TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-07-26, n. 202300634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-07-26, n. 202300634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300634
Data del deposito : 26 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2023

N. 00634/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00170/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2020, proposto da
G P, F P e D C, rappresentati e difesi dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Bergamo, via G. Verdi, 3;

contro

Provincia di Bergamo, in persona del Presidente della provincia pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G V e K N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato G V, con studio in Bergamo, via T. Tasso, 8;

nei confronti

Rot-Berg s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati A D R e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Treviglio e Comune di Castel Rozzone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell’atto dirigenziale della Provincia di Bergamo, n. 1737 del 4 settembre 2019;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui, per quanto occorra, i verbali delle varie Conferenze di servizi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo e della società Rot-Berg s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società Rot. Berg. s.r.l. è titolare di uno stabilimento sito nei comuni di Castel Rozzone e Treviglio in cui svolge le attività di commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici nonché di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (principalmente materiali ferrosi e metalli non ferrosi). Nell’insediamento adiacente è, invece, presente la società Inoxit s.r.l., di proprietà dei medesimi titolari della Rot. Berg. s.r.l., anch’essa dedita al commercio di materiali metallici.



2. Il 4 settembre 2015 l’odierna controinteressata chiese al Comune di Treviglio il rilascio di un’Autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche e il proseguimento, con modifiche, delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 216 del d.lgs. 152/06.



4. Il 23 novembre 2015 il competete Ufficio d’Ambito trasmise alla Provincia il proprio parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche.



5. In data 8 febbraio 2017 il Comune di Treviglio rilasciò un permesso di costruire, integrato, il successivo 21 giugno per consentire la realizzazione di una barriera fono-impedente da collocare sul piazzale sud-ovest dell’insediamento, i cui lavori si conclusero il 25 gennaio 2018.



6. Il 5 marzo 2018 la società trasmise alla Provincia la valutazione di impatto acustico redatta dai propri tecnici di fiducia, la quale venne analizzata dalle amministrazioni competenti nella Conferenza di servizi del 19 settembre 2018, all’esito della quale venne vietato alla società di svolgere attività di carico, scarico e cernita di materiali nell’area denominata A1 (attuale area A3b).



7. Il 4 settembre 2019 il Dirigente del Settore ambiente della Provincia di Bergamo rilasciò alla società l’AUA richiesta, autorizzandola, con prescrizioni, allo scarico in pubblica fognatura e a proseguire l’attività di messa in riserva e recupero di materia di rifiuti non pericolosi (provv. n. 1737).



8. Il provvedimento è stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dagli odierni ricorrenti, proprietari di un’abitazione adiacente allo stabilimento de quo .



9. Con atto, depositato il 12 marzo 2020 e notificato il successivo 20 marzo, i ricorrenti hanno trasposto in sede giurisdizionale il ricorso, a seguito dell’opposizione della Provincia resistente.

10. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica nei termini di rito.

11. All’udienza straordinaria di smaltimento del 7 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO



1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il fatto che il progetto non sarebbe stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, nonostante l’impianto abbia una capacità di trattamento di rifiuti ferrosi superiore a 10 t/giorno e la sua attività sia idonea a generare notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Il motivo è infondato.

La doglianza attiene, nello specifico, alla problematica relativa all'ammissibilità di una valutazione d'impatto ambientale su impianti preesistenti all'entrata in vigore delle disposizioni che ne imporrebbero la sottoposizione.

Si tratta di una problematica che è stata esaminata da questo TAR, con due recenti decisioni (sez. I, 17 febbraio 2023 e 27 aprile 2022 n. 406), i cui principi sono applicabili anche nel caso.

La questione è stata precedentemente affrontata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 209 del 2011) la quale ha preliminarmente evidenziato che « né la direttiva n. 85/337/CEE, né il cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale") disciplinano espressamente l'ipotesi di rinnovo di autorizzazione o concessione riguardanti un'attività avviata in un momento in cui non era prescritto l'obbligo di sottoposizione a VIA. Pertanto, la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale sono state chiamate a dare risposta al quesito se sia possibile - stante il carattere preventivo della VIA, riguardante piani e progetti - estendere l'obbligo di effettuarla ad opere per le quali tale valutazione non era necessaria al momento della loro realizzazione ».

La V.I.A. è, infatti, una procedura di supporto per l'autorità competente volta ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad autorizzazione. Essa è quindi un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo consiste nel proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 1° marzo 2021, n.1327).

Ne consegue che, in linea generale, poiché l’oggetto della valutazione è il progetto di un’opera o di una sua modifica ancora da attuare, valutare ciò che è già stato realizzato ed edificato vanificherebbe gli obiettivi che il legislatore euro-unitario e nazionale si sono prefissati, vale a dire analizzare ex ante se la localizzazione e la realizzazione di una determinata opera, per come progettata, sia conciliabile con il determinato contesto geografico prescelto per la sua costruzione e, ove questo interrogativo sortisca una risposta favorevole, quale sia la soluzione progettuale che permetta di ottimizzare l'edificazione dell'opera con i preminenti valori presidiati mediante l'istituto in esame. Poiché, quindi, l’intera procedura ha come postulato la modificabilità del progetto, non avrebbe senso effettuare la valutazione dopo la realizzazione dell’opera.

Sulla scia di tale impostazione si colloca l’art. 29 del codice dell’ambiente, che prevede l’eccezionale possibilità di effettuare una valutazione di impatto ambientale c.d. “postuma” per assicurare alla Direttiva del 1985 il c.d. “effetto utile”, il quale non deve però essere esteso sino a consentire di « rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti. Ciò sarebbe contrario al ragionevole bilanciamento che deve esistere tra l'interesse alla tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività, il cui azzeramento - con rilevanti conseguenze economiche e sociali - sarebbe l'effetto possibile di un'applicazione retroattiva degli standard di valutazione divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi al 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della suddetta direttiva, già definita "spartiacque" dalla sentenza n. 120 del 2010 di questa Corte » (cfr. Corte Costituzionale, sent. 209/11, cit.). Ne consegue che, anche in questo caso il giudizio di compatibilità ambientale riguarderà solo il progetto di modifica o di ampliamento dell'impianto, senza estendersi all'intera opera, e sempre che ricorra il presupposto delle « notevoli ripercussioni negative sull'ambiente » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 luglio 2020, n. 3086).

Ciò posto, con specifico riferimento al caso di specie, occorre evidenziare che gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno sono stati assoggettati a VIA con il d.lgs. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, mentre, dall’esame degli atti di causa, è emerso che l’attività di messa in riserva (R13) e di recupero di materiali (R4) dell’odierna controinteressata è stata autorizzata dalla Provincia già nel 2006. Tant’è che l’amministrazione procedente, in data 8 luglio 2008, durante l’esame dell’istanza di rinnovo della comunicazione, ha riscontrato la mancanza del prescritto nulla osta da parte del Comune di Treviglio e ha, pertanto, avviato un procedimento inibitorio dell’attività, che è stato archiviato, il successivo 11 novembre, perché la società aveva prodotto quanto prescritto.

È, dunque, dimostrato che la controinteressata ha avviato la propria attività prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo che ha assoggettato a VIA le operazioni svolte dalla società Rot. Berg..

Sul punto si evidenzia, inoltre, che, in sede di rinnovo della comunicazione de qua , la Provincia aveva chiesto alla Società di produrre la documentazione necessaria per poter effettuare la verifica di assoggettabilità a VIA dell’impianto ma il procedimento è stato archiviato perché la regione aveva nel frattempo chiarito che la verifica de qua era necessaria solo per le nuove attività e non in caso di prosecuzione di quelle già esistenti.

Premesso, quindi, che il giudizio di compatibilità ambientale si caratterizza per intensi profili di discrezionalità, con la conseguenza che la valutazione dell’autorità procedente è « sindacabile dal G.A. solo in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel senso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione » ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma sez. I, 14 giugno 2021, n.7041), il Collegio ritiene corretta la decisione dell’amministrazione procedente di non sottoporre a verifica di assoggettabilità VIA sia l’impianto nella sua interezza sia la parte oggetto della modifica de qua , perché essa non generava alcuna ripercussione negativa sull’ambiente: dal confronto fra la planimetria presentata in data 11 aprile 2013, quella inoltrata nel 2018, a seguito della realizzazione della barriera fono-impedente, e quella oggetto dell’autorizzazione impugnata, è, infatti, emerso non solo che « non sono variate le quantità massime annue di rifiuti trattati, mentre è diminuita la potenzialità del deposito (ora pari a 1033 mc) » ma anche che « il quantitativo complessivo di materiali metallici (tra rifiuti/MPS/rifiuti in attesa di certificazione ai sensi del Reg. 333/2011/materiali da commercializzare) complessivamente presente presso l’insediamento è diminuito ».

In conclusione, siccome la valutazione dell’amministrazione procedente è conforme ai principi nazionali e comunitari in materia e la sua decisione non è abnorme o irragionevole, il motivo è infondato e deve essere respinto.

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