TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-12-18, n. 202307005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-12-18, n. 202307005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202307005
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 07005/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02548/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di Napoli Commissione Esami Avvocati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della non ammissione alle prove orali dell’esame di avvocato di cui al verbale del 3 luglio 2020, notificato il 10 luglio 2020, della prima Sottocommissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli – sessione 2017;

- di tutti gli atti prodromici, conseguenziali, direttamente e/o indirettamente connessi al provvedimento impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore l’avv. Donatella Testini all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del giorno 21 settembre 2023, tenutasi in collegamento da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali;

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1 Il ricorrente ha partecipato, nell’anno 2017, alle prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di appello di Napoli indetto con Decreto del Ministero della Giustizia del 19 luglio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 64 del 25 agosto 2017.

Avendo conseguito il punteggio di-OMISSIS-, inferiore al minimo richiesto di 90/150, non è stato ammesso alle prove orali.

Con sentenza n.-OMISSIS-, resa nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale -OMISSIS-, questo Tribunale, applicando il principio di cui all’ordinanza n. -OMISSIS- dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso proposto dal dott.-OMISSIS-avverso la su citata esclusione per illegittimità della composizione della Sottocommissione che ha corretto gli elaborati in quanto non figura un magistrato in sostituzione di quello assente, conseguentemente onerando l’Amministrazione di procedere alla ri-correzione degli elaborati del ricorrente a mezzo di altra Commissione, da nominarsi in diversa e regolare composizione.

1.2 A tal fine, la Prima Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 2017 della Corte d’Appello di Napoli ha trasmesso alla Sottocommissione Esami presso l’abbinata sede della Corte d’Appello di Milano, per la rivalutazione, gli elaborati di 10 concorrenti, oltre quello del ricorrente, previamente resi anonimi mediante l’eliminazione di ogni sottolineatura, numero o segno grafico. Gli elaborati sono stati inseriti in nuove buste, chiuse e sigillate, sulle quali è stata apposta una nuova numerazione e spediti a Milano in plico chiuso e sigillato.

All’esito della ricorrezione da parte della Commissione di Milano, in data 18 giugno 2020, il dott.-OMISSIS-ha conseguito, come da verbale del successivo 3 luglio della Prima Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Napoli, il punteggio di -OMISSIS-, inferiore al minimo, e quindi non è stato ammesso agli orali.

1.3 Avverso questa seconda non ammissione insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità a mezzo di due motivi di ricorso.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta con ampie argomentazioni in punto di fumus con ordinanza n. -OMISSIS-.

All’udienza straordinaria del 21 settembre 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento, dovendo ribadirsi, anche all’esito della cognizione piena, quanto già statuito in sede cautelare.

2.1 Con il primo motivo, assumendo che l’art. 47 della L. 31/12/2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, non porrebbe un espresso distinguo tra la Commissione d’esame che materialmente procede alla correzione degli elaborati (nel caso di specie, Milano) con quella che invece partecipa alle operazioni collaterali (Napoli), si duole dell’assenza nella Sottocommissione presso la Corte di Appello di Napoli, che ha aperto i plichi ritrasmessi da Milano con gli elaborati ricorretti, di un componente appartenente al mondo universitario nonché della contemporanea presenza del Presidente e del Vice Presidente.

La censura è infondata.

La I sottocommissione presso la Corte d’Appello di Napoli, effettivamente composta in assenza del componente “universitario”, non ha provveduto alle operazioni di correzione in senso stretto, limitandosi alla sola apertura delle buste contenenti gli elaborati ricorretti e di quelle contenenti le generalità dei candidati, ai fini del loro “abbinamento”.

Diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, “ il venire meno del principio di fungibilità dei commissari va inteso armonicamente con le consolidate acquisizione della giurisprudenza amministrativa (puntualmente richiamate nella condivisibile esposizione contenuta nell’ordinanza di rimessione) secondo cui è irrilevante la irregolare composizione della Commissione allorché essa pone in essere (non già una attività decisoria e valutativa ma) una mera attività preparatoria e istruttoria il che accade, ad esempio, allorché proceda agli incombenti relativi al momento dell’ abbinamento degli elaborati, delle buste, al rimescolamento, all’apposizione del numero progressivo sulla busta maggiore (Cons. Stato sez. IV, sentenze n. 4517 del 27 settembre 2017, n. 5191 del 13 novembre 2017, n. 5725 del 4 dicembre 2017) ”: Consiglio di Stato, A.P. n. 18/2018.

Ne deriva l’irrilevanza dell’assenza della componente accademica e della contemporanea presenza del Presidente e del Vice Presidente.

2.2 Parimenti infondato è il secondo motivo, incentrato sulla pretesa assenza del rispetto del principio dell’anonimato.

Come già evidenziato in precedenza, prima della trasmissione a Milano, la I Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Napoli ha proceduto all’anonimizzazione degli elaborati del ricorrente e degli altri candidati ed all’apposizione di una nuova numerazione sulle relative buste (cfr. verbale del -OMISSIS-) né le censure imperniate sulla regolarità del “mescolamento” al fine di “garantire la casualità nell’assegnazione degli elaborati alle varie sottocommissioni” e sull’assenza del “verbale concernente le operazioni di raggruppamento delle tre buste contenenti gli elaborati del ricorrente” risultano pertinenti alle operazioni di ricorrezione.

2.3 Devono, infine, considerarsi non proposte le censure contenute nelle “note di udienza o passaggio in decisione” depositata l’11 settembre 2020, trattandosi di censure nuove contenute in un atto non notificato alla controparte.

Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.

3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione dei mutamenti giurisprudenziali in materia.

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