TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-12-22, n. 201601406
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Pubblicato il 22/12/2016
N. 01406/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01330/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2015, proposto da:
M A S, Vamar S.a.s. di Sivilli Maria Antonietta, rappresentati e difesi dagli avvocati F L C.F. LFCFRZ60R18A662R, C P C.F. PRNCLD85L64A662O, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;
contro
Comune di Palo del Colle, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Minunno C.F. MNNGPP42T10A662Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Arcidiacono Giovanni, n. 7;
per l’opposizione
al Decreto ingiuntivo del T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 417 del 20.11.2015, pronunciato sul ricorso Reg. 1330/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palo del Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’odierna opposta (ricorrente in monitorio) ha proposto, in proprio e quale legale rappresentante della Vamar s.a.s., ricorso per decreto ingiuntivo (D.I.) dinanzi a questo Tar, allegando di essere creditore, nei confronti del Comune di Palo del Colle, delle somme pari agli oneri concessori (oltre accessori) versati per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria n. 1755/92, n. 327/1992, n. 151/1998, n. 209/2000, successivamente annullate in autotutela.
Questo Tribunale, ritenuto limitatamente fondato il ricorso ha emesso il D.I. n. 417 del 20.11.2015, ingiungendo il pagamento di:
- euro 711,90 (pari alla quota di spettanza della ricorrente derivante dal disposto rimborso in favore degli eredi Sivilli conseguente all’annullamento in autotutela della C.E. 1755/92);
- euro 702,90 (pari alla quota di spettanza della ricorrente derivante dal disposto rimborso in favore degli eredi Sivilli conseguente all’annullamento in autotutela della C.E. 372/92);
- euro 414,70 (pari alla quota di spettanza della ricorrente derivante dal disposto rimborso in favore degli eredi Sivilli conseguente all’annullamento in autotutela della C.E. 209/00);
- euro 1.215,83 (pari alla quota di spettanza della ricorrente derivante dal disposto rimborso in favore degli eredi Sivilli conseguente all’annullamento in autotutela della C.E. 151/98);
- euro 2.518,78 (pari al rimborso disposto in favore della ricorrente conseguente all’annullamento in autotutela della C.E. 208/00, giusta determina n. 7/2004, in atti);
- euro 49.118,82 (euro 47.053,00 + euro 2.065,82 versati dalla ricorrente a titolo di oneri concessori in relazione alla richiesta di condono edilizio n. prot. 3655/95, come da ricevute di versamento in atti).
Con il D.I. in questione, dunque, è stato ingiunto al Comune il pagamento della complessiva somma di euro 54.682,93 oltre interessi legali decorrenti dalla data della richiesta di restituzione al Comune (19/3/2014) e fino all’effettivo soddisfo, mentre è stata esclusa la rivalutazione monetaria.
La provvisoria esecuzione non è stata, invece, concessa.
2. - Il D.I. n. 417/2015, notificato all’ente debitore in data 15.12.2015, è stato tempestivamente opposto dal Comune che, con l’atto di opposizione a D.I., notificato il 20.01.2016 e depositato il 27.01.2016, ha:
2.1. a) eccepito l’omessa identificazione e distinzione dei soggetti titolari degli asseriti crediti, distinti in base alle specifiche somme riconosciute con il decreto ingiuntivo opposto;
2.1. b) eccepito in compensazione, a sua volta, il proprio credito verso la sig.ra Sivilli derivante dalla condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti con le sentenze nn. 826;827;834;1111;3086 tutte del 2013, pronunciate dal Consiglio di Stato.
Nei confronti della Vamar s.a.s. (debitrice in solido con la sig.ra Sivilli - che, peraltro, della società è legale rappresentante - e con i suoi coeredi) ha eccepito in compensazione, oltre al credito derivante dalla condanna alle spese dei giudizi definiti dal Consiglio di Stato con sentenze n. 834 e n. 1111 del 2013, anche la somma dovuta in forza della condanna al pagamento delle spese del giudizio concluso con sentenza n. 576/2015 pronunciata da questo T.A.R. Il Comune ha per questo chiesto la estinzione integrale del credito personale vantato dalla sig.ra Sivilli di € 3.545,33, relativo alla concessione edilizia n. 208 e la estinzione parziale dei crediti della Vamar s.a.s.;
2.1. c) rilevato, ai fini della determinazione degli interessi in favore della Vamar s.a.s., che, con raccomandata del 16.4.2004, il Comune si era dichiarato pronto a corrispondere la somma di € 2.8743,96 per il rimborso degli oneri e degli interessi legali relativi all’annullamento della concessione edilizia n. 208/2000. Con raccomandata del 16.04.2004 la sig.ra Sivilli in proprio, unitamente agli altri eredi è stata invitata a ritirare le somme dovute per l’annullamento della concessione in sanatoria 1755/92. Ha aggiunto che la sig.ra Sivilli, né in qualità di legale rappresentante della menzionata società, né in proprio avrebbe mai provveduto al ritiro delle somme in questione, nonostante i ripetuti inviti ad essa rivolti dall’ente locale. Contesta la richiesta contenuta nel ricorso per D.I. volta alla corresponsione degli interessi con decorrenza “dal giorno delle singole maturazioni dei crediti”, ritenendo che essi vadano riconosciuti dalla data della domanda.
2. 2. L’amministrazione civica ha depositato, in data 31.10.2016, un prospetto riepilogativo delle somme dovute in solido dagli eredi Sivilli e Vamar s.a.s. per le spese legali e accessori poste a loro carico dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 826, 827, 834, 1111/2013 e del T.A.R. Puglia n. 576/2015. Con successiva memoria dell’11.11.2016 ha ricostruito le pendenze tra la sig.ra Sivilli e il Comune di Palo del Colle e tra quest’ultimo e la Vamar s.a.s, sulle quali operare la compensazione.
3. – L’opposta, a sua volta, con memoria depositata il 12.11.2016, ha contestato: