TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-01-16, n. 202000089
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Pubblicato il 16/01/2020
N. 00089/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2008, proposto da
Gana Sport S.a.s. di Cannalonga Elia &C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
F M, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maria Riccio in Salerno, via Bastioni, 41/B;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 13 del 14 gennaio 2008, disponente la chiusura immediata dell’attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;
Visto l’intervento ad opponendum di F M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe, la Gana Sport s.a.s. di Cannalonga Elia &C. (in appresso, G. S.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - l’ordinanza n. 13 del 14 gennaio 2008, con la quale il Dirigente del Settore Tributario e Attività Economiche e Produttive del Comune di Battipaglia, previa comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 31 dicembre 2007, prot. n. 85576, aveva disposto la chiusura immediata dell’attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi presso i locali ubicati in Battipaglia, viale Danimarca, n. 29, e censiti in catasto al foglio 7, particella 2012;- il verbale di accertamento della Polizia Municipale di Battipaglia n. 11/L.C. del 17 ottobre 2006;- il rapporto della Polizia Municipale di Battipaglia prot. n. 14090 del 5 marzo 2007.
2. L’adottata misura interdittiva era motivata, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento n. 11/L.C. del 17 ottobre 2006 e del rapporto del 5 marzo 2007, prot. n. 14090, a cura della Polizia Municipale di Battipaglia, segnatamente, in base al duplice rilievo che, da un lato, l’attività di vendita al dettaglio insediata presso il suindicato immobile, localizzato in Battipaglia, viale Danimarca, n. 29, e censito in catasto al foglio 7, particella 2012, risultava incompatibile con la destinazione industriale riservata all’area di ubicazione e che, d’altro lato, la sua configurazione in termini di esercizio di vicinato risultava incompatibile con l’estensione (mq 1.291,00) dei locali ad esso adibiti, corrispondente a quella (mq 250 – 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) propria di una media struttura di vendita, postulante il rilascio di apposita autorizzazione ex art. 8 del d.lgs. n. 114/1998.
3. Nell’avversare l’impugnata ordinanza n. 13 del 14 gennaio 2008, l’impresa ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) erroneamente, nonché in difetto del presupposto e di istruttoria, l’amministrazione comunale intimata non avrebbe considerato che con concessione edilizia prot. n. 4705 del 23 marzo 1994, previo apposito nulla osta del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno prot. n. 597 del 26 febbraio 1994, sarebbe stato assentito il cambio della destinazione d’uso dei locali de quibus da industriale a commerciale;b) in ogni caso, prima di interdire l’attività commerciale esercitata dalla G. S., ed a fronte dell’affidamento in quest’ultima ingenerato, avrebbe dovuto rimuovere con le forme motivazionali e le garanzie partecipative proprie dell’autotutela il titolo annonario di cui all’autorizzazione sindacale prot. n. 1802 del 21 maggio 1991;c) la disciplina applicabile ratione temporis (art. 24 della l. n. 426/1971, previgente rispetto all’art. 7 del d.lgs. n. 114/1998), non avrebbe postulato alcun nesso di presupposizione tra la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile e l’abilitazione commerciale degli esercizi ivi insediati, e, quindi, alcuna interrelazione necessaria tra titolo edilizio e titolo annonario;d) il provvedimento impugnato sarebbe stato, infine, carente di congrua motivazione.
4. Costituitosi l’intimato Comune di Battipaglia, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
Interveniva, altresì, ad opponendum Magliano Francesco (in appresso, M. F.).
5. All’udienza pubblica del 18 novembre 2019, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In rito, va rilevato il difetto di legittimazione del M. a spiegare intervento ad opponendum.
L’interventore ha, in particolare, giustificato la propria iniziativa processuale con la propria posizione di «residente, dipendente e contribuente» del Comune di Battipaglia, nonché di autore dell’esposto originante l’adozione degli atti amministrativi impugnati.
In proposito, giova rammentare che, per ius receptum: «nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale» (Cons. Stato, ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23;30 agosto 2018, n. 13);«nel processo amministrativo, per l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum, è sufficiente che l'interventore possa vantare un interesse di fatto rispetto alla controversia, che sia avvinto da un nesso di dipendenza o accessorietà rispetto a quello azionato in via principale e che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso» (Cons. Stato, sez. III, 22 marzo 2017, n. 1303);«presupposto perché nel processo amministrativo possa spiegarsi l'intervento ad opponendum è vantare una posizione indiretta e derivata, seppur minore rispetto a quella che avrebbe radicato l'interesse a proporre autonomo ricorso, atteso che nel processo amministrativo, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum, non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non personalità giuridica, sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati;di conseguenza, basta che l'interveniente possa vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso» (Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573).
In altre parole, alla stregua dei richiamati arresti giurisprudenziali risulta essenziale che l'interventore ad opponendum tragga, sia pur di riflesso, una qualche utilità dal provvedimento impugnato, e quindi dalla reiezione del ricorso (cfr. Cons, di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1669;TAR Puglia, Lecce, 16 gennaio 2014, n. 130;TAR Lazio, Roma, 12 novembre 2015, n. 12843;TAR Campania, Napoli, 27 agosto 2019, n. 4415).
Ciò posto, nel caso in esame, il M. non ha chiarito in qual modo l'eventuale reiezione del ricorso in epigrafe sarebbe suscettibile di recargli una qualche utilità, sia pure di mero fatto.
L'unica ragione posta dall’interventore a base della propria legittimazione processuale è, infatti, come detto, quella incentrata sulla propria posizione di «residente, dipendente e contribuente» del Comune di Battipaglia, nonché di autore dell’esposto originante l’adozione degli atti amministrativi impugnati, ossia su una posizione giuridica che in nulla si distingue da quella indifferenziata del quivis de populo.
Come già chiarito da questa Sezione con riferimento ad una fattispecie analoga, la qualità di residente, dipendente e contribuente del Comune che ha adottato i provvedimenti gravati o nella cui area le vicende di causa hanno preso luogo, ovvero di autore di esposti o denunce, «sono … circostanze che non valgono, ciascuna di per sé, e persino unitariamente considerate, a fondare la legittimazione ad intervenire, poiché, in primis, non è dato ravvisare alcuna situazione giuridica soggettiva riconosciuta dalla legge in capo all’interventore “collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale”;in secundis e a fortiori, non si vede come l’esito dei contenziosi in cui costui è intervenuto possa determinare un vantaggio per la sua sfera giuridica, collegato alla posizione della parte osteggiata, oppure come la sua sfera giuridica possa essere condizionata dal disconoscimento del bene della vita che la parte osteggiata patisca dalla soccombenza nel presente processo» (sent. n. 14 del 7 gennaio 2019;cfr. anche, in tal senso, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 20 gennaio 2017, n. 108).
2. Venendo ora a scrutinare il ricorso nel merito, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.
3. Innanzitutto, privo di pregio è l’assunto attoreo secondo cui erroneamente, nonché in difetto del presupposto e di istruttoria, l’amministrazione comunale intimata non avrebbe considerato che con concessione edilizia prot. n. 4705 del 23 marzo 1994, previo apposito nulla osta del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Salerno prot. n. 597 del 26 febbraio 1994, sarebbe stato assentito il cambio di destinazione d’uso dei locali de quibus da industriale a commerciale (cfr. retro, in narrativa, sub n.