TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-12-21, n. 202207990
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Testo completo
Pubblicato il 21/12/2022
N. 07990/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03025/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3025 del 2021, proposto da
A I, U I, O I, rappresentati e difesi dall’avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ceppaloni, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità della procedura espropriativa eseguita dal Comune di Ceppaloni, perché priva di una valida dichiarazione di pubblica utilità;
nonché per la condanna del Comune di Ceppaloni al pagamento della indennità di occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo ripristino e restituzione dell’area occupata;
ovvero, in via gradata, per il risarcimento dei danni subiti e per la condanna del Comune di Ceppaloni al pagamento della indennità prevista dall’articolo 40 della legge n. 2359 del 1865, anche per i relitti non utilizzabili, e dell’indennità di occupazione illegittima dall’immissione in possesso al pagamento del controvalore del bene, oltre interessi e rivalutazione;
nonché, in ogni caso, per la condanna del Comune di Ceppaloni alla restituzione dei fondi non interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica, essendo decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e attesa la mancata adozione del decreto di esproprio definitivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – nella veste di comproprietari in Beltiglio, frazione di Ceppaloni, dei due terzi di un fabbricato, con annesso cortile, e della metà del giardino di pertinenza dell’edificio – espongono che il Comune di Ceppaloni:
- con delibera di Giunta n. 204 del 3 luglio 2001, ha approvato il progetto preliminare di variante dei lavori per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Maielli e via San Barbato;
- con delibera di Giunta n. 252 dell’11 settembre 2001, ha approvato il progetto esecutivo (1° lotto funzionale) di tali lavori, da finanziare “ con fondi di cui alla legge regionale n. 51/78, annualità 1997 ”;
- con decreto prot. n. 3189 del 23 settembre 2004, ha disposto – ai fini della realizzazione di tale strada di collegamento – l’occupazione temporanea d’urgenza della particella n. 202 del foglio 10, per una superficie di 1.340 mq, corrispondente al giardino dei ricorrenti; in tale provvedimento, “ l’occupazione viene limitata ad anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di esecutività della delibera di G.C. n. 252 del 11.09.2001 ”;
- infine, l’8 novembre 2004, ha proceduto all’immissione nel possesso dell’immobile, successivamente realizzando la ridetta strada.
2. I ricorrenti si dolgono del fatto che “ la pertinenza in questione, per la realizzazione dei lavori da parte del Comune, oltre ad aver riportato una notevolissima riduzione della sua estensione, è stata frazionata e completamente stravolta nella sua lineare ed omogenea originale planimetria ed ha subito anche l’abbattimento di rigogliosi pini, piantati nei primi anni del secolo scorso, del muro di cinta molto alto e del … cancello che la delimitava ”.
Essi agiscono, dunque, in questa sede per sentir dichiarare l’illegittimità della procedura espropriativa, alla luce:
- dell’illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità per la mancata indicazione – prevista invece dall’articolo 13 della legge n. 2359 del 1865, applicabile ratione temporis – dei termini entro i quali si sarebbero dovuti cominciare e compiere le espropriazioni e i lavori, e trascorsi i quali la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe divenuta inefficace;
- della mancata tempestiva adozione del decreto di esproprio.
3. Giova premettere che “ ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l’intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino (ex multis Cass.28.1.2015 n.1650; 19329/2009; 10219/2012) ” (Cassazione civile, sezione II, sentenza n. 4336 del 2018). Ne deriva la legittimazione degli odierni ricorrenti ad agire per la restituzione del bene nella sua interezza (“ stante la inscindibilità del rapporto di proprietà pro indiviso ”, così T.A.R. Toscana, sezione I, sentenza n. 84 del 2013).
Eventuali indennità o risarcimenti dovranno, invece, essere commisurati alla quota di proprietà di effettiva spettanza di ciascuno, atteso che, “ mentre con riguardo all’espropriazione di beni indivisi l’opposizione del singolo comproprietario estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari ed implica che il giudizio debba determinare l’indennità nel suo complesso, in quanto l’obbligazione indennitaria dell’espropriante non può essere adempiuta in forma frazionata e la comunione, con oggetto l’indennità, permane fin quando non ne sia disposto lo svincolo, diversamente, nell’ipotesi in cui l’azione del singolo proprietario abbia contenuto risarcitorio, la pretesa non può essere coltivata oltre i limiti del pregiudizio sofferto in proprio dall’istante (Cass. 26 maggio 1997 n. 4650).
Conseguentemente, in tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima del fondo, l’appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l’insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio, e ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietà del bene ” (Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 254 del 2010; in termini, Consiglio di stato, sezione IV, sentenza n. 3288 del 2013).
4. Con ordinanza n. 2222 del 1° aprile 2022, la Sezione ha:
a) invitato il Comune di Ceppaloni “ a produrre tutta la documentazione relativa al contestato procedimento espropriativo ”;
b) rilevato la sussistenza di seri dubbi in ordine alla ricevibilità del ricorso per quanto concerne l’impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità, implicita nell’approvazione del progetto dell’opera, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 1 del 1978 e dell’articolo 35 della richiamata legge regionale n. 51 del 1978.
Benché, infatti, la delibera di Giunta n. 252 dell’11 settembre 2001 non risulti notificata ai ricorrenti, questi hanno comunque rappresentato in giudizio il fatto che l’8 novembre 2004 l’Amministrazione ha