TAR Palermo, sez. I, sentenza 2017-07-21, n. 201701946

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2017-07-21, n. 201701946
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201701946
Data del deposito : 21 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2017

N. 01946/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01568/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2016, proposto da:
G C e C R, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, e F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F T in Palermo, viale Francesco Scaduto 2/D;

contro

Regione Sicilia Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identita' Siciliana, Soprintendenza Per i Beni Culturali ed Ambientali per la Provincia di Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali l legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

- del Decreto Dirigenziale dell'Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali - Dipartimento Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana del 22.02.2016, D.D.S. n. 630, notificato a mezzo del servizio postale il 15.04.2016 in allegato alla nota dello stesso Assessorato del 9.3.2016 prot. n. 13006, con il quale è stato ingiunto ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, "il pagamento dell'indennità per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive specificate nel decreto in oggetto" quantificata in € 30.258,74;

- della nota prot. n. 4556 del 28.1.2016 ed annesso parere n. 4386 del 20.01.1993 con cui l'Assessorato resistente, ai sensi dell'art. 8 L. n. 10/91 ha comunicato che la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, "ha provveduto a quantificare la sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusi espressamente, ove occorra, la scheda prot. n. 6205 del 7.8.2015, non conosciuta, relativa all'applicazione da parte della Soprintendenza BB.CC. Di Messina dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs n. 157/06) e la nota dell'Assessorato Beni culturali della Regione Siciliana n. 920 del 15.3.2005, con la quale sono state impartite direttive alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identita' Siciliana e di Soprintendenza Per i Beni Culturali ed Ambientali per la Provincia di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il dott. G T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 7 giugno 2016, e depositato il successivo 17 giugno, gli odierni ricorrenti hanno impugnato, tra l’altro, il Decreto Dirigenziale dell'Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali - Dipartimento Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana del 22.02.2016, D.D.S. n. 630, ncon il quale è stato loro ingiunto, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, "il pagamento dell'indennità per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive specificate nel decreto in oggetto" quantificata in € 30.258,74.

L’amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una memoria.

Con ordinanza n. 738/2016 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, disponendo altresì “che la resistente Amministrazione ed il Comune di Taormina versino in atti, entro il 31 dicembre 2016, dettagliata e documentata relazione in ordine alla vicenda per cui è causa, con particolare riferimento al profilo del rispetto, da parte dei ricorrenti, delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza e dal Comune nei rispettivi atti (nulla osta prot. n. 4386 del 20 gennaio 1993 e concessione edilizia in sanatoria prot. n. 486 del 21 dicembre 1995)”.

Tale ordinanza non risulta essere stata ottemperata.

In prossimità dell’udienza di trattazione la parte ricorrente ha depositato una memoria e prodotto dei documenti.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 18 maggio 2017.

2. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, deducendo, fra l’altro, l’intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 28 della l. n. 689/1981.

Il ricorso merita accoglimento, in conformità ai precedenti in termini della Sezione ( ex multis , T.A.R. Palermo, I, 23 ottobre 2015, n. 2645).

È fondata la censura relativa alla intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 28 l. n. 689/1981, sollevata in ricorso.

Per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 167 D. lgs. n. 42/2004 (già art. 15 l. n. 1497/1939, divenuto poi art. 164 D. lgs. n. 490/1999) va interpretato nel senso che l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), che, come tale, prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale (cfr. Cons. St., VI, 28 luglio 2006, n. 4690 e 3 aprile 2003, n. 1729;
sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7405 e 12 novembre 2002, n. 6279).

E’ stata, quindi, più volte affermata, anche da questa Sezione, la pacifica applicabilità anche a tale sanzione del principio contenuto nell’art. 28 della l. n. 689/1981, secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”;
disposizione, quest'ultima, applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 l. n. 689/1981);
e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria (vd. T.A.R. Palermo, I, 23 ottobre 2015, n. 2645;
Id, 2 aprile 2015, n. 812;
23 luglio 2014, n. 1942 e 13 maggio 2013, n. 1098;
vd. anche Tar Reggio Calabria, 21 aprile 2015, n. 395;
Tar Napoli, VI, 13 febbraio 2015, n. 1092).

Quanto all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, il C.G.A., con decisione n. 123 del 13 marzo 2014, confermando la sentenza di questa Sezione n. 564/2012 - e aderendo all’orientamento espresso sia dal Consiglio di Stato (decisioni n. 1464/2009 e n. 2160/2010), sia dalle Sezioni riunite dello stesso C.G.A. (parere n. 188/11 e da ultimo parere 21 febbraio 2012, n. 28/2012;
21/11/2016, n. 1210) - ha modificato il proprio indirizzo, ritenendo preferibile l’orientamento, secondo il quale “…il termine in questione deve ritenersi coincidente … con l’atto che fa cessare nel tempo la illiceità del comportamento edilizio osservato e cioè quello della intervenuta concessione edilizia in sanatoria, la quale appunto rimuove ogni ragione di incompatibilità dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venir meno dunque la permanente illiceità che l’accompagnava dall’atto della sua realizzazione”;
sicché “…appare conforme ad una più attenta ricostruzione della disciplina giuridica da adottare assumere quale dies a quo per la prescrizione della sanzione qui in discussione il momento della intervenuta concessione edilizia…” .

Questa più recente esegesi del giudice d’appello siciliano (ma così anche il Consiglio di Stato in sede consultiva: in termini, tra le tante, da ultimo Cons. St., II, n. 2091/2015 e data 16/07/2015), deve ritenersi ormai consolidata, posto che, dopo la sentenza di segno contrario n. 143/2014, lo stesso CGA si è nuovamente espresso in senso favorevole all’applicazione del termine prescrizionale, con decorrenza dalla concessione edilizia in sanatoria e non dalla data di irrogazione della sanzione (cfr. parere n. 1000/2015 del 19 ottobre 2015);
essa impedisce pertanto di accogliere le considerazioni, pur non implausibili, svolte nella memoria della difesa regionale.

3. La parte ricorrente ha prodotto in giudizio la concessione edilizia in sanatoria n. 486 rilasciata il 21 dicembre 1995, e la successiva autorizzazione edilizia n. 27, rilasciata il 4 maggio 2001: entrambe rilasciate previo nulla osta della Soprintendenza (rispettivamente, 4386/1993 e 2486/2000).

Alla data di emanazione del provvedimento impugnato il termine quinquennale era dunque già abbondantemente decorso.

Il decreto in epigrafe indicato è, dunque, illegittimo e va annullato nella parte relativa all’irrogazione della sanzione quale indennità per il danno causato al paesaggio, fatti salvi gli ulteriori eventuali accertamenti da parte dell’Amministrazione comunale competente in relazione all’effettivo rispetto, da parte del beneficiario, delle prescrizioni rese dall’organo tutorio richiamato nell’atto concessorio: siffatto annullamento soddisfa f unditus l’interesse, sostanziale e processuale, dei ricorrenti, sì che non vi è luogo per scrutinare la legittimità degli altri atti contestualmente impugnati.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura presso le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Siciliana per le valutazioni di competenza correlate ai profili di possibile danno erariale.

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