TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-01-13, n. 202200028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-01-13, n. 202200028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202200028
Data del deposito : 13 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2022

N. 00028/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati T D F ed E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento medico legale del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, di cui al Verbale Modello -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato ritenuto <<non idoneo TNI GG. 30 (TRENTA) – L'INFERMITA' IN DIAGNOSI È INCOMPATIBILE CON L'USO DELLE ARMI>>, notificato il medesimo giorno;

- del provvedimento di <<Temporanea non idoneità in attesa di Provvedimento Medico Legale>>, non notificato e non comunicato, risultante dalla nota Uff. Seg. Prot. -OMISSIS-, dell'Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato -OMISSIS-, a firma del Direttore della -OMISSIS-, a specificazione e/o integrazione del provvedimento del -OMISSIS- dell’Istituto per Sovrintendenti -OMISSIS- con il quale il -OMISSIS- veniva inviato alla C.M.O. competente per la verifica del possesso dei requisiti psicofisici di idoneità al servizio, con collocazione a <<riposo medico>>;

- per quanto occorrere possa, del Decreto del medesimo Direttore della Scuola in data -OMISSIS- con il quale è stata riservata la valutazione e il conseguente giudizio di idoneità del -OMISSIS- all'esito <<delle sessioni straordinarie d'esame e di abilitazione, che l'interessato eventualmente potrà sostenere al suo rientro>>;

- del provvedimento di cui al Telegramma del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, prot. n. -OMISSIS-(prot. n. -OMISSIS- dell'Istituto per Sovrintendenti -OMISSIS-), con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, lett. d, del D.P.R. 335/1982, con decorrenza dal -OMISSIS-, la dimissione del ricorrente dal 208^ Corso per Allievi Agenti, per essere avviato al primo corso utile alla riacquistata idoneità psico-fisica ai servizi di Polizia, trasmesso al ricorrente dall'Istituto per Sovrintendenti -OMISSIS- a mezzo PEC con Nota del -OMISSIS- del Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27.7.2020:

- del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, a firma del Direttore Centrale, in data -OMISSIS-, notificato al ricorrente a mezzo PEC il -OMISSIS-, con il quale il medesimo, Allievo Agente della Polizia di Stato, è stato dimesso dal 208^ corso di Formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato a decorrere dal -OMISSIS- ai sensi dell'art. 6 – ter, comma 1, lett. d) D.P.R. 335/1982, per essere avviato al primo corso utile alla riacquistata idoneità psicofisica ai servizi di Polizia;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29.9.2020:

- del giudizio di <<permanentemente non idoneo nella forma assoluta al servizio d’istituto nei ruoli della P.S. si idoneo ai civili dello Stato, che non comportino l’uso delle armi>>, del -OMISSIS- notificato in pari data;

- del verbale Modello -OMISSIS-, del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma - C.M.O. Polizia di Stato, datato -OMISSIS-;

- dei verbali, atti ed accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all’accertamento dei requisiti che hanno determinato il giudizio di non idoneità di cui al numero 1 che precede;

4. Per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7.1.2021:

- del giudizio della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza – Roma, Comando Logistico dell’Esercito, Comando Sanità e Veterinaria, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo in modo assoluto al servizio di Istituto nella Polizia di Stato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto di ricorso notificato al Ministero dell’Interno in data 14 maggio 2020, l’ex allievo agente della Polizia di Stato -OMISSIS-, vincitore del concorso per titoli ed esami indetto con d.M. 18.05.17 per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del giudizio medico legale di non idoneità al servizio e il telegramma concernente le dimissioni dal 208° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, unitamente agli accertamenti medico-legali ai fini del giudizio d’idoneità al servizio, all’esito dei quali l’odierno ricorrente è risultato non idoneo temporaneamente al servizio di polizia.

2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Illegittimità del violazione dell’art. 2 del d.m. n. 198/2003 - Incompetenza – Abuso/sviamento di potere – Carenza/omissione di istruttoria – Travisamento – Cattivo uso del potere – Contraddittorietà – Irrazionalità, illogicità manifeste – Violazione delle regole della correttezza – Carenza di motivazione e trasparenza – Inattendibilità del giudizio di non idoneità del ricorrente – Illegittimità derivata.

Sostiene in sintesi il ricorrente l’illegittimità del provvedimento con il quale è stato collocato in temporanea non idoneità, in considerazione del fatto che l’unico organismo deputato ad accertare e dichiarare la non idoneità, anche temporanea, è la CMO, sicché, ricorrendone i presupposti, avrebbe dovuto procedersi al collocamento in malattia, come si deduce dalle disposizioni vigenti che collegano l’assenza dal corso a situazioni di infermità e dallo stesso modulo di invio del ricorrente alla CMO.

II. Inattendibilità del giudizio di non idoneità del ricorrente – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Abuso e cattivo uso del potere – Contraddittorietà ed illogicità manifeste – Illegittimità derivata.

Riferisce il ricorrente di non avere alcun disturbo, infermità, anomalia che dir si voglia di ordine psichiatrico/psicologico, né di risultare privo dei requisiti di idoneità di cui devono essere in possesso gli appartenenti alla Polizia di Stato, come dimostrerebbe il fatto che solo a luglio del 2019 era stato ritenuto in possesso della idoneità psichica.

III. Illegittimità per omissione del procedimento amministrativo – Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 – Illegittimità derivata.

Adduce in sintesi il ricorrente l’illegittimità del provvedimento di dimissioni dal corso di cui al telegramma n. 1284 del -OMISSIS-, perché adottato in assenza di alcun procedimento amministrativo.

2.1. Chiede infine il ricorrente che venga disposta verificazione medico legale per fugare ogni dubbio sulla sua idoneità psichica.

3. Con primo atto di motivi aggiunti notificato al Ministero dell’Interno in data 11 luglio 2020, il sig. Milani ha impugnato il provvedimento di dimissioni dalla scuola, lamentandone l’illegittimità in via derivata dagli atti presupposti (giudizio medico-legale e telex impugnati con il ricorso introduttivo) e, comunque, per violazione delle garanzie partecipative al procedimento di cui agli artt.7 e 10 della legge n. 241/1990).

4. Con secondo atto di motivi aggiunti notificato al Ministero dell’Interno in data 1 settembre 2020, il sig. Milani Flavio ha impugnato il giudizio di permanente non idoneità nella forma assoluta al servizio d’istituto nei ruoli della P.S., unitamente ai verbali, atti ed accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all’accertamento dei requisiti che hanno determinato il contestato giudizio di non idoneità.

4.1. L’impugnativa è stata affidata alle seguenti doglianze:

I. Illegittimità – Eccesso di potere – Travisamento dei fatti e dei presupposti – Error in procedendo – Illogicità, contraddittorietà, irrazionalità del giudizio di non idoneità – Cattivo uso del potere e sviamento.

Lamenta in sintesi il ricorrente che la propria inidoneità al servizio è stata disposta sulla base di disturbi diversi atteso che il giudizio di non idoneità temporanea si basa su un presunto disturbo dell’umore, mentre quello di non idoneità definitiva si fonda un disturbo della personalità.

II. Illegittimità – Eccesso di potere – Travisamento dei fatti e dei presupposti – Error in procedendo – Illogicità, contraddittorietà, irrazionalità del giudizio di non idoneità – Cattivo uso del potere e sviamento.

Ribadisce nuovamente il ricorrente di non avere alcun disturbo, infermità, anomalia che dir si voglia di ordine psichiatrico/psicologico, né di risultare privo dei requisiti di idoneità di cui devono essere in possesso gli appartenenti alla Polizia di Stato, come dimostrerebbe il fatto che solo a luglio del 2019 era stato ritenuto in possesso della idoneità psichica.

III. Illegittimità per violazione dell’art. 2 del d.m. n. 198/2003 – Incompetenza – Abuso/sviamento di potere - Carenza/omissione di istruttoria – Travisamento – Cattivo uso del potere – Contraddittorietà – Irrazionalità, illogicità manifeste – Violazione delle regole della correttezza – Carenza di motivazione e trasparenza – Inattendibilità del giudizio di non idoneità del ricorrente – Illegittimità derivata.

Lamenta il ricorrente l’illegittimità del giudizio di non idoneità definitiva adottato dalla CMO, in quanto non assolutamente in linea con il percorso accertativo e i giudizi precedentemente espressi.

5. Con terzo ed ultimo atto di motivi aggiunti notificato al Ministero dell’Interno in data 7 settembre 2021, il ricorrente ha impugnato il verbale del -OMISSIS-, con il quale la Commissione Medica di 2^ Istanza di Roma ha confermato il giudizio di non idoneità al servizio espresso dall’organo sanitario di primo grado, riproponendo nella sostanza le doglianze precedentemente dispiegate nel ricorso introduttivo e nei primi due atti di motivi aggiunti.

6. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e dei tre atti di motivi aggiunti in ragione dell’infondatezza delle doglianze ivi formulate.

7. Con ordinanza cautelare n. 22 del 10 febbraio 2021, il Collegio ha respinto la domanda di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati con il terzo atto di motivi aggiunti, ritenendo, ad una sommaria delibazione, che il contestato giudizio di immaturità caratteriale del ricorrente non appare prima facie inficiato dai prospettati vizi di contraddittorietà e manifesta irragionevolezza.

8. All’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021, la causa è passata in decisione.

9. Nel merito, sia il ricorso principale sia i tre atti di motivi aggiunti appaiono destituiti di fondamento e vanno pertanto respinti.

10. Come chiarito dalla giurisprudenza , gli accertamenti svolti dalle commissioni mediche aventi ad oggetto l’accesso ad un determinato servizio rientrano nella discrezionalità tecnica di detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica, sicché il sindacato di merito sulle stesse resta precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889;
T.A.R. Piemonte sez. I, 17 aprile 2015, n. 663 ;
T.A.R. Umbria 23 ottobre 2014, n. 515).

11. Nel caso di specie non si rinviene nei giudizi delle commissioni mediche alcuna manifesta irragionevolezza, atteso che le pur riscontrabili divergenze nelle valutazioni del profilo psicologico siano del tutto fisiologiche tenuto conto dell’arco temporale in cui le stesse sono state effettuate, in considerazione della variabilità della condizione soggettiva dell’odierno ricorrente, come tali inidonee a costituire sintomo dell’eccesso di potere, denunziato.

12. Ne consegue l’infondatezza della dedotta violazione delle garanzie procedimentali, non risultando che il contenuto dell’atto finale di inidoneità al servizio avrebbe potuto essere diverso sulla base della valutazione degli elementi ulteriori che il ricorrente avrebbe potuto fornire, tenuto conto, altresì, che lo stesso ha avuto la possibilità di interloquire in sede procedimentale, essendosi avvalso della facoltà della presenza del medico di fiducia avanti l’organo sanitario militare, come risultante ex actis dal processo verbale medico-legale del 5 marzo 2020.

13. Giova inoltre evidenziare che in materia di idoneità al servizio di polizia, è riconosciuta la facoltà di sottoporre in qualsiasi momento il personale della pubblica sicurezza a visita medica per verificare il permanente possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali (cfr. T.A.R. Lazio, sez. ter, n. 1222/11 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 1619/15) da parte dei sanitari della Polizia di Stato ex art. 2 del Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e per gli appartenenti ai predetti ruoli, ovvero da parte della commissione medica di cui al d.P.R. n. 461/01.

14. Ne discende l’infondatezza del dedotto vizio di incompetenza, come pure dell’asserita assenza di disturbi, infermità o anomalie di ordine psichiatrico/psicologico, risultando la patologia di natura psichica accertata dagli organi collegiali competenti per legge rientrante nelle cause di non idoneità al servizio permanente di cui alla Tabella 1 di cui al d.m. n. 198/03. 15. Non possono d’altra parte essere presa in degna considerazione le perizie mediche depositate in giudizio dall’odierno ricorrente, non potendo quest’ultime sovrapporsi alle valutazioni tecnico-discrezionali espresse dagli organi pubblici preposti alla verifica medico legale dell’idoneità al servizio, al solo fine preteso fine di sostituire la propria opinabile valutazione a quella parimenti opinabile delle commissioni mediche istituzionalmente competenti.

16. Si deve infine sottolineare come dai contestati giudizi medico-legali appare agevolmente ricostruibile l’iter logico-giuridico seguito a supporto della decisione di non idoneità dell’odierno ricorrente all’esercizio delle funzioni di polizia, la cui motivazione appare in particolare coerente con la valutazione compiuta all’esito della visita psichiatrica del 24 febbraio 2020.

17. Alla luce delle suesposte considerazioni, tutti i motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo e ai successivi tre atti di motivi aggiunti appaiono destituiti di fondamento e vanno pertanto respinti.

18. Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

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