Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-09-23, n. 201504442

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-09-23, n. 201504442
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504442
Data del deposito : 23 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00244/2015 REG.RIC.

N. 04442/2015REG.PROV.COLL.

N. 00244/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 244 del 2015, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

contro

S R, rappresentata e difesa dall'avvocato E M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Nicotera n. 29;

nei confronti di

S G, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II Bis, n. 12025/2014, resa tra le parti;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora R S;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Paola De Nuntis e l’avvocato Luigi Marcelli, su delega dell'avvocato E M;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- La sig.ra R S, candidata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio, svoltesi in data 28 maggio ed 11 giugno 2014, ha contestato, con ricorso al T.A.R. Lazio, Roma, gli esiti della competizione elettorale e la non corretta applicazione dell’art. 73 del d. lgs. n. 267 del 2000 da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale.

2.- Con la sentenza in epigrafe indicata la Sezione II di detto T.A.R. ha preliminarmente respinto l’eccezione con la quale il Ministero dell’Interno ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva, nell’assunto che l’errore contestato da parte ricorrente nell’attribuzione dei seggi fosse riferibile all’attività dell’Ufficio Elettorale Centrale, organo del Ministero, e che l’Autorità statale era stata chiamata in causa quale parte controinteressata alla cui attività era imputata la responsabilità per il vizio dedotto;
nel merito ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, ponendo a carico del Ministero dell’Interno, considerata l’imputabilità all’U.E.C. dell’errore nel riparto dei seggi, l’obbligo di rifusione delle spese processuali alla ricorrente nella misura di € 1.000,00.

3.- Con il ricorso in appello in esame il Ministero dell’Interno ha chiesto la riforma di detta sentenza, nella parte relativa alla statuizione sulla legittimazione passiva e alla condanna alle spese subita, deducendo i seguenti motivi:

a) Il T.A.R. avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero senza considerare che il ricorso aveva ad oggetto le elezioni comunali del Comune di Guidonia Montecelio, che era l’unica parte legittimata passivamente ed interessata al procedimento elettorale.

All’erroneo riconoscimento della legittimazione passiva del Ministero dell’Interno il T.A.R. ha fatto conseguire la condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio, che sarebbe quindi stato pure erroneamente disposta.

4.- Con atto depositato il 15 gennaio 2015 si è costituita in giudizio la signora R S, che ha chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile o che sia respinto perché infondato.

5.- Con memoria depositata il 28 gennaio 2015 la signora S ha dedotto l’infondatezza dell’appello.

6.- Alla pubblica udienza del 26 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

7.- L’appello è fondato.

8.- Con l’unico motivo di gravame è stato sostenuto che il T.A.R. ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero dell’Interno nell’assunto che l’errore contestato nell’attribuzione dei seggi era stato commesso dall’Ufficio Elettorale Centrale, organo del Ministero dell’Interno, senza considerare adeguatamente che il ricorso aveva ad oggetto le elezioni comunali del Comune di Guidonia Montecelio, che sarebbe stata l’unica parte legittimata passivamente ed interessata al procedimento elettorale, mentre l’Amministrazione statale non sarebbe stata portatrice di alcun interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti, atteso che nel procedimento elettorale aveva assunto una posizione di neutralità.

Quindi, poiché l’Ufficio Elettorale Centrale non sarebbe un organo ministeriale, ma organo straordinario e temporaneo che esaurisce le sue funzioni con il completamento delle operazioni elettorali e si scioglie dopo la proclamazione degli eletti, esso ed il Ministero dell’Interno sarebbero stati estranei al giudizio di cui trattasi.

Il T.A.R. non solo avrebbe erroneamente affermato la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero appellante, ma lo avrebbe anche erroneamente condannato alle spese.

8.1.- Osserva la Sezione che l'Amministrazione dell'Interno e gli organi straordinari che intervengono nel procedimento elettorale non sono parti del giudizio, come stabilito dall'art. 130, comma 3, del c.p.a. e riconosciuto da univoca giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3557;
21 dicembre 2012, n. 6607 ;
17 aprile 2015, n. 1982).

Infatti l'individuazione della pubblica amministrazione cui compete la qualità di parte necessaria va effettuata non già in base al criterio dell'imputazione formale degli atti contestati bensì a quello dell'imputazione dei risultati della consultazione elettorale, sicché la legittimazione passiva va attribuita all'Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite, cioè, nel caso di specie, il Comune di Guidonia Montecelio, e non all'Amministrazione statale o agli organi, quale l'Ufficio Centrale Elettorale, che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e che non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti.

9.1.- L’appello deve essere conclusivamente accolto e deve essere parzialmente riformata la prima decisione nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
per l’effetto va esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno nel giudizio de quo, dal quale va disposta la sua estromissione.

10.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

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