TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-06-06, n. 202200930

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-06-06, n. 202200930
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200930
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 00930/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00899/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 899 del 2010, proposto dal Comune di Costabissara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P B, P M, G F, I B, F D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A S in Venezia, San Polo, 2988;

contro

De Facci Luigi S.p.a. e Omicron S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati A M, N A e F F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia - Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15;
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a., non costituita in giudizio ;

nei confronti

Agrileasing Banca Spa, Frida S.r.l., Supermercati Stella S.r.l., Giampietro Pace, Andrea Pace, Stefano Corato, non costituiti in giudizio ;

per l'accertamento

dell'obbligo delle ditte lottizzanti e loro aventi causa della progettazione esecutiva, della stipula della convenzione, della realizzazione e cessione dell’opera di collegamento viario individuata nell’articolo 23 della convenzione urbanistica sottoscritta in data 24.6.2003 n. 825;

e per la condanna

delle ditte lottizzanti, in solido tra loro e con i loro aventi causa e garanti, a presentare entro 90 giorni la progettazione esecutiva della rotatoria da realizzare, perché il relativo progetto possa essere approvato dagli organi comunali, nonché alla realizzazione effettiva dell’opera fino al collaudo e cessione al Comune, previa sottoscrizione della convenzione esecutiva;

per l’accertamento,

in caso di ulteriore inadempimento, del diritto del comune di far eseguire direttamente l’opera di collegamento viario avvalendosi della fideiussione prestata nell’ambito della presente vertenza ovvero accertando la validità della fideiussione allegata alla convenzione 825/2003 e con rivalsa di ogni onere e spesa verso i soggetti inadempienti, e ciò anche ai sensi dell’art. 2932 c.c. tenendo luogo della convenzione esecutiva da stipulare;

e per il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di De Facci Luigi S.p.a. e di Omicron S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone il ricorrente Comune di Costabissara (VI):

- che con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 29 maggio 2003 veniva approvato il piano di lottizzazione residenziale e commerciale di iniziativa privata “C2/10 - Corte Bissara” e che in data 24 giugno 2003 veniva sottoscritta la relativa convenzione urbanistica con le ditte lottizzanti, De Facci Luigi S.p.a. e Omicron S.r.l., successivamente integrata in data 27 gennaio 2004 e poi in data 8 marzo 2005;

- che le ditte lottizzanti costituivano fideiussione bancaria (presso Sanpaolo Imi, cui è succeduta la Cassa Risparmio del Veneto), in favore dell’amministrazione fino alla concorrenza massima di 765.383,05 euro, a garanzia delle obbligazioni convenzionalmente assunte in ordine all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;

- che in data 1 agosto 2005 veniva effettuato il collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione, che risultavano realizzate solo per la parte ricadente all’interno del perimetro della lottizzazione, nonché per l’innesto della strada di lottizzazione sulla strada provinciale (Via Cavour), mentre alla medesima data non risultavano né progettati né realizzati la rotatoria o, in alternativa, l’altro collegamento con via Cavour previsti dall’articolo 23 della convenzione;

- che tale disposizione pattizia prevedeva l’impegno delle ditte lottizzanti a realizzare l’accesso alla lottizzazione da via Cavour, nonché la rotatoria posta all’incrocio tra via Cavour e via Bellini, previa presentazione di idonea progettazione esecutiva, soggetta ad approvazione dai competenti organi comunali e provinciali;
in alternativa alla rotatoria – nel caso di diverse previsioni contenute nella variante n. 13 al P.R.G. – la realizzazione di un altro collegamento della lottizzazione con la strada provinciale;

- che l’esecuzione di dette opere veniva rinviata da tale previsione ad un’apposita successiva convenzione da stipulare dopo l’approvazione, da parte della Regione Veneto, della variante n. 13 al P.R.G. comunale.

Il Comune soggiunge che l’obbligazione di parte privata è divenuta esigibile, essendosi realizzate tutte le condizioni previste nella convenzione urbanistica del 2003, atteso che con D.G.R. 2274 del 23 settembre 2004 la Regione ha approvato la variante al P.R.G. e che la porzione di strada su cui dovrà innestarsi la nuova viabilità, prima rientrante nel demanio provinciale, nel giugno 2008 è stata ceduta al Comune dalla Provincia di Vicenza. L’amministrazione ha quindi più volte richiesto alle ditte lottizzanti di presentare la progettazione definitiva ed esecutiva della rotatoria e, in assenza di riscontro, ha acquisito direttamente uno studio di fattibilità dell’intervento.

Tanto premesso il Comune di Costabissara chiede che sia accertato l’inadempimento delle società lottizzanti all’obbligo di progettare, realizzare e cedere all’amministrazione la rotatoria o il collegamento viario alternativo, assunto con il menzionato articolo 23 della convenzione urbanistica, nonché la loro condanna, in solido tra loro e con i loro aventi causa e garanti, a presentare entro 90 giorni la progettazione esecutiva e, dopo l’approvazione da parte degli organi comunali, a realizzare l’opera fino al collaudo e alla cessione al Comune, previa sottoscrizione dell’apposita convenzione esecutiva. Per il caso di ulteriore inadempimento chiede accertarsi il diritto del Comune di far eseguire direttamente l’opera, ordinando la prestazione di nuova garanzia fideiussoria o accertando la validità di quella allegata alla convenzione del 2003, anche ai sensi dell’articolo 2932 c.c. Infine insta per il risarcimento dei danni.

Si sono costituite per resistere al ricorso le ditte lottizzanti.

Queste hanno replicato che in base alla nominata convenzione urbanistica hanno assunto l’impegno all’esecuzione delle sole opere di urbanizzazione primaria, aventi un costo di 765.383,05 euro, e garantite da fideiussione di pari importo, poi ridotto a 690.539,35 euro in ragione della diminuzione dei costi effettivi;
l’importo garantito è stato concordemente determinato in base ad un computo metrico estimativo dettagliato, evidenziante le singole lavorazioni da eseguire.

Le società precisano di aver realizzato le opere di urbanizzazione primaria e costituito le servitù pubbliche sui cedendi terreni nonché di aver corrisposto al Comune tutti gli oneri di urbanizzazione secondaria e il costo di costruzione;
ritengono quindi di aver adempiuto a tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale assunte con la convenzione urbanistica.

Dopo la consegna al Comune delle opere di urbanizzazione primaria le società resistenti hanno adito il giudice civile per ottenere lo svincolo della fideiussione bancaria, che l’amministrazione riteneva invece valida fino al completo adempimento delle obbligazioni previste nella convenzione (incluse quelle di cui al già menzionato articolo 23).

Il Tribunale civile di Vicenza ha accolto la loro richiesta dando atto che il collaudo definitivo era intervenuto in data 1 agosto 2005 e che la garanzia, non escussa entro 30 giorni, aveva perso definitivamente efficacia e, ulteriormente, che la stessa era espressamente e testualmente riferita ai soli obblighi di urbanizzazione primaria, rispetto ai quali era stata del resto quantificata (come previsto dall’articolo 18 della convenzione era infatti determinata in misura “ pari al 100% del presunto importo degli oneri di cui agli articoli 4-5 e 11 ”), non coprendo quindi le previsioni dell’articolo 23.

Le resistenti sottolineano poi che la rotatoria di cui è questione consiste in un’opera di urbanizzazione secondaria, per la quale non vi è alcun progetto né è stata effettuata alcuna valutazione tecnica o economica, in particolare non è stato in alcun modo previsto che il relativo onere sarebbe ricaduto sulle parti private, come pretende ora il Comune. La clausola è stata inserita in un momento successivo rispetto alla redazione dello schema di convenzione, quale norma di chiusura, e deve considerarsi estranea al regolamento contrattuale, configurandosi come una previsione non prescrittiva, ma ordinatoria.

Tanto premesso, le medesime resistenti in diritto eccepiscono:

- la nullità ai sensi degli articoli 1418 e 1325 c.c. della pattuizione contenuta nell’articolo 23 della convenzione urbanistica, che non reca elementi sufficienti per determinare l’obbligazione posta a carico delle lottizzanti, non individua il corrispettivo alle stesse dovuto dal Comune, né definisce tempi e costi di esecuzione delle opere;

- l’illegittimità e inefficacia della medesima clausola per carenza di potere, trattandosi di una disposizione inserita ex novo nella convenzione dopo la prima approvazione del testo da parte del Consiglio comunale e su mandato dello stesso, non sottoposta ad approvazione ma solo pubblicata all’albo pretorio e sottoscritta prima del decorso di 15 giorni da tale adempimento;

- l’impossibilità della prestazione e, quindi, la sua estinzione ex art. 1256 c.c., in quanto alla data di stipula della convenzione del 2003 il sedime stradale interessato dalla rotatoria era di proprietà della Provincia di Vicenza, che in data 4 luglio 2005 aveva negato formalmente al Comune l’autorizzazione a realizzare l’opera;
tale situazione sussisteva anche alla scadenza del termine finale per l’adempimento della convenzione, che le società individuano nel 22 luglio 2007 (48 mesi dopo l’inizio dei lavori), in coincidenza con il termine convenzionalmente previsto per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria;

- la difformità dell’opera prevista dallo studio di fattibilità commissionato dal Comune rispetto a quella dedotta nella convenzione e l’impossibilità, in quanto soggetti privati, di assumere anche gli ulteriori oneri -ivi previsti- per opere stradali, per sottoservizi, per espropriazioni, per accordi bonari, etc.

Le parti hanno depositato memorie e repliche.

Con memoria depositata in data 24 gennaio 2022 le società resistenti hanno eccepito l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, contestando la dichiarazione della parte ricorrente, secondo cui la realizzazione della rotatoria sarebbe funzionale a risolvere criticità della viabilità della lottizzazione, ancora sussistenti, e sarebbero addirittura accresciute in ragione delle previsioni del Piano degli Interventi vigenti e delle istanze pervenute al Comune dalle società deducenti, dalle quali si rileva la volontà di completare l’edificazione nel comparto B che, una volta realizzato, comporterebbe un aggravio di traffico veicolare. L’interesse ad agire, soggiungono le parti resistenti, non può essere ancorato ad eventi futuri ed incerti, né la realizzazione della rotatoria può apportare alcun beneficio alla viabilità, non essendo previsto un secondo accesso alla lottizzazione.

In replica il Comune ha eccepito l’inammissibilità della memoria di parte avversa, in quanto depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, confermando peraltro la persistenza dell’interesse.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 24 febbraio 2022.

Con ordinanza collegiale 22 marzo 2022, n. 479, è stato dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso per originaria carenza di interesse, in quanto proposto prima della scadenza del termine di validità della convenzione, prospettando che l’obbligazione di cui al menzionato articolo 23 a tale data non poteva considerarsi inadempiuta;
è stato quindi assegnato alle parti termine per il deposito di memorie vertenti unicamente su detta questione.

Le parti hanno prodotto memorie.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione alla camera di consiglio riservata del 12 maggio 2022.

DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il Comune di Costabissara agisce in giudizio per l’esecuzione delle previsioni contenute nell’articolo 23 della convenzione urbanistica stipulata in data 24 giugno 2003 con le ditte De Facci S.p.a. e Omicron S.r.l., concernenti l’impegno delle parti private alla progettazione e realizzazione di un secondo collegamento viabilistico (con rotatoria) dell’area lottizzata con la viabilità principale.

In particolare l’Ente Civico chiede l’accertamento dell’inadempimento delle lottizzanti agli obblighi previsti dalla nominata disposizione convenzionale e la conseguente pronuncia di condanna. Si tratta quindi di un’azione di adempimento a termini dell’articolo 1453 c.c., in quanto l’amministrazione contraente aziona un rimedio volto alla conferma e all’esecuzione della prestazione dedotta nell’atto convenzionale.

In particolare la domanda principale azionata dal Comune è quella di accertamento del suo diritto di ottenere dalle ditte lottizzanti e loro aventi causa la progettazione esecutiva, la stipula della convenzione, la realizzazione e cessione dell’opera di collegamento viario individuata nell’articolo 23 della convenzione, e di condanna delle medesime società a presentare entro 90 giorni la progettazione esecutiva e a porre in essere le successive attività necessarie per la realizzazione dell’opera.

Il ricorso è ammissibile, considerato da un lato che nell’ipotesi di inadempimento della convenzione urbanistica alla parte sono accessibili tutti i rimedi offerti dall'ordinamento al creditore per realizzare coattivamente il suo interesse, e dall’altro che in materia di convenzioni urbanistiche sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 2 del c.p.a. rientrando tali atti negoziali nel genus degli accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo. (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 2 agosto 2021, n. 805;
T.A.R. Veneto, Sez. II, 26 novembre 2020, n. 1136), ai quali tra l’altro si applicano i principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili (articolo 11, comma 3 legge 241/1990).

Preliminarmente, alla luce delle osservazioni formulate dalle parti a riscontro dell’ordinanza collegiale ex art. 73 comma 3, c.p.a. richiamata nella parte in fatto, e superando la questione di inammissibilità ivi prospettata, deve essere riconosciuta la sussistenza originaria dell’interesse al ricorso, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale richiamato nella memoria di parte ricorrente, secondo cui, anche prima della scadenza del termine per l’adempimento, l’inequivoca volontà di non adempiere rende la prestazione immediatamente esigibile, a prescindere dalla fissazione di un termine ad hoc .

Quindi “ l'inadempimento contrattuale può concretarsi anche prima della scadenza prevista per l'adempimento, qualora il debitore - in violazione dell'obbligo di buona fede - tenga una condotta incompatibile con la volontà di adempiere alla scadenza (Cass civ. sez. III, 22 maggio 2015;
sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23823).
” (Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2020, n. 7024;
T.A.R. Veneto, Sez. II, 5 febbraio 2019, n. 164).

Va disattesa anche l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, sollevata dalle parti resistenti. La tardività della memoria con la quale è stata rilevata l’improcedibilità non risulta ostativa allo scrutinio della questione, che riguarda una condizione dell’azione ed è pertanto rilevabile anche d’ufficio;
l’eccezione è peraltro infondata, poiché l’amministrazione ha argomentato l’attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione della rotatoria di cui è questione, sia in relazione alla situazione del traffico della zona, sia ai futuri sviluppi previsti, sia alle specifiche prescrizioni impartite dalla Regione nella deliberazione di approvazione della variante al PRG di Costabissara (deliberazione della Giunta regionale n. 2855 del 18 settembre 2003 di approvazione con modifiche).

Va sottolineato, poi, che “ la sopravvenuta carenza di interesse, per rilevare in sede processuale, deve risultare in maniera evidente: essa deve cioè emergere da dichiarazioni provenienti dalla stessa parte ricorrente o, in alternativa, deve essere sorretta da una prova logica rigorosa, della quale è onerata la parte che deduca l'improcedibilità .” (Consiglio di Stato sez. V, 8 febbraio 2010, n. 556), prova che non è rinvenibile in specie.

Tanto premesso, il ricorso va esaminato nel merito, prendendo le mosse dalle eccezioni sollevate dalla difesa delle società lottizzanti, in quanto concernenti la natura e la vincolatività delle previsioni recate dall’articolo 23 della convenzione.

Anzitutto deve essere scrutinata l’eccezione di nullità ai sensi degli articoli 1418 e 1325 c.c. della pattuizione ivi contenuta per indeterminatezza dell’obbligazione posta a carico delle lottizzanti, non essendo individuato il corrispettivo alle stesse dovuto dal Comune, né tempi e costi di esecuzione delle opere.

La tesi proposta dalle società non merita condivisione.

In conformità alle richiamate disposizioni del codice civile, il contratto (ovvero le singole clausole, in caso di nullità parziale) è nullo solo se difetta dei seguenti requisiti: accordo delle parti, causa, oggetto, forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Nessuna di dette carenze è configurabile nel caso di specie.

Il citato articolo 23, oltre all’accesso alla lottizzazione da Via Cavour, che è stato già eseguito dalle resistenti, ha previsto altresì la realizzazione:

- della rotatoria posta all’incrocio tra via Cavour e via Bellini, “come risulta evidenziata nell’allegata planimetria sub C)”;

- nel caso di diverse previsioni viarie contenute nella variante n. 13 al P.R.G., di un altro collegamento della lottizzazione con la strada provinciale denominata Via Cavour, realizzando il tronco stradale passante a sud-est dell’ambito della lottizzazione compresa la rotatoria, “come meglio evidenziata nell’allegata planimetria sub C).

Le opere previste, tra loro alternative, sono quindi chiaramente individuate.

Parimenti è previsto, per entrambe le opzioni, che l’innesto viabilistico con via Cavour costituisce l’oggetto di uno specifico obbligo delle lottizzanti, che si sono impegnate espressamente alla sua realizzazione, assumendone quindi i relativi oneri, ancorché non preventivamente quantificati.

Le parti non hanno pattuito originariamente alcuna fideiussione a garanzia di tale adempimento, perché non ne erano stimati i costi, diversamente da quanto espressamente previsto per le opere di urbanizzazione primaria, già precisamente individuate, per le quali invece è stata quantificata la fideiussione dovuta, poi svincolata a seguito del relativo adempimento e del collaudo, pur a seguito di statuizione del giudice civile.

Il nominato articolo 23 rinvia a successiva convenzione la definizione degli ulteriori elementi dell’accordo finalizzati a regolare la realizzazione degli interventi previsti e l’assenza di una tempistica è connessa al necessario verificarsi di adempimenti presupposti con data incerta.

Ciò non significa che la previsione di cui è questione sia nulla.

Né la tesi delle resistenti può essere sostenuta sulla base dell’argomento che la prestazione non sarebbe esattamente individuata in ragione del carattere alternativo delle obbligazioni dedotte nel menzionato articolo 23 della convenzione, atteso che a termini degli articoli 1288 e 1289, comma 1, cod. civ. l’obbligazione alternativa diviene semplice allorché una delle prestazioni sia divenuta ineseguibile per fatto non imputabile al creditore, restando in tal caso il debitore obbligato all'altra.

Va disattesa anche la dedotta illegittimità o inefficacia della previsione di cui è qui questione, che non sarebbe stata sottoposta ad approvazione del Consiglio ma solo pubblicata all’albo pretorio e sottoscritta prima del decorso di 15 giorni da tale adempimento. Va evidenziato, infatti, che l’inserimento di tale previsione era già stato testualmente e integralmente deliberato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 29 maggio 2003, e non era quindi soggetto a nuova approvazione, come dedotto nel gravame.

Non merita condivisione, infine, l’argomento concernente l’impossibilità della prestazione per indisponibilità del sedime stradale interessato dalla rotatoria (fino al 2008 di proprietà della Provincia di Vicenza che, nel 2005, aveva formalmente negato l’autorizzazione a realizzare l’opera);
tale eccezione si fonda infatti sull’assunto che il termine finale per l’adempimento della convenzione, ivi compresa l’obbligazione dedotta all’articolo 23, sia venuto a scadenza il 22 luglio 2007 (48 mesi dopo l’inizio dei lavori), in coincidenza con il termine convenzionalmente previsto per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Deve rilevarsi peraltro che la mancata indicazione, nell’articolo 23, del termine per la realizzazione dell’opera stradale ed il rinvio a successiva convenzione sconfessano la ricostruzione proposta dai ricorrenti. Per contro, quando la convenzione urbanistica non precisa il termine entro il quale le parti devono assolvere gli obblighi dedotti in convenzione, gli stessi sono esigibili solo a decorrere dalla scadenza del termine decennale di validità della convenzione, che segna il termine finale di eseguibilità delle opere in essa previste. (T.A.R. Veneto, II, 26 novembre 2020, n. 1136;
T.A.R. Veneto, sez. II, 1 dicembre 2010, n. 6321).

Sulla base dell’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali (ex art. 1363 c.c.) e ricondotto il significato di esse alla comune intenzione dei contraenti (ex art. 1362 c.c.), secondo il canone interpretativo della buona fede (ex art. 1366 c.c.), si deve ritenere quindi che le prestazioni dedotte nell’articolo 23 della convenzione costituiscano vere e proprie obbligazioni a carico delle ditte lottizzanti, respingendo la ricostruzione proposta dalle parti resistenti, secondo cui la relativa pattuizione non avrebbe contenuto vincolante.

Tanto premesso, va verificato se le lottizzanti abbiano adempiuto, eseguendo le prestazioni previste in convenzione.

Come affermato da recente pronuncia della Sezione, in virtù dei principi generali in materia di contratti, applicabili anche alla materia di cui è questione, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. (T.A.R. Veneto, Sez. II del 23 novembre 2021, n. 1408).

In specie, dimostrata dal Comune di Costabissara l’esistenza dell’obbligo di cui si controverte e allegato il suo inadempimento, le parti resistenti non hanno fornito la prova dell’adempimento, secondo i principi generali che regolano il riparto dell’onere della prova in materia.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, nei limiti appresso precisati.

Devono essere accolte le domande formulate in via principale dal Comune ricorrente, ovvero l’accertamento della sussistenza degli obblighi dedotti nell’articolo 23 della convenzione (progettazione esecutiva, realizzazione e cessione del collegamento viario) nonché la condanna al loro adempimento. Viene fissato all’uopo il termine per la presentazione, da parte delle ditte lottizzanti, della progettazione esecutiva, che si ritiene congruo determinare in 180 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. Ciò in applicazione dell’art. 1183 c.c. (Tempo dell'adempimento), secondo cui “ se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice ”.

Non possono invece essere indicati ulteriori termini per i successivi adempimenti imposti alle parti, in quanto necessariamente connessi all’iter di approvazione che costituisce presupposto per l’effettiva realizzazione dell’opera e correlati alle specificità degli interventi come previsti in fase progettuale, fermo restando che le parti dovranno porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la successiva approvazione e realizzazione dell’opera, nonché per la cessione al comune, nel rispetto degli obblighi di buona fede contrattuale di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., con le conseguenti responsabilità in caso di loro violazione.

Va precisato, peraltro, che per la definizione della prevista convenzione nonché per l’esecuzione dell’opera de qua non può considerarsi prescrittivo lo studio di fattibilità redatto dal Comune, costituente atto unilaterale non oggetto della prevista specifica pattuizione delle parti, e quindi non vincolante nella definizione delle opere necessarie per dare esecuzione agli obblighi di cui è causa.

Non sussistono invece i presupposti per accogliere le ulteriori domande di condanna formulate dal Comune per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, avverso il quale l’Ente Civico potrà, se del caso, reagire, esperendo tutti i rimedi offerti dall’ordinamento.

Va infine respinta la domanda di risarcimento del danno, in quanto inammissibilmente generica, non recando alcuna concreta rappresentazione degli elementi atti a provare l’ an ed il quantum della pretesa azionata.

Le spese di lite sono a carico delle società resistenti, nel rispetto del principio di soccombenza.

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