TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2016-03-03, n. 201601166

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2016-03-03, n. 201601166
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201601166
Data del deposito : 3 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02941/2011 REG.RIC.

N. 01166/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02941/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2941 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A M con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla piazza G. Bovio, n. 14;

contro

Ministero della difesa e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano in Napoli alla via Diaz, 11;

per l'annullamento

- del decreto n. 663/11 del 28.1.2011, notificato in data 14.3.2011 con il quale l’amministrazione resistente ha recepito il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso nell’adunanza n. 530/2009 in data 11.11.2009;

- del verbale del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso nell’adunanza n. 530/2009 in data 11.11.2009 con il quale il Comitato ha espresso parere negativo circa la dipendenza delle patologie contratte dal ricorrente da fatti di servizio;

nonché

per la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza dell’infermità contratta da causa di servizio e la conseguente condanna del Ministero della difesa al pagamento delle somme a titolo di equo indennizzo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2016 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, in servizio dall’anno 2000 nell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto con il quale il Ministero della difesa, in conformità al parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (n. 22669 dell’11 novembre 2009), non ha riconosciuto dipendente da causa di servizio la seguente infermità: “-OMISSIS-”, negando di conseguenza la corresponsione dell’equo indennizzo.

Avverso il provvedimento gravato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze.

Con memoria depositata in data 18 gennaio 2016 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 febbraio 2016.

DIRITTO

Preliminarmente, va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, cui mette capo il Comitato di verifica per le cause di servizio, atteso che il parere rassegnato da tale organo in subiecta materia riflette la valenza tipica di un mero atto endoprocedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio (cfr. T.A.R. Campobasso Molise sez. I, 10 luglio 2013 n. 479;
T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 14 agosto 2013 n. 522;
Consiglio Stato sez. IV n. 2028 del 06 maggio 2008;
Cons. Stato Sez. IV Sent., 24 maggio 2007, n. 2636;
T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 29 gennaio 2013, n. 106).

Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.

Con istanza presentata in data 6 ottobre 2007 il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha chiesto il riconoscimento, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo per infermità, in relazione alla seguente patologia: “-OMISSIS-”.

La Commissione Medico Ospedaliera di Bari, con verbale del 4 febbraio 2009 ha riconosciuto il ricorrente affetto dalla predetta patologia.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con il parere n. 22669 dell’11 novembre 2009 ha ritenuto non dipendente da fatti di servizio l’infermità in questione in quanto “trattasi di affezione prevalentemente a sfondo neuro-distonico endogeno, sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il breve servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità”.

Deve, anzitutto, rilevarsi priva di pregio la censura con cui parte ricorrente denuncia l’insufficienza del corredo motivazionale dell’atto impugnato, avendo, a suo dire, l’amministrazione intimata acriticamente recepito il parere del Comitato di Verifica, pur in presenza di giudizi tecnici di segno diametralmente opposti espressi dalla Commissione Medica Ospedaliera.

Di contro, è agevole osservare, ad una piana lettura degli atti di causa, che la C.M.O. di Bari, nel verbale del 4 febbraio 2009, si è limitata a verificare l’incidenza della patologia denunciata sulla idoneità del ricorrente allo svolgimento del servizio di istituto, senza giammai estendere le proprie valutazioni al distinto profilo della dipendenza delle suddette infermità da cause di servizio.

Peraltro, e per mera completezza espositiva, occorre soggiungere che nessuna incidenza sul contenuto della valutazione di discrezionalità tecnica attribuita al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio potrebbe dispiegare il verbale della C.M.O., anche qualora, nell'esplicitazione eziopatogenetica dell'infermità, dovesse esprimere un giudizio sulla sua correlazione all'attività di servizio, posto che alla seconda spettano esclusivamente compiti di natura diagnostica e prognostica (in ordine alla stabilizzazione o all'ulteriore evoluzione dell'affezione morbosa, ai suoi esiti invalidanti e alla loro misura), mentre soltanto il Comitato è chiamato ad accertare la correlazione (esclusiva o concausale) dell'infermità allo svolgimento dell'attività di servizio. Ne consegue che l'Amministrazione può, senz'altro, conformarsi al parere del Comitato, senza dover dare alcun conto della preferenza accordata rispetto ad eventuali elementi di segno contrario rinvenibili nel verbale della C.M.O. (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. VII, n. 4588 del 14 ottobre 2013;
n. 4152 del 04 settembre 2013).

In altri termini, in tema di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di sevizio e di liquidazione dell'equo indennizzo la disciplina di settore non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariordinati e resi da organi consultivi di diversa origine e competenza sui quali orientarsi, ma affida ad un solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la competenza ad esprimere un giudizio conclusivo;
di conseguenza l'adesione al parere del Comitato non richiede una espressa motivazione. (cfr. Consiglio di Stato sez. III n. 3864 del 15 luglio 2013).

Procedendo nel solco delle considerazioni fin qui svolte appare utile completare la ricostruzione delle coordinate giurisprudenziali di riferimento che valgono a perimetrare l’ambito cognitivo consentito, in subiecta materia, al giudice amministrativo.

Sotto tale profilo, va, anzitutto, ricordato che la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi in ordine alla sindacabilità di provvedimenti come quelli ora all'esame, ha costantemente precisato che gli accertamenti in parola rientrano nella discrezionalità tecnica dell'organo preposto, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, per cui il sindacato di merito su detti giudizi è precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati. Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda, infatti, su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico - discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale (tra le tante, Cons. St., sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4649, e sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 5351).

Orbene, all’interno della descritta cornice giuridica di riferimento, alcun pregio è possibile riconoscere al costrutto attoreo che lamenta l’insufficienza del corredo motivazionale in cui impinge il provvedimento impugnato.

Di contro, a giudizio del Collegio, la motivazione posta a fondamento dell’avversato provvedimento reiettivo è più che sufficiente giacché, per l’infermità denunciata, è stata adeguatamente esplicitata la valutazione in riferimento sia alla ordinaria eziopatogenesi che ai possibili legami con il servizio svolto dal ricorrente.

Né ad inficiare la coerenza logica e tecnica del parere citato può valere il mero richiamo che il ricorrente fa alle modalità di servizio svolte (che viene genericamente definito stressante, svolto in ambienti difficili, con orari variabili e prolungati – il che evoca le modalità tipiche di svolgimento del servizio d’istituto);
tanto più che la stessa consulenza tecnica di parte allegata al ricorso si diffonde sulla descrizione dei servizi espletati dal ricorrente dal 2000 a oggi (anche qui definiti stressanti e caratterizzati da particolare disordine alimentare sebbene nel vissuto professionale del ricorrente non siano rinvenibili fattori peculiari e specifici, sintomatici di abnormi responsabilità ovvero eccezionali disagi) ma risulta sostanzialmente assertiva nella parte in cui individua il nesso causale (o quantomeno concausale efficiente e determinante) tra la malattia e lo svolgimento dell’attività lavorativa, in tal modo non adempiendo a quell’onere probatorio, che, in assenza di un nesso di rischio specifico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità dedotta, spetta al ricorrente (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 02/08/2013, 2057, che rileva come “In mancanza di una adeguata dimostrazione o allegazione delle circostanze specifiche che, in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, avrebbero causato la malattia, la tesi sviluppata da uno specialista e fatta propria dal ricorrente in ordine alla possibilità di presupporre l'eziogenesi … non appare idonea a scalfire il contenuto del parere del Comitato di Verifica, atteso che lo stesso non viene smentito, individuandosi soltanto una possibile diversa analisi che, comunque, non viene posta in termini di certezza e non risulta assolutamente dimostrata”;
cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez II, 11 aprile 2014, n. 936 secondo il quale “Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa”;
più in generale, sulla distribuzione in materia dell’onere probatorio T.A.R. Campania, Salerno, sez. I , 10/10/2013, n. 2034).

Per quanto attiene, infine, la richiesta di disposizione di CTU, deve rilevarsi che, in materia di riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio e concessione del relativo equo indennizzo, il giudice amministrativo, al fine di esercitare il sindacato sulla c.d. discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, può avvalersi della consulenza tecnica d'ufficio e, tuttavia, il detto strumento non può essere utilizzato per supplire a un onere probatorio non assolto dalla parte, atteso che, qualora gli elementi costitutivi della pretesa in ricorso rientrino nella disponibilità del privato, occorre che il ricorrente supporti la propria domanda, allegandoli e dimostrandoli in giudizio.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

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