TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2020-07-09, n. 202001275

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2020-07-09, n. 202001275
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202001275
Data del deposito : 9 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2020

N. 01275/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2020, proposto da
F M, rappresentato e difeso dagli avvocati M G e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, A M, G D C, domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Catanzaro Germaneto, viale Europa;
Ufficio Elettorale Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, Ufficio Elettorale Circoscrizionale - Circoscrizione Nord Cosenza presso il Tribunale di Cosenza non costituiti in giudizio;

nei confronti

G D N, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo e Francesco Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
M A, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Bagala', Giuliano Saitta, Giuseppe Saitta e Gaetano Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Jole Santelli, Domenico Giannetta, Giuseppe Neri, Filippo Callipo non costituiti in giudizio;
Pietro R, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Isabella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C G, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

In via principale

- delle operazioni elettorali svoltesi in Calabria per l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale della Calabria il 26 gennaio 2020;

- dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Calabria, datato 17 febbraio 2020, nella parte in cui è stato proclamato eletto nella circoscrizione nord il candidato della lista “Io resto in Calabria” G D N;

- dei verbali dell’Ufficio centrale regionale relativi alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria, svoltesi in data 26 gennaio 2020;

- del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Nord presso il Tribunale di Cosenza;

- del prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato risultati dai verbali degli uffici elettorali delle sezioni della circoscrizione nord, nella parte riguardante la lista circoscrizionale n. 5 “Io resto in Calabria”;

- e di tutti gli atti presupposti, tra i quali tutti gli atti endoprocedimentali, conseguenti o comunque allo stesso connessi, anche se non noti al ricorrente,

e per la correzione dei suddetti atti, previa correzione dell’errore materiale e previa verificazione e riesame delle schede elettorali nei termini illustrati in narrativa,

con la consequenziale proclamazione alla carica di Consigliere regionale del ricorrente F M, per le ragioni esposte nel I e II motivo di ricorso;

in via subordinata,

per l’annullamento in parte qua, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale attinente l’art. 4 della legge Regione Calabria n. 8 del 2014 e dell’art. 1 della legge nazionale n. 43 del 1995,

- dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Calabria, datato 17 febbraio 2020, nella parte in cui ha proclamato eletto nella circoscrizione nord il candidato della lista “Io resto in Calabria” “ G D N ” ( rectius dalla lettura dell’intero ricorso M A);

- dei verbali dell’Ufficio centrale regionale relativi alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria, svoltesi in data 26 gennaio 2020,

e per la correzione dei suddetti atti, con la consequenziale proclamazione alla carica di Consigliere regionale del ricorrente F M;

in via ulteriormente subordinata,

annullare - previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 1 del 2005 - l’esito delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020 per i motivi esposti nel IV motivo di ricorso.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale presentato da D N G il 30\4\2020:

per l’annullamento: 1) del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale regionale;
2) del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione elettorale regionale di Cosenza Nord presso il Tribunale di Cosenza;
3) del prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato risultanti dai verbali degli uffici elettorali delle sezioni della circoscrizione nord, nella parte riguardante la lista circoscrizionale n. 5 “Io resto in Calabria”;
4) dei verbali delle operazioni elettorali e di scrutinio degli uffici elettorali delle sotto indicate sezioni elettorali del Comune di Luzzi, sezione n. 4;
del Comune di Paola, sezione n. 8;
del Comune di Trebisacce, sezioni n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
del Comune di Oriolo, sezioni elettorali n.ri 2 e 3;
e, ove necessario, delle relative tabelle di scrutinio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di G D N e di M A e di Pietro R e di C G;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020, celebrata nelle forme di cui all’art. 84 d.l. n. 18/20 convertito in l. n. 27/2020, la dott.ssa F G come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

M F ha impugnato le operazioni elettorali svoltesi il 26 gennaio 2020 in Calabria per l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale della Calabria chiedendo in particolare l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Calabria, datato 17 febbraio 2020, nella parte in cui è stato proclamato eletto nella circoscrizione nord il candidato della lista “Io resto in Calabria” G D N, dei verbali dell’Ufficio centrale regionale relativi alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria, del verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione Nord presso il Tribunale di Cosenza, del prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato risultati dai verbali degli uffici elettorali delle sezioni della circoscrizione nord, nella parte riguardante la lista circoscrizionale n. 5 “Io resto in Calabria”, e di tutti gli atti presupposti, tra i quali tutti gli atti endoprocedimentali, conseguenti o comunque allo stesso connessi.

In via subordinata, ha agito per l’annullamento in parte qua , previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale attinente l’art. 4 della legge Regione Calabria n. 8 del 2014 e dell’art. 1 della legge nazionale n. 43 del 1995, dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Calabria, datato 17 febbraio 2020, nella parte in cui ha proclamato eletto nella circoscrizione nord il candidato della lista Io resto in Calabria “G D N” ( rectius dalla lettura dell’intero ricorso M A) e dei verbali dell’Ufficio centrale regionale relativi alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria, svoltesi in data 26 gennaio 2020.

In via ulteriormente subordinata, ha chiesto l’annullamento, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge Regione Calabria n. 1 del 2005, come integrata e modificata dalle leggi Regione Calabria 8 e 19 del 2014, dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Calabria, datato 17 febbraio 2020 dei verbali dell’Ufficio centrale regionale relativi alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria, svoltesi in data 26 gennaio 2020.

A fondamento della domanda tesa ad inficiare l’elezione del “collega” di lista “Io resto in Calabria” della circoscrizione nord ha proposto censure di -) errore materiale nella trascrizione nel prospetto dei voti di preferenza ottenuti dalla lista “Io resto in Calabria”, redatta dall’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza, dei dati dei verbali di 4 sezioni elettorali della circoscrizione nord, con erronea mancata assegnazione di 14 voti, -) violazione dell’art. 2, l. n. 43 del 1995, dell’art. 57 D.P.R. 570/1960, violazione di circolari (nella specie delle istruzioni del Ministero dell’interno per le elezioni comunali, provinciali e regionali), -) eccesso di potere per travisamento dei fatti per erroneità nelle attribuzioni di 362 voti al controinteressato per nullità delle schede riportando diverse ipotesi di voto disgiunto.

A fondamento della domanda tesa ad inficiare l’elezione del controinteressato Anastasi, eletto nella circoscrizione sud della medesima lista “Io resto in Calabria” ha dedotto l’illegittimità costituzionale della normativa elettorale della Regione Calabria” per violazione degli artt. 3 e 48 Cost., ove consente in relazione al seggio attribuito secondo il principio maggioritario l’elezione di un candidato della lista circoscrizionale con un numero molto inferiore di voti (6.631contro 29.850).

In via estremamente subordinata, ha chiesto l’annullamento dell’esito delle elezioni regionali con indizione di nuove elezioni disciplinate dalla normativa statale (la legge n. 43 del 1995) per l’illegittimità costituzionale della normativa elettorale della Regione Calabria per sua incomprensibilità, nonché per violazione del principio della riserva di legge (consistente nell’eccessivo rinvio della legislazione regionale a quella statale).

Hanno resistito al ricorso la Regione Calabria ed i controinteressati Anastasi e D N i quali hanno preliminarmente sollevato plurime questioni di inammissibilità e chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza. Il secondo ha, anche, proposto ricorso incidentale condizionato per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale avverso la sua elezione, chiedendo l’annullamento delle operazioni nelle parte in cui non gli sono state attribuite diverse preferenze e, piuttosto, sono stati attribuiti illegittimamente numerosi voti al candidato M F.

Si è costituito il R P, nato nel 1982, eccependo l’illegittimità della sua vocazione in giudizio per errore di persona, in quanto la notifica del ricorso era stata effettuata nei suoi confronti e non all’omonimo consigliere regionale nato nell’anno 1969.

Si è, altresì, costituito C G concludendo per la inammissibilità del ricorso e per l’infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale.

Gli Uffici elettorali e gli altri cointeressati, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti in giudizio.

All’udienza dell’8.7.2020, celebrata nelle forme di cui all’art. 84 d.l. n. 18/20 convertito in l. n. 27/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Occorre preliminarmente affermare il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Centrale Regionale e degli Uffici Centrali Circoscrizionali.

Infatti, ai sensi dell'art. 130 comma 3, c.p.a., gli organi straordinari, che intervengono nel procedimento elettorale riguardante elezioni amministrative, non hanno legittimazione attiva perché non sono parti del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4442;
Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2015, n. 2845).

1.1. Del pari privo di legittimazione è Pietro R, classe 1982, avendo ricevuto la notifica del ricorso per evidente scambio di persona con l’omonimo consigliere regionale classe 1969.

2. Per ragioni di economia processuale il Collegio ritiene di disaminare il merito delle censure del ricorso che, in quanto infondate, portano al rigetto del ricorso, senza soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità.

2.1. Nella parte in cui il ricorso mira ad annullare la proclamazione del D N (che ha ottenuto 4.748 voti), previa dimostrazione della la sussistenza di un conteggio erroneo di voti in difetto (97) in suo favore (voti 4.651), per erronea attribuzione di ben 362 schede nulle in favore dell’avversario, esso risulta inammissibile.

A supporto della tesi il ricorrente ha depositato dichiarazioni sostitutive tese a provare le illegittime attribuzioni delle schede a fronte di 4 errori consistiti -) in preferenze segnate su schede riportanti un chiaro segno di voto sulla lista del Partito Democratico o sulla lista dei Democratici Progressisti o di altra lista, con la preferenza al candidato D N – candidato in altra lista (ovvero nella lista “Io resto in Calabria”) - posta nel riquadro a fianco dei simboli delle liste votate;
b) oppure preferenze al candidato D N riportate correttamente nel riquadro a fianco del simbolo della lista “Io resto in Calabria”, ma riportanti anche il segno di voto ad una lista diversa da quest’ultima;
c) oppure preferenze riportate su schede che non riportavano alcun segno sui simboli di lista, ma che erano posizionate in riquadri diversi da quello della lista “Io resto in Calabria” in cui il D N era candidato, in particolare nel riquadro del Partito Democratico (ipotesi più ricorrente).

Occorre, dunque, riscontrare il principio di prova offerto dal Mundo a sostegno della denunciata illegittimità al fine di determinare se esso sia sufficiente a dare ingresso ai richiesti accertamenti istruttori.

In proposito giova ricordare che qualora non vi sia contestazione dell'esposizione dei fatti contenuta nel verbale delle operazioni elettorali, ma il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio elettorale siano il frutto di una errata (e perciò illegittima) applicazione della normativa che regola le operazioni in questione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, prodotta a sostegno del ricorso elettorale, potrà considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al Giudice di disporre acquisizioni istruttorie (v. per tutte Ad. Plen. 32/2014).

Orbene, nel valutare le dichiarazioni sostitutive, astrattamente ammissibili nella fattispecie in esame stante la contestazione sui conteggi, deve ulteriormente precisarsi che l'onere probatorio del ricorrente, notoriamente attenuato nel giudizio elettorale al pari dell’allegazione della specificità dei motivi di ricorso, sia circoscritto alla allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma debbano essere “ dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ” sì da essere idonei a legittimare l'attività acquisitiva del giudice (così Ad. Plen. 32/2014).

Ebbene, alla luce della documentazione depositata manca nelle dichiarazioni depositate dal ricorrente tale attendibilità per plurimi motivi: 1) esse sono state rese dai dichiaranti in maniera identica e con espressioni assolutamente non circostanziate in fatto, sì da non consentirne il riscontro di attendibilità (v. Cons. St. n. 3142/2017 e 727/19) 2) la loro presenza, non giustificata nello scrutino delle sezioni in quanto tutti meri elettori, non è rinvenibile negli stralci dei verbali prodotti, 3) molti di essi risultano residenti in luoghi di molto lontani dai Comune di Paola ed Amantea (così per le sezioni di Paola i dichiaranti Ciminelli residente ad Amendolara, Leonetti ad Albidona, De Filippis a Cerchiara, Adduci ad Amendolara, Santo a Cassano Ionio, Gatto ad Albidona, salvatore Giuseppe ad Albidona, Paladino ad Albidona, Tucci a Trebisacce, Folda a Trbisacce, Catera a Trebisacce e per le sezioni di Amantea Salvatore Mario a Trebisacce), 4) non sono state prodotte per alcuna delle sezioni in parola le eventuali contestazioni a verbale dei rappresentanti di lista o dichiarazioni degli stessi rappresentanti;
5) le dichiarazioni contrarie prodotte dal controinteressato D N, tra cui quelle dei Presidenti di seggio che hanno escluso la presenza dei dichiaranti a favore del ricorrente, pongono quanto meno in dubbio la attendibilità di talune delle dichiarazioni;
6) le dichiarazioni di Mandalari Alesandra per la sez. 5 di Paola e di Basile per la sezione n. 11 sono state oggetto di rinuncia da parte del ricorrente a fronte di loro disconoscimento da parte di coloro ai quali le dichiarazioni erano state attribuite.

Tra tutti gli evidenziati elementi va messo in risalto quello delle genericità delle dichiarazioni le quali sostanzialmente riportano tutte le evenienze di possibili illegittimità per il cd. “voto disgiunto”.

Tutte le dichiarazioni riportano, infatti, la seguente dicitura, con differenze solo per il numero di schede riportate nelle diverse evenienze:

1. n. … voti riportati su scheda con la preferenza a D N scritta nel riquadro della lista PD e croce o altro segno sul relativo simbolo PD o nello stesso riquadro (es. 1);

2. n. … voti riportati su scheda con preferenza a D N scritta nel riquadro della lista PD, senza

croce o altro segno sul simbolo PD o nello stesso riquadro (es. 2);

3. n. … voti riportati su scheda con preferenza a D N scritta in altro riquadro, diverso da quello della lista "Io resto in Calabria" e della lista PD, con segno di croce o altro segno sul relativo simbolo o nello stesso riquadro (es. 3);

4. n. ….. voti riportati su scheda con preferenza a D N scritta in altro riquadro, diverso da quello della lista "Io Resto in Calabria" e della lista PD, senza segno di croce o altro segno sul relativo simbolo o nello stesso riquadro (es. 4) .

Il Collegio ritiene, per quanto detto, non sussistere elementi per dare ingresso ad attività istruttoria.

La censura unitamente agli elementi a suo supporto risulta avere finalità esplorativa e mira a dare ingresso ad attività istruttoria del Giudice con riesame delle operazioni di scrutinio e l'eventuale correzione degli atti elettorali (v. tra le tantissime T.a.r. Bologna, sez. II, 19/11/2014, n. 1119).

3. Il rigetto del ricorso nella parte in cui tendeva all’annullamento della elezione del D N, implica la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale condizionato da lui proposto.

4. Con la seconda parte del ricorso il Mundo intende affermare l’illegittimità dell’assegnazione del secondo seggio attribuito con il sistema maggioritario alla lista della “Io resto in Calabria” della circoscrizione sud, dovendo essa essere, piuttosto, attribuita alla sezione nord avendo questa riportato un numero molto superiore di voti (29.850 contro 6.631), ciò non per erronea applicazione della legge bensì per la sua illegittimità costituzionale.

Devesi in proposito rammentare, per quanto di interesse, il sistema delle elezioni di Presidente della Giunta e di Consiglio reginale della Regione Calabria.

Esse sono, come noto, regolate dalla l. Regionale 7 febbraio 2005, n. 1, come modificata dalla successive l.R. 4/ 2010, 8 e 19 del 2014.

Tale normativa non conia una disciplina in sé puntuale e completa, ma applica e modifica la normativa statale di cui alla l. n. legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, che ai sensi dell’art. 122 Cost. delinea i principi fondamentali cui le Regioni devono attenersi nel regolare il propri sistema elettorale.

La l.R. n. 1/2005, in particolare, ha recepito il meccanismo elettorale proporzionale di cui ai commi 3, 8, 9 e 10 dell’art. 15 della l. n. 108/1968, accompagnato da un correttivo maggioritario di 6 seggi su 30, la cui distribuzione avviene “ secondo le minute prescrizioni sancite dal combinato disposto degli artt. 2 e 4 l.r. n. 1/2005 e 15 l. n. 108/1968 ” (v. Cons. di Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5400).

La normativa regionale precisa all’art. 1 comma 7, stabilisce che, “ per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale ”.

Per quanto di interesse nella fattispecie in esame, 24 consiglieri eletti vengono eletti con metodo proporzionale, successivamente, si procede all’attribuzione degli ultimi 6 seggi con sistema maggioritario, in una circoscrizione coincidente con l’intero territorio regionale.

In proposito l’art. 2, comma 1, lettera b), della l.r. 1/2005 (che ha sostituito il primo periodo del comma 3, dell’art. 1, della l. n. 43/1995): “ Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ".

La lista regionale non può, dunque, confondersi con i gruppi di liste circoscrizionali né con le coalizioni in quanto essa non è una lista di candidati consiglieri regionali contenendo l’unica candidatura alla carica di Presidente e dunque non è riconducibile ad alcun partito o movimento.

Qualora il gruppo di liste circoscrizionali collegati alla lista regionale vincente abbia conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15 (per cui non risulta necessario garantire la governabilità con il cd. premio di maggioranza), come avvenuto nelle elezioni in parola, ad esso vanno 3 seggi individuati con il sistema maggioritario, mentre i restanti 3 vengono ripartiti tra i gruppi di liste circoscrizionali non collegate a quella vincente “ A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire ” (v. art. 4 l. n. 1/2005).

La legge 17 febbraio 1968, n. 108, all’art. 15, comma 13, n. 3, come modificata dall’art. 4, comma 1 della l. Reg. n. 1/2005 disciplina nei periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo l’assegnazione di tali seggi la scansione attraverso la scansione, lista, gruppo, circoscrizione, candidato (v. Cons. St. 3804/2011 e 1727/2010). In particolare “ I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria ”.

Nella ripartizione tra le diverse liste avviene, dunque, sulla base dei maggiori resti, e tra quelle circoscrizionali sulla base la graduatoria formata sulla base della percentuale della cifra elettorale rispetto al quoziente.

Tale operazione indicata dalla normativa, la cui corretta applicazione non è contestata dal ricorrente, non risulta in contrasto, per come da lui sostenuto, né con l’art. 3 né con l’art. 48 Cost..

Va, anzitutto, rammentato che, come più volte affermato dalla Consulta, in materia di competizioni elettoriali, la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità delle scelte legislative, limite che incontra il legislatore è quello della manifesta irragionevolezza che si traduce nella verifica, attraverso un test di proporzionalità, che gli obbiettivi avuti di mira dalla legge non comprimano in modo eccessivo tutti gli interessi coinvolti, culminando nella alterazione del circuito democratico.

Ciò detto, non risulta sussistere manifesta fondatezza del vizio di costituzionalità attesa l’intrinseca modestia del numero di seggi assegnato alla quota regionale maggioritaria (nella specie 6 su 30) e la marginale incisione del meccanismo prescelto per la distribuzione dei seggi della quota maggioritaria sul principio di rappresentanza globalmente considerato (politica e territoriale), anche alla luce della norma sancita dal menzionato art. 1, co. 5, l. n. 108 del 1968 che ha messo in risalto come il Consigliere regionale non rappresenti la circoscrizione all’interno della quale è stato eletto bensì “ l’intero territorio regionale ” (v. art. 1, comma 5, della l. n. 108 del 1968 e v. Cons. St. 5.400/2015 per il sistema calabrese e Cons. St. 2445/14 per il simile sistema della Regione Lazio).

5. Il quarto motivo di ricorso in cui si sostiene l’illegittimità delle operazioni elettorale per incostituzionalità della normativa per violazione degli art. 48, 97 e 122 Cost. in ragione della sua mancanza di chiarezza ed intelligibilità e per violazione della riserva di legge non ha fondamento.

Seppur complessa sia la lettura della normativa, stante la scelta del rinvio e modifica da parte della legge Regionale a quella statale, essa risulta, comunque, comprensibile e completa ed è esercizio dell’autonomia legislativa nell’ambito dei principi delineati dallo Stato. La questione sollevata è, quindi, priva di manifesta fondatezza.

La caducazione dell’intera legge e non di una sua sola parte non comporterebbe, inoltre, certo beneficio al ricorrente.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo d’ufficio.

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