TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2012-06-21, n. 201202980
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N. 02980/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05085/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5085 del 2003, proposto da C M, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Napoli, via Melisurgo, 4;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Napoli, in via Diaz 11;
per l’annullamento, previa sospensiva
- della nota n.333-C/3273 del 12.2.2003, con la quale è stata respinta l’istanza di riammissione in servizio;
- dello stralcio verbale della Commissione Ispettori Polizia del 13.12.2002;
- della relazione allegata al predetto verbale;
- dell’allegato al verbale del 13.12.2002, avente ad oggetto l’istanza di riammissione in servizio formulata dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluso il verbale della seduta del 26.3.2002, con il quale sono stati approvati dalla citata Commissione “i criteri di massima” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, Ispettore SUPS della Polizia di Stato in quiescenza, impugna il provvedimento di diniego in ordine all’istanza da lui presentata per essere riammesso in servizio ai sensi degli artt. 60 d.P.R. 24.04.1982 n. 335 e 132 del d.P.R. 03.01.1957 n. 3 nonché gli atti prodromici, tra cui, in particolare, il parere della Commissione per gli ispettori della Polizia di Stato che ha ritenuto di quantificare al di sotto del cinquantesimo anno di età “la linea di demarcazione per considerare come valida età adeguata ad un efficiente espletamento del servizio”, dimodochè, avendo l’istante superato tale limite, gli è stato negato il rientro il servizio.
Il ricorrente solleva vari profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati per quanto concerne la violazione di legge e l’eccesso di potere.
L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 06 giugno 2003 l’istanza cautelare è stata rigettata con l’ordinanza n. 2768/2003.
L’ordinanza di I grado è stata confermata in appello dalla Sezione IV del Consiglio di Stato alla camera di consiglio del 23 settembre 2003 con ordinanza n. 4078/2003.
A seguito di opposizione della parte ricorrente al decreto di perenzione n. 15578/2011 la causa è stata rifissata sul ruolo e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 06 giugno 2012.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Il primo motivo, con il quale si deduce la irrazionalità della scelta di ancorare la possibilità di essere riammessi in servizio al mancato superamento dei 50 anni di età, è infondato giacché come rilevato dalla costante giurisprudenza amministrativa l'art. 132, T.U. n. 3 del 1957, che si limita ad indicare le ipotesi nelle quali è “consentita” la riammissione in servizio, configura l'istituto in termini di facoltà dell’Amministrazione di procedere alla ricostituzione del rapporto di impiego, sulla scorta di una valutazione ampiamente discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e di servizio. A tale valutazione non si contrappone alcun diritto soggettivo del dimissionario, in quanto l'art. 132 citato non impone l'obbligo di riammettere comunque in servizio il dipendente che ne faccia richiesta, ma rimette all’Amministrazione, pur in presenza della vacanza del posto, la valutazione discrezionale circa l’opportunità della riammissione, con particolare riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente (tra le molte si veda T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 08 novembre 2010 n. 33229;T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 maggio 2010 n. 11109).
In particolare, l'amministrazione, quando nega la riammissione in servizio del dipendente deve indicare le ragioni per le quali ritiene non rispondente al pubblico interesse il suo reinserimento;ragioni che possono essere di tipo organizzativo o che invece possono riguardare propriamente il dipendente stesso che chiede la riammissione.
Nel caso in questione, l’amministrazione ha ragionevolmente stabilito - peraltro con regola di carattere generale fissata dalla Commissione per gli Ispettori della Polizia di Stato - che ai fini della riammissione in servizio dei soggetti aventi a qualifica di Ispettori vige il limite dei cinquanta anni di età e ciò in forza delle specifiche mansioni correlate alla qualifica al fine di garantire un efficiente espletamento del servizio di Polizia e quindi nell’interesse pubblico correlato al servizio da espletare.
Tale criterio, che è stato utilizzato per la delibazione di svariate domande di riammissione in servizio e quindi non soltanto l’istanza per cui è causa, appare scevro dai vizi di irrazionalità e di illegittimità dedotti in ricorso, in quanto, come peraltro precisato dal giudice d’appello in sede cautelare, rappresenta un indice di valutazione del pubblico interesse.
2. E’ infondato anche il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 3 comma 7 della legge 12771997 che ha eliminato il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici nonché la manifesta illogicità dell’azione amministrativa e lo sviamento, poiché, per quanto riguarda la partecipazione ai concorsi pubblici (caso che comunque esula da quello della riammissione in servizio) lo stesso articolo 3, al comma 6, ha previsto che le singole amministrazioni possano con fonte regolamentare prevedere limiti di età in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione. Pertanto, anche se in ipotesi si ritenesse di poter estendere la ratio del disposto normativo che ha eliminato i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi alla riammissione in servizio, il legislatore ha comunque lasciato alle singole amministrazioni la scelta di regolamentare e di reintrodurre taluni limiti di età in relazione alle proprie esigenze di servizio.
Alla luce di tale possibilità di deroga, analoga e anzi più ampia possibilità di autoregolamentazione, deve riconoscersi alle amministrazioni il potere di fissare un limite di età per la riammissione in servizio di ex dipendenti che hanno cessato dal servizio per dimissioni o collocamento a riposo, come è avvenuto nel caso in questione.
3. Privo di pregio è il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 7 e 10 della legge 241/1990 s.m.i. e la carenza di istruttoria, giacché nessuna comunicazione di avvio del procedimento era dovuta all’interessato, ai sensi dell’art. 7, trattandosi di un procedimento ad istanza di parte;né l’omissione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della stessa legge, può costituire motivo di annullamento ai sensi dell’art. 21-octies della stessa legge, atteso che l’impugnato diniego costituisce una mera applicazione dei criteri con i quali l’amministrazione si era autovincolata.
Non si vede, infatti, quali apporti avrebbero potuto essere recati dall’interessato nell’ambito del procedimento amministrativo, in considerazione della rigidità del criterio del limite di età che l’amministrazione ha legittimamente fissato facendo uso dell’ampia discrezionalità lasciatale dal legislatore.
4. Il regolamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza secondo quanto indicato nel dispositivo.