TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-06-12, n. 202000713

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-06-12, n. 202000713
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202000713
Data del deposito : 12 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2020

N. 00713/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00293/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2012, proposto da
C S, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F M P in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;

contro

Comune di Orbetello, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale del Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale - Ufficio Controllo Attività Edilizia - n.ro 86/11 del 15.12.2011 notificato il 20.12.2011, avente ad oggetto la demolizione di oipere eseguite in assenza di D.I.A. ex art. 134 L.r.T. 1/2005 e di ogni atto presupposto e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2020 il Consigliere G R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso la Sig.ra Salvati Claudia ha impugnato il decreto dirigenziale del Comune di Orbetello n.ro 86/11 del 15 dicembre 2011 avente ad oggetto la demolizione di opere eseguite in assenza della D.I.A. ai sensi dell’art. 134 L.reg. 1/2005 e di ogni atto presupposto e conseguente.

La ricorrente afferma di essere usufruttuaria di un mini-appartamento sito nel Comune di Orbetello che risultava oggetto del sopralluogo del 5 agosto 2011 da parte della Polizia Municipale che, a sua volta, accertava l’avvenuto abbassamento del tetto con la realizzazione di un soppalco, di una camera accessibile da una scala in legno e, ciò, oltre all'abbattimento di una parete interna e la realizzazione, in una parete, di una nicchia di 37/41 cm..

Con il provvedimento n.ro 86/11 del 15 dicembre 2011 il Comune di Orbetello ha disposto la demolizione delle opere eseguite in assenza della D.I.A. ai sensi dell’art. 134 della L. reg. n. 1/2005, ritenendo tale attività edilizia come una ristrutturazione eseguita in assenza di D.I.A..

Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione degli artt. 79 e 134 della L. reg. 1 del 3 gennaio 2005 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto a parere della ricorrente non sussisterebbe un’ipotesi di ristrutturazione edilizia;

2. la violazione dell'art. 134 della L. regionale n.ro 1/2005, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione sarebbe illegittimo, in quanto non preceduto dalla valutazione dell'ufficio tecnico sulla possibilità della demolizione.

Non si è costituito il Comune di Orbetello, malgrado il ricorso sia stato correttamente notificato.

All’udienza straordinaria dell’8 luglio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 Sono, infatti, non condivisibili le argomentazioni contenute in entrambi i motivi di ricorso, con le quali si sostiene che, nel caso di specie, non sussisterebbe un’ipotesi di ristrutturazione edilizia, circostanza quest’ultima che avrebbe obbligato l’Amministrazione a procedere ad una valutazione dell'ufficio tecnico sulla possibilità della demolizione.

1.2 Il carattere asseritamente minimale delle opere realizzate non trovano riscontro nel verbale della polizia municipale che ha verificato la modifica dell'altezza del soppalco esistente, per realizzare un nuovo vano in precedenza utilizzato come soffittatura.

Tale nuovo vano risultava allestito a "camera", fornito di letto, mobilio ed asservito da interruttori e prese elettriche.

1.3 Si è constatata, altresì, la realizzazione di una scala di legno fissa (al posto della mobile preesiste) e la realizzazione di una nicchia di ben 1,5 mq., la difformità di una parete e, ciò, unitamente alla modifica della facciata esterna del palazzo, in conseguenza della collocazione di un motore motocondensante a servizio del sistema di condizionamento interno, il tutto in assenza di autorizzazione.

1.4 Ciò premesso è evidente come la realizzazione di dette opere non può che aver determinato la creazione di nuovi volumi, rendendo il mini-appartamento un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

1.5 Sulla base di quanto previsto dall’art. 37 del Dpr 380/2001 affinché sia ravvisabile un intervento di ristrutturazione edilizia è sufficiente che risulti modifica la distribuzione della superficie interna e dei volumi, ovvero l'ordine in cui erano disposte le diverse porzioni dell'edificio, per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso esistente (Cons. Stato Sez. V Sent., 17/03/2014, n. 1326).

1.6 Precedenti pronunce hanno avuto modo di chiarire che la realizzazione di un soppalco praticabile all'interno di una unità immobiliare (anche se privo di autonomia strutturale e funzionale), costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1 - lett. d), d.P.R. n. 380/2001, disposizione quest’ultima secondo la quale sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli " rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II Sent., 11/07/2011, n. 1863)”.

1.7 E’ allora evidente che l’Amministrazione comunale, una volta accertata l’entità e la consistenza delle opere realizzate, non poteva che applicare l’art. 134 della L. reg. 1/2005 nella parte in cui prevede che “ Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 79, comma 2, lettera d), eseguiti in assenza di SCIA, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e degli atti di governo del territorio entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza ”.

1.8 In conclusione l’infondatezza delle censure proposte consente di respingere il ricorso.

La mancata costituzione dell’Amministrazione comunale consente di nulla disporre sulle spese di giudizio.

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