TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-07-24, n. 201206859

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-07-24, n. 201206859
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201206859
Data del deposito : 24 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13861/1999 REG.RIC.

N. 06859/2012 REG.PROV.COLL.

N. 13861/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13861 del 1999, proposto da:
Azienda Agricola Perucca Anselmo e Testa Daniela s.s. e altre (vgs elenco allegato alla presente sentenza), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. S B e P G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G G in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18, e dall'avv. F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A T in Roma, via di Villa Grazioli, 5;

contro

- Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero del Tesoro (ora dell’Economia e delle Finanze), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dei provvedimenti di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicato da AIMA ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43 del 1999 nel mese di ottobre 1999;

- di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di AIMA (ora AGEA);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti, con il gravame in esame, hanno impugnato, per l’annullamento, l’atto – comunicato con nota inviata ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 118 del 1999 nel mese di ottobre 1999 - con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.

Al riguardo, la parte ricorrente, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propone, in sintesi, le seguenti censure:

- illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento, oltre all’illegittimità del D.M. 17 febbraio 1998 che ha consentito ad AIMA l’accertamento dei dati di produzione di latte solo in via presuntiva;

- violazione della normativa comunitaria in quanto le quote individuali sono state assegnate sulla base di dati inattendibili, come confermato dalle risultanze della Commissione di indagine istituita sul tema;

- mancanza di motivazione dei dati relativi alla compensazione nazionale ed eccesso di potere;

- elusione dell’ordine del giudice che ha sospeso in via giurisdizionale l’esecuzione la precedente nota del luglio 1999;

- illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999 per contrasto con l’art. 2 del Reg. CE n. 3950/1992 e l’art. 3, comma 3, del Reg. CE 536/1993;

- non corretta imputazione degli interessi in quanto la comunicazione è arrivata prima nel mese di luglio 1999 e poi nel mese di ottobre 1999, mentre i predetti interessi sono stati calcolati dal 1° settembre 1996 (per l’annata 1995/96) e dal 1° settembre 1997 (per la campagna 1996/97).

Con ordinanza n. 3275/1999, è stata accolta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, AIMA (ora AGEA) ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso perché infondato.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2012, il Collegio, dopo la discussione delle parti, ha quindi trattenuto la causa in decisione.

2. Va, anzitutto, dichiarata, ai sensi dell’art. 84 del CPA, l’estinzione del giudizio per rinuncia da parte delle ricorrenti di cui all’elenco allegato, tranne con riferimento all’Azienda Agricola Perucca Anselmo e Testa Daniela s.s. che ha manifestato il proprio interesse alla definizione della presente controversia.

3. Ciò premesso, il Collegio ritiene, come in altre occasioni, che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), con le quali sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.

Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze (le cui argomentazioni sono state anche integrate nell’ambito di altre pronunce: vgs, tra le tante, TAR Lazio, sez. Seconda Ter, n. 3805/2012, 4426/2012 e 4718/2012 e, ancora più di recente, 26 maggio 2012, n. 4786, 29 maggio 2012, n. 4866, 27 giugno 2012, nn. 5906 e 5907), il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute, ritenendo - come detto - che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata.

4. Va, poi, respinta l’ulteriore doglianza relativa all’elusione dell’ordine del giudice che ha sospeso in via giurisdizionale l’esecuzione la precedente nota del luglio 1999 in quanto, come noto (cfr, per tutte, TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 26 maggio 2012, nn. 4775, 4795 e 4796), tale comunicazione è stata integralmente sostituita con quella di ottobre 1999, impugnata in questa sede.

5. Ciò posto, le censure proposte con il ricorso in esame vanno respinte, tranne quella relativa alla imputazione degli interessi che va invece accolta, richiamando integralmente, anche in questo caso, le numerose sentenze pronunciate al riguardo (cit. TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 6 luglio 2011, n. 5975 e le altre dello stesso tenore, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221, 6224 e, più di recente, 16 maggio 2012, n. 4426 e 11 giugno 2012, n. 5279), dalle quali non si ha motivo per discostarsi.

6. In conclusione, il ricorso RG n. 13861/1999 va dichiarato estinto per rinuncia con riferimento alle ricorrenti di cui al punto 2. mentre, per quanto riguarda l’azienda Perucca Anselmo e Testa Daniela s.s., va accolto negli stretti limiti di cui in motivazione (punto 5.) e, per il resto, va respinto.

7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nelle citate sentenze della Sezione.


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