TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-02-28, n. 201900251
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/02/2019
N. 00251/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01121/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 1121 del 2018, proposto dalla
Gelmini Cav. Nello S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra A G, rappresentata e difesa dagli avv.ti G S, A S e G G e con domicilio stabilito presso il seguente indirizzo di “P.E.C.”: g.sala@pec.iuscapuleti.it
contro
Comune di Lavagno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. C R e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia, San Polo, n. 720
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Lavagno e Ronco all’Adige, non costituita in giudizio
Comune di Ronco all’Adige, non costituito in giudizio
nei confronti
D M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Claudio Ettore D M, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Trivellato e con domicilio stabilito presso il seguente indirizzo di “P.E.C.”: giovanni@pec.studiolegaletrivellato.it
a) con il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Lavagno e Ronco all’Adige n. 22 del 4 settembre 2018, recante approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di realizzazione del “nuovo polo scolastico in San Pietro di Lavagno – 1° stralcio – efficientamento”;
- della determinazione della stessa Centrale Unica n. 23 del 4 settembre 2018, recante rettifica della precedente;
- di tutti i verbali di gara e, segnatamente, del verbale n. 1 in seduta pubblica del 26 luglio 2018, del verbale in seduta riservata del 9 agosto 2018, del verbale in seduta riservata n. 2 del 16 agosto 2018, del verbale in seduta pubblica di esame offerte economiche in data 16 agosto 2018
nonché per la declaratoria
di inefficacia, ex artt. 121 e 122 c.p.a, del contratto eventualmente nelle more stipulato
b) con i motivi aggiunti depositati il 12 dicembre 2018:
per l’annullamento
degli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo e quindi delle determinazioni della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Lavagno e Ronco all’Adige nn. 22 e 23 del 4 settembre 2018 e di tutti i verbali di gara
per la declaratoria
di inefficacia, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto eventualmente nelle more stipulato.
Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavagno;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione della D M S.r.l.;
Viste, altresì, la memoria e la documentazione del Comune di Lavagno;
Vista l’ordinanza n. 444/2018 dell’8 novembre 2018, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare proposta con il ricorso originario;
Visti i motivi aggiunti depositati il 12 dicembre 2018;
Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2019 il dott. P D B;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
La ricorrente, Gelmini Cav. Nello S.p.A. (“Gelmini”), espone di essere una primaria impresa a livello nazionale nel settore dell’ingegneria impiantistica, e di aver partecipato alla procedura aperta indetta, per conto del Comune di Lavagno, dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Lavagno e Rondo all’Adige per l’affidamento dei lavori di realizzazione del I° stralcio dell’efficientamento del nuovo polo scolastico nella frazione di S. Pietro. Più in dettaglio, l’appalto, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha ad oggetto la fornitura ed esecuzione di tutte le opere civili ed impiantistiche.
All’esito delle operazioni di gara, la C.U.C. ha comunicato che l’appalto era stato aggiudicato in via definitiva, con determinazione n. 22 del 4 settembre 2018 poi rettificata con determinazione n. 23 di pari data, alla controinteressata D M S.r.l.: quest’ultima ha ottenuto in totale 96,80 punti, mentre l’esponente si è classificata al secondo posto della graduatoria con 94,46 punti.
Il distacco complessivo tra le due concorrenti è stato, quindi, di 2,34 punti.
Avverso la menzionata aggiudicazione definitiva, nonché avverso tutti i verbali di gara, è insorta la Gelmini, impugnando tali atti con il ricorso introduttivo in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
A supporto del gravame la società ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, violazione dell’art. 2913 c.c., eccesso di potere per indotto travisamento dei fatti, violazione del disciplinare di gara e, in specie, del sub-elemento di valutazione “A.3.1 – Organigramma funzionale aziendale”, in quanto: a) la D M S.r.l. avrebbe reso una dichiarazione non veritiera sulla dimensione aziendale, atteso che, alla data di presentazione dell’offerta, non avrebbe avuto alcun dipendente;b) non varrebbe il contratto di acquisto del ramo di azienda concluso con la D M Impianti S.r.l., poiché questo sarebbe stato inefficace nei confronti dei terzi sino all’iscrizione, nel Registro delle imprese, dell’avveramento della condizione sospensiva in esso prevista;c) nemmeno varrebbe il distacco del personale della D M Impianti S.r.l. fino all’acquisto di efficacia del contratto di acquisto del ramo di azienda;d) anche a considerare il citato contratto già efficace alla data di presentazione dell’offerta, nell’elenco di personale ad esso allegato figurerebbero solo n. 7 elementi, cosicché l’organigramma aziendale prodotto in gara dalla D M S.r.l. sarebbe del tutto inattendibile;
2) violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara ed eccesso di potere per palese difetto di istruttoria, in quanto l’offerta tecnica della controinteressata, in violazione della lex specialis, non conterrebbe nessuna relazione e sarebbe composta complessivamente da n. 328 pagine e n. 8 tavole, anziché da un massimo di n. 20 pagine e cinque allegati;
3) violazione dell’art. 19 del disciplinare di gara e, in specie, dei sub-elementi “A.3.2 – Relazione metodologica di gestione e controllo del processo”, “A.4.3 – Riduzione rischi ambientali del cantiere” e “A.3.3 – Dotazione di attrezzature e strutture”, eccesso di potere per difetto di istruttoria, giacché l’aggiudicataria: per il sub-elemento A.3.2 avrebbe conseguito il punteggio massimo previsto senza aver presentato alcuna relazione;per il sub-elemento A.4.3 avrebbe ottenuto 0,80 punti (sul massimo di 1) senza aver nulla dedotto in sede di offerta;infine, per la voce A.3.3 si sarebbe limitata a produrre il libro cespiti dell’impresa, ossia un inventario di beni, comprensivo di quelli estranei all’appalto per cui è causa;
4) violazione dell’art. 5 del disciplinare di gara per mancata effettuazione del sopralluogo, in quanto il sopralluogo sarebbe stato effettuato dal sig. E C D M non quale amministratore unico e legale rappresentante della D M S.r.l., ma in veste di direttore tecnico della D M Impianti S.r.l. (“D M Impianti”).
La Gelmini ha inoltre formulato domanda di declaratoria di inefficacia, ex artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lavagno, depositando una memoria con documenti sui fatti di causa ed eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del primo motivo di gravame, nonché l’infondatezza degli altri motivi (secondo, terzo e quarto).
Si è altresì costituita in giudizio la D M S.r.l. (“D M”), depositando a sua volta memoria con documenti sui fatti di causa e resistendo alle pretese attoree.
Con ordinanza n. 444/2018 dell’8 novembre 2018 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta con il ricorso originario, perché ad un primo esame non assistita da fumus boni juris, né quanto alla pretesa illegittimità del conteggio del personale distaccato dalla D M Impianti S.r.l., né quanto all’effettuazione del sopralluogo da parte del p.i. Claudio Ettore D M.
In data 12 dicembre 2018 la Gelmini ha presentato motivi aggiunti, tornando ad impugnare gli atti già gravati con il ricorso introduttivo e deducendo le seguenti ulteriori censure:
5) violazione dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, violazione dell’art. 15 del disciplinare di gara, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e insufficienza della motivazione, perché dalla relazione circa le migliorie tecniche presentata dalla D M emergerebbe l’insussistenza di effettive migliorie sotto i profili: a) del miglioramento del comfort ambientale (sub-elemento A.1.1);b) del miglioramento del sistema di produzione dei fluidi termovettori (sub-elemento A.1.2);c) del miglioramento dell’impianto di illuminazione interna (sub-elemento A.2.2);
6) violazione degli artt. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 15 del disciplinare di gara sotto altro profilo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e insufficienza della motivazione, poiché, da un lato, la D M non avrebbe fornito alcuna prova di aver preso personale in distacco dalla D M Impianti;dall’altro, avrebbe ottenuto per il sub-elemento “Organigramma funzionale aziendale” (A.3.1) n. 2 punti dichiarando di disporre di persone di cui, invece, sarebbe documentato che non disponeva.
La deducente ha poi reiterato la domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato.
In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie, documenti e repliche.
In particolare, il Comune di Lavagno ha eccepito, in aggiunta, l’inammissibilità e l’infondatezza sia del primo, sia del secondo motivo dedotto con il ricorso per motivi aggiunti.
La controinteressata D M ha replicato anch’essa ai motivi aggiunti, contestando che gli stessi si incentrerebbero su aspetti tecnici riservati alle valutazioni discrezionali della Commissione di gara, oltre ad essere infondati nel merito. La società ha inoltre depositato documentazione comprovante la stipula del contratto d’appalto (v. docc. 13 e 14).
La ricorrente ha controdedotto alle altrui eccezioni, allegando l’ammissibilità del sindacato del G.A. in presenza di errori di valutazione gravi ed evidenti: errori che – sostiene la Gelmini – sussisterebbero nel caso qui in esame.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2019, dopo una breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Formano oggetto di impugnazione, sia con l’atto introduttivo del giudizio, sia con i motivi aggiunti, il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di realizzazione del “nuovo polo scolastico in San Pietro di Lavagno – 1° stralcio – efficientamento”, unitamente al provvedimento di rettifica della stessa ed ai verbali di gara.
La società ricorrente propone, poi, domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto stipulato nelle more tra la P.A. e l’aggiudicataria.
Il primo motivo del ricorso originario deve essere trattato congiuntamente al secondo motivo dedotto con il ricorso per motivi aggiunti, avendo essi sostanziale identità d’oggetto.
La Gelmini, infatti, lamenta, che l’aggiudicataria (D M), alla data di presentazione dell’offerta, non avrebbe avuto alcun dipendente in organico, cosicché, da un lato, nel dichiarare una dimensione aziendale da n. 16 a n. 50 unità, avrebbe reso una dichiarazione non veritiera, che ne avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara;d’altro lato, non avrebbe potuto conseguire due punti per il sub-criterio di valutazione “A.3.1 – Organigramma funzionale aziendale”.
A nulla varrebbe obiettare che la società ha acquistato un ramo d’azienda dalla D M Impianti S.r.l., innanzitutto perché il relativo contratto sarebbe stato sottoposto ad una condizione sospensiva (l’asseveramento della perizia di stima ex art. 76 del d.P.R. n. 207/2010) che si sarebbe verificata solo successivamente, essendo stata pubblicata nel Registro delle imprese solo il 31 agosto 2018: perciò, solo a tale data – cioè ben oltre la presentazione dell’offerta – la cessione del ramo d’azienda sarebbe divenuta efficace nei riguardi dei terzi, quali la stazione appaltante e le altre partecipanti alla gara. Né si potrebbe opporre che fino all’inveramento dell’evento dedotto in condizione la D M avrebbe avuto il personale in distacco dalla D M Impianti, giacché il distacco manterrebbe la titolarità del rapporto e degli obblighi retributivi e contributivi in capo al datore di lavoro distaccante (qui la D M Impianti).
Peraltro, anche a voler ritenere l’acquisto del ramo d’azienda già efficace alla data di presentazione dell’offerta, il personale acquisito dall’aggiudicataria sarebbe elencato nell’allegato C al contratto, in cui figurerebbero sette persone: mentre l’organigramma aziendale prodotto dalla D M, a riprova della sua inattendibilità, indicherebbe nove persone, solo due delle quali sarebbero presenti anche nel succitato allegato C.
Con il secondo motivo aggiunto la ricorrente torna sulla questione, muovendo – dopo aver osservato che dell’effettivo distacco del personale non sarebbe stata data alcuna prova – dalla relazione tecnica allegata all’offerta della D M e da questa depositata in giudizio.
In base a detta relazione – non consegnata alla Gelmini in sede di accesso agli atti e la cui successiva conoscenza ha dato luogo alla proposizione dei motivi aggiunti – la controinteressata avrebbe indicato la presenza fissa in cantiere di ben n. 28 persone, cioè il quadruplo dei dipendenti asseritamente presi in distacco e il triplo di quelli indicati nell’organigramma aziendale.
Inoltre, la relazione indicherebbe i nominativi di alcuni lavoratori che, però, non sarebbero presenti né nell’elenco di cui al già citato allegato C al contratto di cessione del ramo d’azienda, né nel libro unico del lavoro della D M Impianti e nemmeno in quello della D M (v. docc. 8 e 9 della controinteressata): questi lavoratori, pertanto, non sarebbero “fissi in cantiere”.
Ne deriverebbe che anche la relazione tecnica – al pari dell’organigramma aziendale – prodotta dalla D M sarebbe inattendibile e non giustificherebbe l’attribuzione di n. 2 punti per il sub-criterio “A.3.1 – Organigramma funzionale aziendale”.
Le doglianze ora riferite non sono suscettibili di positivo apprezzamento ed anzi la loro infondatezza nel merito esime il Collegio, per ragioni di economia processuale (C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5;T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 gennaio 2019, n. 23), dall’analisi dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Lavagno in ragione della mancata impugnazione dell’attestazione SOA utilizzata in gara dalla D M ai fini della qualificazione.
Invero, l’aggiudicataria ha fornito sufficienti riscontri documentali dell’avvenuto distacco in proprio favore del personale della D M Impianti in epoca utile rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato dall’art. 9 del bando di gara (all. 7 al ricorso) al 24 luglio 2018. In particolare, la D M ha versato copia delle comunicazioni obbligatorie di distacco effettuate nei confronti del Ministero del Lavoro ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 136/2016 (T.A.R. Toscana, Sez. II, 15 gennaio 2019, n. 72). Dette comunicazioni (cfr. i docc. da 15a a 15t della controinteressata) attestano l’avvenuto distacco di n. 18 lavoratori della D M Impianti a decorrere dal 13 luglio 2018: in particolare, le ultime pagine di ciascuna comunicazione riportano i dati sulla trasformazione del rapporto di lavoro, precisando la data iniziale (13 luglio 2018) e quella finale (31 agosto 2018) del distacco.
A nulla serve obiettare, come fa la deducente nelle sue difese, che la D M avrebbe effettuato le comunicazioni obbligatorie in discorso non entro il termine di cinque giorni prescritto dalla relativa disciplina, ma solo il 17 settembre 2018, cioè il medesimo giorno in cui ha inviato i chiarimenti alla stazione appaltante e quando il periodo di distacco era ormai terminato: infatti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 136/2016, la violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 10, comma 1, è sanzionata con una mera pena pecuniaria.
Vero è che nelle proprie difese la D M fornisce numeri sulla propria forza lavoro non sempre coerenti e coincidenti: ad es., documenta il definitivo trasferimento in proprio favore, a seguito della cessione del ramo d’azienda, di sedici lavoratori a decorrere dal 1° settembre 2018 (v. doc. 16 della controinteressata). Nondimeno, la Gelmini non riesce a supportare le proprie illazioni con sufficienti elementi probatori.
Orbene, la D M si è resa cessionaria del ramo d’azienda dalla D M Impianti con contratto a rogito notaio dr. M G rep. n. 218, racc. n. 172 del 4 maggio 2018 (doc. 2 della D M) sottoposto alla condizione sospensiva dell’asseverazione della perizia di stima (v. art. 1 del contratto). Intendendo partecipare alla gara per cui è causa, al fine di cautelarsi da eventuali rischi (si pensi alla discrasia tra la data in cui l’evento dedotto in condizione si è avverato e quella della sua pubblicazione nel Registro delle imprese), la controinteressata ha convenuto con la cedente il provvisorio distacco aziendale immediato di n. 18 lavoratori dipendenti: ciò ha consentito alla D M di garantirsi in ordine alla piena disponibilità di personale, adeguato alla gestione della commessa, anche durante la pendenza della condizione e nel corso delle operazioni di gara.
Da un lato, quindi, è un sospetto non adeguatamente comprovato che la D M possa aver disposto solo di sette lavoratori (quelli previsti nell’all. C al contratto di cessione del ramo d’azienda), ovvero di nove (quelli indicati nell’organigramma funzionale aziendale), giacché dalla documentazione in atti si ricava che la società dapprima ha avuto a disposizione n. 18 lavoratori in distacco, quindi ne ha avuti n. 16 a titolo di trasferimento definitivo (v. docc. 15-16 della controinteressata).
Dall’altro, non colgono nel segno le censure incentrate sulla natura giuridica del “distacco”, poiché – come viene giustamente eccepito dalla D M – ciò che conta, nell’analisi dei dati dichiarati, è l’individuazione dell’effettiva dimensione aziendale, a fronte delle diverse fonti (e forme) contrattuali di cui si avvale l’operatore economico per la disponibilità della forza lavoro.
Si ricorda sul punto che, secondo la giurisprudenza, le risorse necessarie all’esecuzione di un appalto possono essere impiegate dall’operatore economico anche tramite ricorso allo strumento del distacco (v. C.d.S., Sez. III, 13 settembre 2017, n. 4336, che ha confermato T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 19 dicembre 2016, n. 1038;cfr., altresì, T.A.R. Marche, Sez. I, 29 ottobre 2018, n. 699). Né la Gelmini ha saputo/potuto indicare una previsione della lex specialis di gara che ostasse al ricorso al distacco, imponendo ai concorrenti di indicare le modalità con cui avrebbero ingaggiato le risorse necessarie per fornire l’esecuzione della prestazione (C.d.S., Sez. III, n. 4336/2017, cit.), ovvero ha invocato la presenza, nel contratto di appalto, di una clausola che imponesse all’operatore di servirsi di propri dipendenti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 maggio 2016, n. 959). In difetto di detti elementi ostativi, vale il principio secondo cui il distacco di manodopera è istituto generalmente applicabile (arg. ex T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 959/2016, cit.).
Ne deriva, in conclusione, che l’aggiudicataria non è incorsa in alcuna dichiarazione non veritiera nel dichiarare una dimensione aziendale da n. 16 a n. 50 unità e che non vi sono elementi per disconoscere l’attendibilità, quanto alla forza lavoro, della relazione tecnica presentata dalla D M, nonché – soprattutto – dell’organigramma funzionale aziendale.
Anzi, quest’ultimo (v. all. 22 al ricorso) si limita ad individuare le figure che compongono la squadra di gestione tecnica e di cantiere della controinteressata: il direttore generale, il direttore di cantiere, i vari referenti (della sicurezza, delle opere edilizie, di quelle architettoniche, degli impianti elettrici, della contabilità, ecc.), il preposto di cantiere alle squadre. Ne segue che è del tutto coerente che esso indichi un ristretto elenco di nominativi (9), che questi non coincidano se non in minima parte con i nominativi elencati nell’allegato C al contratto di cessione del ramo d’azienda, e che l’organigramma non contenga l’intera forza lavoro di cui dispone l’aggiudicataria: ciò che, peraltro, è intuitivo, visto che nell’organigramma si menziona un preposto di cantiere alle varie squadre (impianti meccanici, elettrici, opere edili), ma non i componenti delle squadre stesse. Di tal ché, si rivela infondata anche la doglianza avente ad oggetto l’attribuzione di due punti per il sub-criterio di valutazione “A.3.1 – Organigramma funzionale aziendale”.
In definitiva, sia il primo motivo del ricorso originario, sia il secondo motivo aggiunto, sono infondati e debbono, perciò, essere respinti.
Solo un breve cenno meritano il secondo e il terzo motivo del ricorso originario, con i quali si sono lamentate presunte carenze dell’offerta tecnica della D M per le lacune che avrebbero inficiato la relazione tecnica ad essa allegata: relazione di cui la ricorrente contesta addirittura la mancanza con il secondo motivo e che, infatti, ha conosciuto solo successivamente, a seguito del suo deposito in giudizio da parte della controinteressata, non essendole stata fornita in sede di riscontro all’istanza di accesso agli atti. Lealmente, perciò, dopo il suddetto deposito la Gelmini ha nella sostanza lasciato cadere tali due motivi, accantonandoli nella discussione in Camera di consiglio sull’istanza cautelare formulata con il ricorso originario e non più riprendendoli nei successivi scritti difensivi (cfr. pag. 3 della memoria conclusiva della predetta società).
I due motivi in parola sono, dunque, infondati e da respingere, quando non si voglia individuare, nel successivo contegno processuale serbato da parte ricorrente al loro riguardo, l’improcedibilità degli stessi, per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione.
Da ultimo, non convince il quarto motivo del ricorso originario, mediante cui si contesta l’esecuzione del sopralluogo ad opera del sig. Claudio Ettore D M in qualità non di amministratore unico e legale rappresentante della D M S.r.l., bensì di direttore tecnico della D M Impianti S.r.l.: ne deriverebbe, ad avviso della deducente, che l’aggiudicataria non avrebbe in realtà effettuato alcun sopralluogo e che, perciò, essa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, in forza dell’art. 5 del disciplinare di gara (il quale sanziona con l’esclusione dalla gara l’omissione del sopralluogo da parte del concorrente).
Il motivo è infondato e da respingere per le medesime ragioni già delineate in sede cautelare, da cui, pur al più approfondito esame proprio della fase di merito del giudizio, non si ravvisano elementi per discostarsi.
In particolare, con l’ordinanza cautelare si è affermato che, a voler seguire la tesi di parte ricorrente, il p.i. Claudio Ettore D M, dopo aver eseguito il sopralluogo per conto della D M Impianti S.r.l., avrebbe dovuto ripeterlo per conto della D M S.r.l.: e l’affermazione va tenuta ferma pur a fronte delle insistenze della deducente sull’alterità tra persona giuridica e persona fisica che agisce per essa, nonché sull’alterità tra le due società coinvolte, di tal ché non si possono attribuire all’una gli effetti dell’attività posta in essere in rappresentanza dell’altra.
Invero, da un lato la D M Impianti neppure ha partecipato alla gara, cosicché non si vede come potrebbero attribuirsi ad essa gli effetti del sopralluogo compiuto dal sig. Claudio Ettore D M ai sensi dell’art. 5 del disciplinare;né si vede come possa disconoscersi il ruolo del medesimo quale legale rappresentante della D M.
Dall’altro, l’assunto della ricorrente è foriero di conseguenze illogiche: in base ad esso, infatti, o il sig. D M, all’atto del sopralluogo (11 luglio 2018: v. all. 24 al ricorso), non conoscendo ancora quale delle due società avrebbe partecipato alla gara, avrebbe dovuto spendere la duplice veste sia di direttore tecnico della D M Impianti, sia di legale rappresentante della D M;ovvero, dopo avere effettuato il sopralluogo nell’una veste, divenuto palese che a partecipare alla gara sarebbe stata la D M, avrebbe dovuto ripeterlo nell’altra veste.
In definitiva, la doglianza in discorso appare impregnata di eccessivo formalismo, ove si consideri che il p.i. Claudio Ettore D M, per la posizione che riveste nella D M, ben può imputare a questa società gli effetti dell’attività che pone in essere.
La giurisprudenza richiamata da parte ricorrente, inoltre, non sembra conferente, poiché riguarda il diverso caso in cui solo una delle imprese facenti parte di un R.T.I. abbia eseguito il sopralluogo. Del pari, non convince il parallelo con la firma di un contratto: esempio che, anzi, dimostra il contrario di quanto la ricorrente sostiene, poiché la legittimazione a contrarre va certamente riconosciuta al legale rappresentante di una società, mentre è dubbio che spetti al direttore tecnico, salvo che sia munito di procura speciale. In questa prospettiva, dunque, in occasione del sopralluogo il p.i. D M avrebbe avuto titolo per rappresentare solo la D M e non la D M Impianti (salvi appositi poteri di rappresentanza, non menzionati nel verbale di sopralluogo).
Di qui, in conclusione, l’infondatezza del quarto motivo del ricorso introduttivo anche sotto l’aspetto ora considerato.
Venendo adesso al primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, questo si articola in una pluralità di doglianze volte a censurare per più versi l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, contestandosi in specie le migliorie da essa proposte.
Le suddette censure sconfinano per larga parte nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione di gara, mirando a sostituirle con apprezzamenti di parte e per questo verso esse sono inammissibili, come eccepito dalla difesa comunale e dalla controinteressata.
Invero, per giurisprudenza consolidata, nell’ambito del sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara costituiscono espressione di ampia discrezionalità, suscettibili di sindacato soltanto nei limiti della manifesta illogicità: pertanto, le valutazioni delle Commissioni di gara relativamente agli aspetti tecnici delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal G.A. non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 7 maggio 2018, n. 769;T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 23 aprile 2018, n. 135;T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 febbraio 2018, n. 66).
Anche questa Sezione ha precisato di recente (T.A.R. Veneto, Sez. I, 5 novembre 2018, n. 1023) che il riscontro esigibile dal G.A. sulle valutazioni discrezionali della Commissione è di tipo estrinseco e si limita alla rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo volto ad accertare l’esistenza di seri indici di invalidità, e non alla sostituzione delle valutazioni della P.A.. In sede di gara pubblica, infatti, il G.A. può spingere il proprio accertamento fino a controllare l’attendibilità delle valutazioni tecniche compiute dalla P.A., ma non può sostituirsi ad essa in tale apprezzamento.
Ad avviso del Collegio, per quanto appena detto sono inammissibili le censure contenute nel primo motivo aggiunto di cui al seguente elenco da A) a D).
A) La censura contenuta nel par. 1.2, in cui si contesta che l’impianto di ricambio aria servizi igienici autonomi con unità di ventilazione complete di recuperatore di calore apporti un miglioramento del “comfort ambientale” (sub-elemento di valutazione A.