TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-11-06, n. 201505194

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-11-06, n. 201505194
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201505194
Data del deposito : 6 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02785/2013 REG.RIC.

N. 05194/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02785/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2785 del 2013, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso Ernesto Prato in Napoli, corso Meridionale N. 7;

contro

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici e del Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provinci;
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliati in Napoli, Via Diaz, 11;

per l'annullamento del provvedimento pronunziato dalla Soprintendenza prot. n. 8443 del 25.03.2013, con il quale ha espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d.lgs 42/2004.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici e del Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 23 luglio 2015 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con il gravame in epigrafe, regolarmente proposto, il ricorrente, che aveva presentato al Comune di Somma Vesuviana istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato ad uso uffici di circa mq. 102, impugna il parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 dalla Soprintendenza di Napoli il 25.3.2013 prot. 8443, espresso malgrado la Commissione locale del paesaggio avesse formulato invece parere favorevole.

1.2. Si costituiva l’autorità statale con mera memoria formale.

Il ricorrente produceva memoria per il merito il 12.6.2015.

Alla pubblica Udienza del 23 luglio 2015 sulle conclusioni di parte ricorrente la causa veniva ritenuta in decisione.

2.1. Va premesso che la Soprintendenza con l’impugnato negativo parere ha ritenuto il progetto presentato dal deducente idoneo a “trasformare la connotazione sostanzialmente agricola del sito secondo le tipologie tipiche di un aggregato urbano, in ciò producendo ulteriore perdita dei valori paesaggistici del contesto” e che gli “accorgimenti previsti nel progetto (…) non sono tali da compensare le trasformazioni indotte dalla realizzazione del fabbricato”.

Nella tesi del ricorrente siffatti giudizi integrano un’inammissibile valutazione di merito, illegittimamente rinnovando quelle già compiute legittimamente dalla locale Commissione per il paesaggio.

Invoca all’uopo nota giurisprudenza espressa più volte anche dalla Sezione, che ha stigmatizzato la sovrapposizione di giudizio da parte dell’Autorità statale rispetto alle valutazioni degli organismi locali, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche ex art. 83, D.P.R. n. 716/1977.

2.2. La doglianza è all’evidenza infondata, impropriamente richiamando l’orientamento formatosi in giurisprudenza in ordine all’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ad opera dell’amministrazione statale delle autorizzazione paesaggistiche rilasciate dai Comuni, fattispecie nella quale il giudice amministrativo predica l’inammissibilità di un uovo sindacato di merito da parte del Ministero o della Soprintendenza che vada a sovrapporsi al giudizio espresso dall’autorità locale subdelegata dalla Regioni, dovendo la valutazione statale essere confinata alla soglia della legittimità (per tutte, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.9.2009, n. 5870).

Emerge con chiarezza, tuttavia, che la fattispecie all’odierno esame del Collegio è affatto diversa da quella testé delineata, poiché essa si situa nell’alveo dell’attività amministrativa consultiva di primo grado, nella quale la Soprintendenza, nella fase a regime iniziata il 1.1.2010, è abilitata ad effettuare una valutazione integrale del progetto presentato dall’interessato, potendo valutarne a tutto tondo la conformità alle previsioni paesaggistiche, nell’esercizio di un sindacato esteso anche al merito.

La fase transitoria, nella quale, invece l’autorità statale poteva esercitare solo un controllo, con potestà di annullamento circoscritto ai soli rilievi di legittimità anche sub specie di eccesso di potere e in particolare di difetto di motivazione, è, invero, spirata il 31.12.2009 a mente dell’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004.

2.3. Viceversa, a decorrere dal 1.1.2010 – e il provvedimento in esame è infatti datato 25 marzo 2013 - il giudizio della Soprintendenza non è limitato alla verifica della mera legittimità dell’operato del Comune nell’espressione del nulla osta paesaggistico ai sensi dell’abrogato art. 7, L. n. 47/1985, ma si estende anche al merito delle valutazioni paesaggistiche.

La giurisprudenza ha, invero, efficacemente puntualizzato il principio in parola, avendo anche di recente sancito che “la Soprintendenza, secondo le previsioni a regime dell'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, a decorrere dal 1º gennaio 2010, non esercita più un mero riesame successivo di legittimità (scaturente in un eventuale annullamento), bensì una funzione consultiva, mediante l'espressione di un parere preventivo di merito, obbligatorio e in alcune ipotesi anche vincolante” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/9/2013, n. 4492). Il giudizio dell’autorità statale si esprime, quindi, “oggi, pienamente nel merito, con il previo parere di compatibilità ai sensi dell'art. 146” (Consiglio di Stato, Seez. VI, 23 novembre 2011 n. 6156 ).

3.1. Con il secondo ed ultimo mezzo il ricorrente, rubricando difetto assoluto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, lamenta che il parere gravato sarebbe errato, manifestamente ingiusto e contraddittorio anche rispetto alla reale situazione dei luoghi, intendendo egli realizzare un modesto fabbricato ad uso uffici di appena 102 mq., ricadente in zona B4 ove è consentita la costruzione di fabbricati fino a due piani;
la perizia di parte del 13.5.2013 evidenzia che il contesto ove lo stesso è stato previsto è caratterizzato dalla presenza di diffusi fabbricati aventi le medesime caratteristiche di quello per cui è causa ed oltretutto risulta essere stato rilasciato parere favorevole dalla Soprintendenza per la realizzazione del fabbricato a destinazione commerciale in favore di altro soggetto.

3.2. La censura si prospetta inammissibile nella misura in cui il ricorrente contesta il parere impugnato come contraddittorio e confusionario senza offrire concreti e consistenti argomenti utilizzabili nell’ambito di un sindacato di legittimità per disvelarne le pretese anomalie valutazionali, fermo restando che gli apprezzamenti della Soprintendenza non sono censurabili nel merito dinanzi al giudice amministrativo (come di seguito chiarito).

Del tutto ininfluente è la propugnata ammissibilità dell’intervento sotto il profilo strettamente edilizio siccome ricadente in zona B4, posto che nel caso all’esame si fa questione di compatibilità paesaggistica e non certo di conformità urbanistico – edilizia.

3.3. Quanto, poi, all’ipotizzata disparità di trattamento individuata nell’avere la P.A: assentito alla famiglia G. un edificio delle stesse caratteristiche di quello da lui progettato, denota il Collegio l’inaccoglibilità di siffatto argomento, atteso che per poter operare un giudizio in termini di disparità di trattamento occorre previamente appurare l’omogeneità se non l’identicità delle situazioni poste a confronto, laddove nella specie il tertium comparationis, costituito dal fabbricato della famiglia G., è assolutamente indefinito, non offrendo il ricorrente elementi circostanzianti e probanti idonei a dimostrare che la sua situazione è identica a quella dei G.

Né, per principio generale, può trascurarsi che non può essere validamente invocata una situazione di illegittimità per legittimarne un’altra che si assume identica, dando in tal modo la stura al duplicarsi di illegittimità provvedimentali che l’ordinamento non può certo consentire.

4.1. Assume ancora il deducente che l’affermazione rinvenibile nel parere impugnato, secondo la quale il fabbricato de quo è situato su un’area attigua alla masseria Coppola la cui presenza è del tutto trascurata dagli elaborati progettuali, sarebbe errata in quanto il suo immobile non è attiguo alla predetta masseria, situata a valle della superstrada e ad una distanza di circa 250 mt. dall’intervento di cui si discute.

4.2. Anche siffatta doglianza appare al Collegio ininfluente ed irrilevante ai fini del vaglio di legittimità del gravato parere, poiché la questione della valenza o meno della presunta o da escludere vicinitas con la masseria Coppola non assurge, nell’economia del corredo motivazionale da cui è assistito il provvedimento all’esame, ad elemento cardine o dirimente. Basti infatti considerare che al riguardo il parere in disamina si limita ad un’iniziale affermazione, precisamente esordendo nel senso che “il fabbricato è previsto su di un’area attigua alla masseria Coppola, la cui presenza è del tutto trascurata dagli elaborati progettuali”, per poi proseguire nell’enunciazione delle ragioni di vero contrasto dell’intervento con i valori paesaggistici, ragioni tra le quali al più, la mancata considerazione della preesistente masseria Coppola assurge ed uno solo tra i numerosi altri profili ostativi.

Per completezza, sul piano giuridico il Collegio rammenta che il parere di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’at. 146 del d.lgs. n. 42/2004 si connota per intrinseci e consistenti profili di discrezionalità tecnica che ridondano nel merito amministrativo e può pertanto essere sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, che nella specie non emergono dal contesto, ben strutturato, della motivazione al vaglio del Tribunale.

Invero, la giurisprudenza ha recentemente sancito il principio testé enunciato, avendo condivisibilmente puntualizzato come “il parere reso dalla Soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 D.Lgs. n. 42/2004 sia atto di esercizio di discrezionalità tecnica, così come non vi è dubbio che in tali casi il sindacato del Giudice amministrativo sia di necessità debole, limitato cioè alla verifica della sussistenza di vizi sintomatici dell'eccesso di potere (cfr., T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, n. 395/2014), quali la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti, l'illogicità e incongruenza delle valutazioni espresse (cfr., T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III, n. 1265/2014). (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 9 febbraio 2015, n. 56) .

In definitiva, alla luce delle considerazioni finora esposte il ricorso si profila infondato e va conseguentemente respinto.

Le spese di lite possono compensarsi avendo l’Avvocatura di Stato prodotto una mera costituzione formale.

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