TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-09-08, n. 202009353

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-09-08, n. 202009353
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009353
Data del deposito : 8 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/09/2020

N. 09353/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00263/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2011, proposto da V C, rappresentata e difesa dagli avv. U G C e V S C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G G in Roma, via A. De Gasperi 35;

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’accertamento

del diritto a percepire, per il periodo di frequenza del 96° corso di formazione dell’Istituto superiore di polizia per la nomina a commissario della Polizia di Stato, il trattamento di missione corrispondente alla qualifica originaria rivestita.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 24 luglio 2020 il dott. Valerio Torano e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. nella l. 24 aprile 2020 n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – V C, già in servizio nella Polizia di Stato con la qualifica di agente scelto presso la Questura di Firenze, è risultata vincitrice del concorso interno, per titoli ed esami, a n. 10 posti per l’accesso al ruolo dei commissari, bandito con d.m. 25 febbraio 2004.

L’art. 14 del suddetto decreto stabilisce che i vincitori del concorso sono avviati a frequentare il corso di formazione della durata di due anni, di cui all’art. 4, d.lgs. 5 ottobre 2000 n. 334 e che “ durante il periodo di frequenza del corso […] sono posti in aspettativa speciale, mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico in godimento ”.

Il Ministero dell’interno, con nota prot. n. 333-D/ 46957 del 3 febbraio 2006, notificata in pari data, ha dichiarato V.C. vincitrice del concorso con decorrenza della nomina a commissario dal 29 dicembre 2005 e l’ha convocata presso l’Istituto superiore di polizia di Roma per il successivo giorno 6. La medesima nota ha confermato che la dipendente per la durata del predetto corso sarebbe stata posta in aspettativa ai sensi dell’art. 28, l. 10 ottobre 1986 n. 668, con diritto al trattamento economico più favorevole di cui all’art. 59, l. 1° aprile 1981 n. 121, conservando la tessera personale di riconoscimento e l’arma individuale in dotazione.

Con nota datata 20 dicembre 2007 V.C. ha richiesto al Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, la liquidazione, in relazione al periodo di frequenza del prefato corso di formazione biennale, del trattamento economico di missione ai sensi degli artt. 28, comma 1, l. n. 668 del 1986, 7, comma 10, d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 (di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003) e 6, comma 12, d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170 (di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare relativi al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007).

Riferisce l’odierna ricorrente che tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

2. – Conseguentemente, avuto riguardo a tale inerzia, con il ricorso all’esame, notificato il 23 dicembre 2010 e depositato il 13 gennaio 2011, V.C. ha agito per ottenere l’accertamento del suo diritto a percepire il trattamento economico di missione in discorso, nella misura ivi quantificata, adducendo a sostegno della propria pretesa patrimoniale le seguenti disposizioni:

I) l’art. 14, d.m. 25 febbraio 2004, per il quale i vincitori del concorso interno a commissario della Polizia di Stato sono avviati a frequentare il corso di formazione biennale e durante il periodo di frequenza sono posti in aspettativa speciale, mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico in godimento;

II) l’art. 28, l. n. 668 cit., per il quale l’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, durante il periodo di frequenza al corso de quo è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all’art. 59, l. n. 121 del 1981, argomentando che la frequenza del corso di formazione iniziale per commissari avvenuta in costanza di rapporto di lavoro le attribuirebbe ad ogni effetto di legge il diritto alla stessa retribuzione che le sarebbe stata corrisposta qualora avesse conservato lo status lavorativo precedente alla frequentazione del corso, incluso quindi il trattamento di missione;

III) gli artt. 7, comma 10, d.P.R. n. 164 del 2002 e 6, comma 12, d.P.R. n. 170 del 2007, a mente dei quali, per il personale di Forze di polizia a ordinamento civile che sia impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi il limite di missione continuativa nella medesima località è elevato da 240 a 365 giorni.

In data 18 febbraio 2011 si è costituito in giudizio con memoria di puro stile il Ministero dell’interno, che ha depositato documentazione a sostegno dell’infondatezza della pretesa fatta valere da parte ricorrente.

3. – All’udienza pubblica straordinaria di smaltimento del 24 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato, dato che, come chiarito da una consolidata giurisprudenza dalla quale il collegio non ritiene di doversi discostare, il trattamento di missione previsto a beneficio del personale della Polizia di Stato trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo, mentre nel caso di specie la ricorrente, già appartenente ai ruoli del suddetto corpo armato, è stata invece pacificamente collocata in aspettativa allo scopo di frequentare il corso di formazione previsto per i vincitori del concorso riservato al quale ha volontariamente partecipato, conseguendo al termine di esso la prima assegnazione nella nuova qualifica direttiva con susseguente novazione del rapporto di impiego (Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2010 n. 7235 e n. 7236;
TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 gennaio 2020 n. 45;
sez. I, 5 gennaio 2018 n. 76).

4. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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