TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-05-03, n. 201800481

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, pubblicata il 3 maggio 2018. Le parti in causa sono una società ricorrente, che ha contestato la legittimità di un bando di gara e dell'aggiudicazione a favore di un'altra società, sostenendo che la clausola di partecipazione fosse irragionevole e che l'aggiudicataria non rispettasse le specifiche tecniche richieste. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti di gara, la declaratoria di nullità del contratto e il risarcimento dei danni.

Il giudice ha accolto le richieste della ricorrente, ritenendo che la clausola contestata fosse effettivamente sproporzionata e che l'offerta dell'aggiudicataria presentasse caratteristiche essenziali diverse da quelle previste dalla lex specialis, configurando un "aliud pro alio". Il Collegio ha sottolineato l'importanza della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti, evidenziando che la commissione giudicatrice non aveva adeguatamente valutato la realizzabilità dell'offerta. Pertanto, il provvedimento di aggiudicazione è stato annullato e la ricorrente ha ottenuto il diritto all'aggiudicazione del contratto.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-05-03, n. 201800481
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201800481
Data del deposito : 3 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2018

N. 00481/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00758/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 758 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Del Bo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati O A e M F, con domicilio digitale nell’indirizzo PEC indicato nel ricorso e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C Cvillani, in Stra (Ve) Piazza Guglielmo Marconi n. 48;

contro

Consorzio Venezia Nuova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Agostino e M T D V S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L S in Venezia-Mestre, via Ospedale, 39;

nei confronti

Maspero Elevatori S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Giuman, Rosario Scalise e Maria Paola Roullet, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Giuman in Venezia, P.le Roma - Santa Croce n. 466/G;

per l'annullamento in parte qua, quanto al ricorso principale:

- del bando di gara avente ad oggetto la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto misto (fornitura e lavori con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione degli ascensori e montacarichi all'interno degli edifici tecnici e dei cassoni di spalla delle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia nell'ambito del sistema "MOSE";

- del disciplinare di gara, del capitolato d’appalto e di tutti gli altri documenti costituenti la lex specialis di gara, pubblicati in data 20 maggio 2016 sul sito internet dell’ente appaltante;

- in particolare, della clausola di cui al par.

4.2.1. del disciplinare di gara;

- di ogni atto ad essi presupposto, connesso o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, nella parte in cui fosse lesivo delle posizioni soggettive della ricorrente;

- dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva, eventualmente intervenuti nelle more della definizione del giudizio.


quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento previa concessione di misure cautelari provvisorie:

-del provvedimento Consorzio Venezia Nuova prot. n. 9166 dell'11 luglio 2017, recante l’aggiudicazione definitiva alla Maspero Elevatori S.p.A. della “Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto misto (fornitura e lavori con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione degli ascensori e montacarichi all'interno degli edifici tecnici e dei cassoni di spalla delle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia nell'ambito del sistema MOSE - CIG-66797754B5”;

- della nota Consorzio Venezia Nuova prot. 9251 del 12 luglio 2017 di comunicazione della aggiudicazione definitiva della predetta procedura alla Maspero Elevatori S.p.A.;

- del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato d'appalto e di tutti i documenti facenti parte della lex specialis di gara, per quanto di interesse;

- dei verbali delle sedute di gara, pubbliche e riservate;

- di ogni altro atto presupposto, coordinato, dipendente, connesso e consequenziale, anche se allo stato non conosciuto, che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente;

nonché

- per la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more della definizione del giudizio;

- per il risarcimento dei danni subiti in forma specifica, da disporsi mediante l’obbligo a carico del Consorzio Venezia Nuova di statuire l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Del Bo S.p.a. e di

provvedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e il contratto, espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, ovvero, solo in subordine, in forma equivalente, qualora risulti stipulato il contratto e manchi la sua dichiarazione di inefficacia;

inoltre, ai sensi degli art. 63 e 116 c.p.a.,

per l’annullamento delle note del Consorzio Venezia Nuova prot. n. 9787 del 24/07/2017 e prot. n. 10061 del 28/07/2017, con cui l’amministrazione, a riscontro delle reiterate istanze presentate dalla Del Bo s.p.a., ha consentito solo parzialmente l’accesso ai documenti da quest’ultima richiesti, con conseguente condanna, previo accertamento e declaratoria del diritto di accesso in capo alla ricorrente, all’esibizione ed al rilascio di copia della documentazione non ostesa, anche mediante deposito agli atti del presente giudizio.


quanto al secondo ricorso motivi aggiunti, per l’annullamento:

- del provvedimento Consorzio Venezia Nuova prot. n. 9166 dell’11/07/2017, recante l’aggiudicazione definitiva alla Maspero Elevatori S.p.a. della “Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto (fornitura e lavori con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione degli ascensori e montacarichi all’interno degli edifici tecnici e dei cassoni di spalla delle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia nell’ambito del sistema MOSE – CIG 66797754B5”;
e degli atti tutti indicati nel ricorso e nei motivi aggiunti;

nonché

- per la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more della definizione del giudizio;

- per il risarcimento dei danni subiti in forma specifica, da disporsi mediante l’obbligo a carico del Consorzio Venezia Nuova di statuire l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Del Bo S.p.a. e di

provvedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e il contratto, espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, ovvero, solo in subordine, in forma equivalente, qualora risulti stipulato il contratto e manchi la sua dichiarazione di inefficacia.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Venezia Nuova e di Maspero Elevatori S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con bando di gara pubblicato sulla GUCE n. 93 del 14 maggio 2016 e sulla GURI n. 57 del 20 maggio 2016, il Consorzio Venezia Nuova indiceva una procedura per l’affidamento di un appalto misto (fornitura e lavori, con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione degli ascensori e montacarichi all’interno degli edifici tecnici e dei cassoni di spalla delle bocche di Lido, Malamocco e Chioggia, per l’importo complessivo a base d’asta di € 8.500.000,00, oltre IVA, di cui € 5.700.000,00 per forniture ed € 2.800.000,00 per lavori. Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Il disciplinare di gara (clausola 4.2.1.), in ordine ai requisiti di partecipazione, stabiliva che i concorrenti dovessero indicare a pena di esclusione di possedere un’adeguata capacità tecnica, ed in particolare di aver fornito o avere in corso di fornitura negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, impianti di sollevamento in grandi progetti, quali forniture in aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane e centri commerciali, per un valore complessivo pari ad almeno 1,2 volte l’importo di fornitura (€ 5.700.000,00).

3. Con ricorso avviato alla notifica in data 13 giugno 2016 e depositato in data 24 giugno 2016, Del Bo S.p.A. impugnava gli atti in epigrafe indicati, censurando la clausola 4.2.1. che – nella prospettazione della ricorrente – precludeva alla stessa Del Bo S.p.A. l’ammissione al confronto concorrenziale;
la ricorrente censurava, altresì, la qualificazione giuridica dell’appalto in questione.

Medio tempore , la ricorrente presentava domanda di partecipazione alla gara e veniva, in un primo momento, ammessa con riserva e, poi, pienamente ammessa all’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione, con nota del Consorzio Venezia Nuova resistente prot. 14260 del 5 ottobre 2016.

4. All’udienza pubblica del 7 giugno 2017 la difesa della parte ricorrente chiedeva un rinvio per la proposizione di motivi aggiunti.

5. All’esito della procedura di gara (alla quale partecipavano tre operatori economici) risultava aggiudicataria in via definitiva Maspero Elevatori S.p.A. (con 85,03 punti), seguita al secondo posto dalla ricorrente Del Bo S.p.A. (con 75,21 punti) e, al terzo posto, da Kone S.p.A. (con 67,75 punti).

6. Dopo aver ricevuto comunicazione dell’aggiudicazione, la ricorrente formulava istanza di accesso agli atti di gara, chiedendo in particolare di visionare e ricevere copia dell’intera documentazione amministrativa, tecnica ed economica prodotta dall’aggiudicataria. La stazione appaltante – con le note prot. n. 9787 del 24/07/2017 e prot. n. 10061 del 28/07/2017 – accoglieva solo parzialmente l’istanza ostensiva, in particolare negando l’accesso ad una parte della documentazione della Maspero Elevatori S.p.A.. Con ulteriore istanza la ricorrente Del Bo s.p.a. chiedeva di ricevere copia delle dichiarazioni con cui Maspero Elevatori S.p.A. si era opposta all’accesso, richiesta che il Consorzio resistente riscontrava trasmettendo le due note richieste alla parte ricorrente.

7. Atteso che la mancata esibizione della documentazione richiesta non consentiva – secondo la prospettazione della Del Bo S.p.A. – di conoscere le motivazioni concrete che avevano consentito a Maspero Elevatori S.p.A. di conseguire l’aggiudicazione, con atto di motivi aggiunti avviato alla notifica in data 11 settembre 2017 e depositato in data 25 settembre 2017, Del Bo S.p.A. impugnava anche il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara controversa, nonché gli altri atti sopra indicati, domandandone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti, chiedendo anche la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more della definizione del giudizio, il risarcimento dei danni subiti in forma specifica ovvero, solo in subordine, in forma equivalente, qualora risulti stipulato il contratto e manchi la sua dichiarazione di inefficacia (secondo quanto sopra riportato), ed inoltre, ai sensi degli art. 63 e 116 c.p.a., chiedendo l’annullamento delle note del Consorzio Venezia Nuova prot. n. 9787 del 24/07/2017 e prot. n. 10061 del 28/07/2017, con cui l’amministrazione aveva consentito solo parzialmente l’accesso ai documenti da quest’ultima richiesti, con conseguente condanna all’esibizione ed al rilascio di copia della documentazione non ostesa, anche mediante deposito agli atti del giudizio.

8. Con ordinanza 19 ottobre 2017, n. 510, questo Tribunale Amministrativo Regionale respingeva l’istanza cautelare annessa al primo ricorso motivi aggiunti;
in sede di appello, con ordinanza 18 gennaio 2018, n. 144, il Consiglio di Stato, sez. V, dopo aver ritenuto che il principale aspetto della res litigiosa (relativo alla conformità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria con la legge di gara) avrebbe dovuto essere più adeguatamente esaminato in sede di decisione di merito in primo grado, ritenne di optare per la soluzione cautelare che consentisse di pervenire alla decisione di merito in primo grado re adhuc integra ( i.e. : senza che si proceda, nelle more, alla sottoscrizione del contratto), accogliendo l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliendo l'istanza cautelare in primo grado.

9. Con ordinanza collegiale 30 novembre 2011, n. 1098, questo Tribunale Amministrativo Regionale accoglieva l’istanza di accesso proposta dalla ricorrente Del Bo S.p.A. e ordinava al Consorzio Venezia Nuova resistente l’ostensione delle schede tecniche di funzionamento degli elevatori offerti dalla Maspero Elevatori S.p.A., fissando l’udienza di discussione del ricorso al 21 marzo 2018.

10. Dunque, Del Bo S.p.A., con secondo atto di motivi aggiunti in data 29 dicembre 2017, contestava ulteriormente l’ammissibilità dell’offerta tecnica di Maspero Elevatori S.p.A..

11. Le parti nel corso del giudizio – anche avvalendosi di perizie di parte nonché di ulteriori produzioni – hanno ampiamente argomentato le rispettive domande ed eccezioni e, in vista dell’udienza del 21 marzo 2018, hanno depositato memorie e memorie di replica.

12. All’udienza del 21 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. Con il primo motivo di gravame (ricorso principale), parte ricorrente censura la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e buona amministrazione, la violazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione, la violazione degli artt. 2 e 42 del D. Lgs. 163/2006 in materia di definizione dei requisiti di partecipazione, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione ed incongruenza rispetto all’oggetto della gara, la nullità ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 e violazione dell’art. 30 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, la ricorrente ha censurato il punto 4.2.1. del disciplinare che - ai fini dell’ammissione alla procedura – ha richiesto che il concorrente debba dichiarare, a pena di esclusione, di avere fornito negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando “impianti di sollevamento in grandi progetti, quali aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane e centri commerciali per un importo pari ad almeno 1,2 volte l’importo di fornitura”.

Nella prospettazione della ricorrente, tale clausola - che determina una preclusione all’ammissione al confronto concorrenziale - risulta introdurre un requisito irragionevole, incongruente e sproporzionato.

1.1. Ciò premesso, il Collegio avverte l’esigenza di richiamare e di ribadire l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la stazione appaltante è titolare di un margine di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza, nel limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara e purchè la loro applicazione più rigorosa si correli a circostanze debitamente giustificate (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2017, n. 3352;
Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 8 febbraio 2017, n. 2115). In altri termini detto, ben può ammettersi che l'Amministrazione introduca disposizioni atte a consentire la partecipazione alla gara ai soli soggetti particolarmente qualificati, ma ciò solo quando tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440;
T.A.R. Toscana, sez. III, 20 gennaio 2018, n. 76;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 aprile 2017, n. 959).

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia più alcun interesse a coltivare la presente doglianza atteso che, la medesima ricorrente, dopo aver presentato domanda di partecipazione alla gara, è stata pienamente ammessa all’esito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione, con nota del Consorzio prot. 14260 del 5 ottobre 2016, tanto da partecipare alla gara e classificarsi al secondo posto.

In altri termini, la carica lesiva – secondo la prospettazione della ricorrente – insita nella clausola de qua è stata disinnescata dalla stessa stazione appaltante, avendo l’Amministrazione ritenuto la ricorrente in possesso dei richiesti requisiti di partecipazione, ammettendola, pertanto, al confronto concorrenziale, sì da soddisfare integralmente il suo interesse a prendere parte alla procedura.

2. Con il secondo motivo di gravame (ricorso principale), parte ricorrente censura la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e buona amministrazione, la violazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione, la violazione degli artt. 3, 14 e 40 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 60 del D.P.R. 207/2010 in materia di qualificazione giuridica del contratto e requisiti di partecipazione, ed eccesso di potere.

La ricorrente sostiene, in particolare, che la qualificazione dell’appalto per cui è causa come misto a prevalenza forniture sia erronea, dovendosi ritenere che - in ossequio al principio basato sulla prevalenza funzionale delle prestazioni - esso debba essere ricondotto ad un appalto di soli lavori.

Il Collegio ritiene che la censura in esame sia da ricondurre all’interesse della parte ricorrente alla partecipazione alla gara: ed invero, facendo leva su tale qualificazione giuridica (appalto di soli lavori), la parte ricorrente sostiene - nella parte conclusiva dello sviluppo della censura - che l’attestazione SOA nella categoria OS4, per classifica adeguata al valore totale dell’appalto, sia necessaria e sufficiente a dimostrare la capacità economica finanziaria e tecnica professionale per l’ammissione alla gara e l’esecuzione dell’appalto e che gli ulteriori requisiti di capacità di fornitura, in particolare quello di cui al paragrafo 4.2.1. del disciplinare di gara, sono illegittimi.

O, in considerazione della ammissione al confronto concorrenziale della ricorrente, di cui si è detto sopra, si potrebbe ritenere che Del Bo S.p.a. – in ragione e per effetto di quanto evidenziato nell’esame del motivo n. 1 – non abbia più alcun interesse a coltivare la censura in questione.

Nondimeno il Collegio ritiene opportuno trattare la questione, evidenziando l’infondatezza del motivo di gravame e la legittimità della qualificazione giuridica dell’appalto.

2.1. In primo luogo, in base alla disciplina dettata dall’art. 14, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il c.d. contratto misto (cioè connotato da prestazioni eterogenee, come nel caso in esame: lavori e forniture) viene considerato «appalto pubblico di forniture» se ha per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione. Per il comma 3 della citata disposizione, ai fini dell'applicazione del precedente comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

E’ noto (cfr. la ricostruzione racchiusa in T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 21 dicembre 2015, n. 5835) l’ampio dibattito sviluppatosi in ambito domestico per effetto della prevalente giurisprudenza comunitaria, secondo la quale per stabilire quale disciplina debba essere applicata agli appalti pubblici misti occorre fare riferimento all'”oggetto principale” della prestazione, tenendo conto degli obblighi essenziali prevalenti che caratterizzano l'appalto in opposizione a quelli che rivestono carattere accessorio o complementare;
il valore delle diverse prestazioni richieste costituisce, a tal riguardo, solo uno dei criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'oggetto principale del contratto.

In altri termini, secondo un’interpretazione comunitariamente orientata, la disciplina contrattualistica del 2006, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, pur proseguendo nell’utilizzo del criterio aritmetico alla prevalenza del rilievo economico dei lavori nelle attività oggetto della gara (art. 14, commi 3 e 4, Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) ha tuttavia recepito il criterio "sostanzialistico" della prestazione, proprio del diritto comunitario, che ha poi integrato nel comma 4 dell'art. 14, con i principi - di rilievo comunitario - della tutela della concorrenza e della non discriminazione sull'affidamento dei contratti in oggetto. In definitiva, secondo tale ricostruzione, nelle gare pubbliche, in presenza di contratti misti e al fine di stabilire a quale tipologia di appalti essi sono riconducibili, al criterio aritmetico fondato sulla prevalenza del valore economico della prestazione, contemplato dall'art. 14, comma 3, prima parte, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si contrappone, con carattere preferenziale dichiarato dallo stesso comma, quello di matrice comunitaria, c.d. sostanzialistico, basato sull'oggetto principale del contratto.

Più di recente, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE), prevede all’11° considerando che nel caso di appalti misti in cui le diverse parti costitutive dell’appalto sono oggettivamente non separabili, le norme applicabili dovrebbero essere determinate in funzione dell’oggetto principale dell’appalto. Il 12° considerando prevede che nel caso di appalti misti che possono essere separati, le amministrazioni aggiudicatrici sono sempre libere di aggiudicare appalti separati per le parti separate dell’appalto misto, nel qual caso le disposizioni applicabili a ciascuna parte separata dovrebbero essere determinate esclusivamente in funzione delle caratteristiche dell’appalto specifico. D’altra parte, ove le amministrazioni aggiudicatrici scelgano di includere altri elementi nell’appalto, a prescindere dal valore degli elementi aggiuntivi e dal regime giuridico cui tali elementi aggiuntivi sarebbero stati altrimenti soggetti, il principio fondamentale dovrebbe essere quello per cui, qualora un appalto debba essere aggiudicato in forza delle disposizioni della medesima direttiva se aggiudicato per proprio conto, la medesima direttiva continua ad applicarsi all’intero appalto misto.

Inoltre, l’art. 28 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce al comma 1 che i contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza <<l'oggetto principale>>
del contratto in questione (il legislatore, peraltro, distingue nei successivi commi i casi di contratti con parti oggettivamente separabili o meno).

2.2. O, il Collegio ritiene di poter affermare la legittimità della qualificazione giuridica del contratto in esame quale appalto misto (di lavori e forniture) a prevalenza di forniture. A tale risultato ermeneutico è possibile approdare tenendo conto dei seguenti profili: a) in primo luogo, facendo leva sul c.d. criterio della prevalenza economica, la procedura di gara in esame prevede un importo complessivo a base d’asta di Euro 8.500.000,00, di cui Euro 5.700.000,00 per forniture e 2.800.000,00 per lavori (la quota di questi ultimi, dunque, non raggiunge neppure un terzo del valore economico dell’appalto);
b) in secondo luogo, appare dirimente la richiamata giurisprudenza comunitaria che, in ordine al concetto di “oggetto principale del contratto”, valorizza il profilo “degli obblighi essenziali che prevalgono e che, in quanto tali, caratterizzano tale appalto in opposizione a quelli che rivestono solo carattere accessorio o complementare e sono imposti dall’oggetto stesso del contratto” (cfr. Corte di Giustizia U.E., sez. III, 26 maggio 2011, causa C-306/08). O, nel caso in esame pare evidente che gli “obblighi essenziali” posti a carico dell’operatore economico consistano nella fornitura di beni, mentre rivestono carattere solo accessorio o complementare (e sono imposti dall’oggetto stesso del contratto), in quanto funzionali all’esercizio di tali impianti di sollevamento, le prestazioni di installazione e le altre analoghe richieste dagli atti di gara.

Tanto si salda alle previsioni normative che, appunto, in quanto i lavori di posa in opera e di installazione siano “accessori”, ribadiscono la natura di appalto di fornitura di prodotti (cit. art. 14, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e art. 3, comma 1, tt) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

3. Passando all’esame del motivo 3 (primo ricorso per motivi aggiunti), parte ricorrente censura la violazione del punto II.1.9) del bando di gara e dei paragrafi 1 e 7.2. del disciplinare, la violazione del progetto esecutivo, in particolare del paragrafo 7.1. del capitolato d’appalto (elab. MOL150-IM0067-Z160), del paragrafo 5 della Relazione tecnica generale (elab. MV100P-PE-GMR-0003-19-C0), dell’art. 31 del capitolato speciale (elab. MV100P-PE-GMC-0750-19-C0), dei par.

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