TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-06-03, n. 202401192

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-06-03, n. 202401192
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401192
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 01192/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00476/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 476 del 2024, proposto da
Immobiliare B S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L L, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cava de' Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G S, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno, non costituito in giudizio;

nei confronti

Fallimento Califano e Panico S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio comunale di Cava de’ Tirreni n. 77 del 5 dicembre 2023: approvazione dello schema di convenzione relativo al “riassetto delle dotazioni infrastrutturali del complesso produttivo ex Ceramica CA.VA.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2024 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, la Immobiliare Beatrice s.r.l. (in appresso, I. B.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- la delibera del Consiglio comunale (DCC) di Cava de’ Tirreni n. 77 del 5 dicembre 2023, recante l’approvazione dello schema di convenzione relativo al “riassetto delle dotazioni infrastrutturali del complesso produttivo ex Ceramica CA.VA.”, nella parte in cui erano stati previsti l’obbligo di acquisizione di polizza fideiussoria per le opere private ricomprese nel progetto di regolarizzazione della lottizzazione abusiva contestata con ordinanza n. 117 del 30 settembre 2013 (art. 9) e l’obbligo di cessione gratuita delle aree a standard in favore del Comune di Cava de’ Tirreni, anziché del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (in appresso, Consorzio ASI) di Salerno (art. 3);
-- ove occorrente, la delibera della Giunta comunale (DGC) di Cava de’ Tirreni n. 178 del 22 ottobre 2021, recante l’approvazione del progetto preliminare e delle “Linee operative” del “riassetto delle dotazioni infrastrutturali del complesso produttivo ex Ceramica CA.VA.”;

- richiedeva, altresì, l’accertamento della nullità ex art. 1341 cod. civ. dello schema di convenzione approvato con la DCC n. 77 del 5 dicembre 2023 e con la DGC n. 178 del 22 ottobre 2021, laddove contemplante l’obbligo di acquisizione di polizza fideiussoria per le opere private ricomprese nel progetto di regolarizzazione della lottizzazione abusiva contestata con ordinanza n. 117 del 30 settembre 2013;

- a sostegno dell’esperito gravame, lamentava in estrema sintesi, che: a) senza alcuna giustificazione causale del sotteso interesse pubblico, l’oneroso obbligo di acquisizione di polizza sarebbe stato unilateralmente, inopinatamente ed arbitrariamente previsto dall’art. 9 dello schema di convenzione approvato la DCC n. 77 del 5 dicembre 2023 non solo in relazione alle opere di urbanizzazione (“standard pubblici”), ma anche in relazione alle opere private (“dotazioni”) eseguite a beneficio della proponente e, come tali, non assoggettate a collaudo;
b) le aree a standard avrebbero dovuto essere cedute in favore del Consorzio ASI di Salerno, quale soggetto deputato alla relativa gestione ai sensi degli artt. 4 e 8 della l. r. Campania n. 19/2013, così come stabilito nella Conferenza di servizi (CdS) decisoria conclusa con determina dirigenziale del Comune di Cava de’ Tirreni n. 247 del 6 febbraio 2024;

- costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Cava de’ Tirreni eccepiva il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, nonché la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;

- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 30 aprile 2024 per la trattazione dell’incidente cautelare;

- nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato, in limine, che la presente controversia rientra nella sfera di cognizione di questa adita Sezione, essendo state sollevate contestazioni in merito al contenuto di una convenzione urbanistica ex art. 28 bis del d.p.r. n. 380/2001, le quali, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, e f, cod. proc. amm., sono da intendersi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

Considerato, sempre in rito, che non si rivela assistita da un interesse qualificato a proporla la questione dell’individuazione del soggetto beneficiario delle aree da cedere a standard, la quale costituisce vertenza circoscritta ai rapporti tra Consorzio ASI di Salerno e Comune di Cava de’ Tirreni e rimane, quindi, all’evidenza, irrilevante, sul piano patrimoniale, per la I. B.;

Considerato, in merito alla questione della commisurazione della polizza fideiussoria, che:

- in sede di definizione concordata delle “Linee operative” inerenti al “riassetto delle dotazioni infrastrutturali del complesso produttivo ex Ceramica CA.VA.”, sottoscritte il 6 luglio 2021 (cfr. verbale del Tavolo tecnico, in pari data) dal Comune di Cava de’ Tirreni, dalla Curatela del Fallimento Califano &
Panico s.r.l. e dalla I. B., quest’ultima si è espressamente impegnata, oltre che a cedere al Comune di Cava de’ Tirreni le aree a standard (cfr. art. 13 della bozza di convenzione allegata), «a trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta del Comune polizza fideiussoria assicurativa (di importo pari all’intera opera da realizzare come risultante dal Q.E. e nei termini indicati dalla bozza di convenzione allegata al presente verbale) a garanzia dell’esatto adempimento» ed a «fornire le garanzie finanziarie di importo corrispondente al valore economico del progetto definitivo/esecutivo, a copertura dell’integrale esecuzione degli interventi e dell’esatto adempimento nel rispetto dei termini prestabiliti di realizzazione»;

- si è, cioè, impegnata a garantire la corretta esecuzione dell’intero progetto, comprendente tanto le “opere di urbanizzazione” (strade veicolari, percorsi pedonali e marciapiedi, spazi di sosta e di parcheggio, piazzole per la localizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti differenziati, fognature per acque nere, con allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente, fognature per acque meteoriche, con rete di raccolta delle acque stradali e allacciamento e recapito nelle reti di fognatura pubblica esistente, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica, rete di pubblica illuminazione, cabine di trasformazione da media a bassa tensione, spazi di verde attrezzato, ecc.) quanto le “dotazioni”, quali, segnatamente, i parcheggi a servizio del complesso produttivo (ex Ceramica CA.VA.);

- l’art. 12 della bozza di convenzione allegata alle menzionate “Linee operative” prevede, infatti, espressamente, al comma 1, la copertura fideiussoria in relazione ad entrambe le categorie di opere e stabilisce, al comma 2, che «a garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, la I. B. presta adeguate garanzie per importi non inferiori al 100% (cento per cento) mediante polizze fideiussorie a prima richiesta rilasciate da aziende di credito o da imprese di assicurazione in possesso dei requisiti»;

- dette sono state, poi, recepite ed approvate con la DGC n. 178 del 22 ottobre 2021;

- ciò posto, la ricorrente non avrebbe potuto più sottrarsi all’obbligo inoppugnabilmente ex ante contratto con l’ente locale;

- e tanto, neppure invocando una ipotetica nullità della clausola avversata per contrarietà a norme imperative, manifesta irragionevolezza o vessatorietà;

- ed invero, la clausola in parola è da intendersi innestata nel corpo della divisata bozza di convenzione urbanistica ex art. 28 bis del d.p.r. n. 380/2001 a guisa di impegno negoziale aggiuntivo legittimamente sancito a carico del privato stipulante (cfr. TAR Piemonte, Torino, n. 10/2016;
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 624/2019;
TAR Molise, Campobasso, n. 344/2023), siccome giustificato dall’interesse pubblico alla regolarizzazione ed al riequilibrio complessivi – non solo in termini di standard, ma anche in termini di allestimenti dotazionali privati (ad es., parcheggi) in funzione decongestionante – di un segmento territoriale inficiato da una vicenda di lottizzazione abusiva e, in quanto tale, immune, quindi, dai paventati vizi di violazione di norme imperative, manifesta irragionevolezza o vessatorietà;

- neppure soccorre le proposizioni attoree l’argomento secondo cui la polizza fideiussoria non sarebbe configurabile a garanzia dell’esecuzione delle “dotazioni”, non essendo per quest’ultima previsto il collaudo subordinatamente al quale può essa essere svincolata;

- l’art. 12, comma 10, dello schema di convenzione approvato la DCC n. 77 del 5 dicembre 2023 contempla, infatti, comunque, per le “dotazioni” l’emissione di un «certificato di corretta e conforme esecuzione da parte del direttore dei lavori», il quale è da considerarsi equipollente al collaudo ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria;

Ritenuto, in conclusione, che:

- stanti i ravvisati profili di carenza di interesse ad agire e di infondatezza in ordine alle censure proposte, così come dianzi scrutinate, e restando assorbita l’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione resistente, il ricorso in epigrafe va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto;

- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;

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