifiuti su aree di proprietà privata - risarcimento danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e dell’U.T.G. - Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti C V, R B e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra M Stella ha proposto azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza di questo Tribunale - sezione prima - n. 1218/13, depositata in data 1 agosto 2013, passata in giudicato, con cui, in accoglimento del ricorso principale e per motivi aggiunti, sono stati annullati i provvedimenti gravati dalla M (ordinanze sindacali nn. 11 del 27 maggio 2012 e n. 1074 del 12 settembre 2012;ordinanza dirigenziale n. 1074 del 24 settembre 2014) e respinta la domanda risarcitoria e avverso il silenzio.
In particolare, la prefata sentenza ha stabilito che la ricorrente non era affatto tenuta all’esecuzione degli obblighi posti con i gravati provvedimenti (rispettivamente rimozione e smaltimento di rifiuti;evacuazione;sospensione dell’attività edilizia abusiva), in quanto, da un lato, in forza del principio ad impossibilia nemo tenetur , stante la incontestata occupazione dei fondi di sua proprietà da parte di rom ivi insediatisi con una baraccopoli, le era impedito materialmente di portare ad esecuzione le impugnate ordinanze;dall’altro, le ordinanze de quibus ponevano a carico della M oneri inesigibili in quanto la stessa non aveva commesso alcuna violazione, “ essendo quelle individuate dal Comune imputabili unicamente ai rom che si sono accampati nella particella 349 (di proprietà della M)” .
Con la prefata sentenza, questo Tribunale ha inoltre disatteso la domanda di parte ricorrente (contenuta nell’atto introduttivo) di declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dal Sindaco del Comune di Bari, quale ufficiale del Governo, in ordine al procedimento avviato con la racc. a.r. del 25.7.2012, sulla base del rilievo per cui i due provvedimenti (del 12.9.2012 e del 24.9.2012), gravati con motivi aggiunti, avevano posto termine all’inerzia della Amministrazione contestata dalla ricorrente.
La sig.ra M, ritenendo che dalla sentenza ottemperanda sia sorto l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente in ordine all’originaria istanza del 25 luglio 2012, ha più volte sollecitato il Comune di Bari affinché assumesse le opportune iniziative per provvedere allo sgombero dei rom, anche con l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000, senza sortire effetto alcuno.
Non avendo l’Amministrazione provveduto nella maniera invocata, la sig.ra M ha adito questo Tribunale, chiedendo provvedersi in questa sede per assicurare l'ottemperanza della citata pronuncia giudiziale, fissandone le modalità esecutive, nonché condannarsi le Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione del giudicato, ovvero alla sua violazione o elusione.
Si è costituito il Comune di Bari, eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso, atteso che non vi sarebbe alcun obbligo conformativo a carico della Civica Amministrazione, in quanto la sentenza non impone di provvedere nella maniera richiesta dalla ricorrente. Il Comune resistente precisa, inoltre, che con provvedimento dell’11 novembre 2013, il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata ha archiviato il procedimento amministrativo sanzionatorio n. 135/2012 a carico della sig.ra M Stella più altri.
Si sono costituiti, altresì, il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Bari, deducendo la loro assoluta carenza di legittimazione passiva in relazione al ricorso in epigrafe e chiedendo l’estromissione dal giudizio.
All’udienza camerale del giorno 8 ottobre 2014, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Bari, sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
L’eccezione deve essere disattesa, considerato che l’asserita violazione dell’obbligo di provvedere ex art. 54 D.lgs. 267/2000, con connessa responsabilità risarcitoria, viene posta dalla ricorrente a carico del Sindaco quale Ufficiale di governo e non quale rappresentante della comunità locale (cfr. Cons. di Stato, sez. V., 13 maggio 2008, n. 4448;Tar Campania, sez. V, 13 agosto 2014, n. 4578, Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 5 dicembre 2012 n. 550), nonché in considerazione dei poteri attribuiti alla Prefettura dall'art. 54, d.lgs. n. 267/2000 (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. II, n. 1007, 23 aprile 2014).
Passando all’esame del merito del ricorso, il Collegio ritiene che lo stesso vada respinto in quanto infondato.
Va sul punto evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, dall’annullamento degli atti impugnati con l’originario ricorso n. 1256/12 di r.g., non può farsi discendere, rispetto alla sentenza ottemperanda, alcun ulteriore effetto né conformativo, né ripristinatorio.
Quest’ultimo, infatti, impone che sia ripristinata la situazione giuridica e di fatto preesistente, che i provvedimenti illegittimamente adottati avevano contribuito a modificare. Nel caso di specie, tuttavia, dall’annullamento giurisdizionale degli atti gravati non emerge alcun obbligo ulteriore a carico dell’Amministrazione se non quello di procedere all’archiviazione dei procedimenti sanzionatori illegittimamente avviati a carico della sig.ra M, peraltro, già disposta dal competente dirigente comunale, in relazione alle opere abusive realizzate contro la sua volontà sui terreni di cui risulta proprietaria.
Quanto all’asserito obbligo conformativo del Comune di pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza del 25.7.2012, va evidenziato che è passata in giudicato la sentenza ottemperanda nella parte in cui ha respinto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Sindaco di Bari sulla richiesta di provvedimenti contingibili ed urgenti ex art. 54 TUEL per lo sgombero dei suoli, dall’abusiva occupazione dei nomadi insediatisi con la baraccopoli.
La situazione di illegittimo silenzio, di cui la ricorrente si duole e rispetto alla quale invoca l’adozione di provvedimenti adeguati da parte del Comune di Bari, non risulta essere stata oggetto di conforme accertamento giudiziale, essendo mancata una precisa statuizione quanto all’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nei termini auspicati dalla ricorrente.
Non essendo il precisato dovere altrimenti ricavabile dalla statuizioni della sentenza ottemperanda, evidentemente, la ricorrente, a fronte delle successive diffide rivolte al Comune e rimaste inevase, avrebbe dovuto attivare un nuovo giudizio avverso il silenzio più che agire in sede di ottemperanza alla sentenza demolitoria.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di giudizio.