TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-10-24, n. 201401634
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N. 01634/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2014, proposto da:
A M, G C, rappresentati e difesi dagli avv. A C, R T, con domicilio eletto presso R T in Firenze, via degli Artisti n. 20;
contro
Comune di Casciana Terme Lari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L B, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pontedera, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del verbale n. 142 del 28 aprile 2014 della Sottocommissione elettorale circondariale di Pontedera con cui è stato deliberato di "ritenere irricevibile la suddetta lista "Gaetano Mazza Sindaco (.......) in quanto presentata in violazione della norma perentoria sul termine di presentazione delle liste alla Segreteria del Comune di cui trattasi", nonchè di tutti gli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi, tra cui in particolare, ove occorrer possa, la nota "informativa" del segretario comunale del Comune di Casciana Terme Lari del 27 aprile 2014, nonchè dell'atto del Sindaco del Comune di Casciana Terme Lari di proclamazione degli eletti del 28 maggio 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casciana Terme Lari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, i Sigg. A M e G C impugnano, in qualità di elettori del Comune di Casciana Terme Lari, il verbale 28 aprile 2014 n. 142 della SottoCommissione elettorale di Pontedera, avente ad oggetto l’esclusione dalla competizione elettorale per il detto Comune della lista “Gaetano Mazza Sindaco” (a seguito della tardiva presentazione della stessa, oltre il termine previsto dalla legge) ed il successivo provvedimento di proclamazione degli eletti;a base del ricorso pongono censure di: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e ss. d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, eccesso di potere per violazione dei principi di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati;2) violazione dei principi desumibili dal d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi operanti in materia di operazioni elettorali;3) violazione dei principi desumibili dal d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dell’art. 9 della l. 4 aprile 1956 n. 212, eccesso di potere per violazione dei principi operanti in materia di operazioni elettorali.
Si costituiva in giudizio il Comune di Casciana Terme Lari, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sotto diversi profili.
Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2014, la Sezione sollecitava il contraddittorio ex art. 73, 3° comma c.p.a., in ordine ad una possibile inammissibilità del gravame a seguito del tardivo deposito della prova delle notificazioni (profilo di inammissibilità diverso da quelli sollevati dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Casciana Terme Lari) e tratteneva il ricorso in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La problematica è stata recentemente affrontata dalla Sezione, con la sentenza 26 settembre 2014, n. 1482, che può essere richiamata anche in funzione motivazionale della presente decisione.
La previsione dell’art. 130, 4° comma del c.p.a. prevede l’onere, per il ricorrente, di depositare nella segreteria del tribunale, <<entro dieci giorni dall’ultima notificazione di cui al comma 3, …….la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio>>.
Con tutta evidenza si tratta di una previsione che viene a delineare, così come per la previgente previsione dell’art. 83/11, 2° comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, una serie di adempimenti da effettuarsi in un termine perentorio e il cui rispetto viene a determinare un fattispecie a formazione progressiva che condiziona il perfezionamento del rapporto processuale: <<nel rito elettorale, l'instaurazione del rapporto processuale è una fattispecie a formazione progressiva al cui perfezionamento concorrono tutti gli adempimenti cui deve provvedere il ricorrente, sicché il rapporto può dirsi regolarmente instaurato soltanto dopo l'espletamento dell'ultimo di quelli previsti. Il deposito originario crea infatti il contatto tra il ricorrente ed il giudice, ma non è ancora idoneo ad instaurare il rapporto processuale, che - di norma - presuppone almeno tre soggetti: ricorrente, giudice e parte interessata. E tale rapporto trilatero potrà ritenersi costituito soltanto con il rideposito del ricorso, che rappresenta il momento di sintesi tra il primo deposito e la notificazione (con cui viene creato il contatto tra il ricorrente e la parte interessata) e serve a dare definitivamente vita al rapporto trilatero che costituisce l'essenza stessa del rapporto processuale. In tanto differenziandosi sia dal rito ordinario, ove il rapporto si costituisce con il deposito - che però avviene a notifica già eseguita - che dai riti in cui il rapporto si costituisce con la notifica, ove non è previsto alcun obbligo di deposito successivo a pena di decadenza a carico del ricorrente. Nella fattispecie è indubbio, pertanto, che perché possa ritenersi esistente la domanda rivolta al giudice debbano essere stati ritualmente e tempestivamente effettuati il deposito del ricorso, la notifica alla parte interessata e, infine, il rideposito. La disposizione legislativa di cui all'art. 83, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, coerentemente con siffatta scansione procedimentale, prevede che la sequenza dei precitati adempimenti possa aver luogo entro termini stabiliti a pena di decadenza, proprio al fine di sancire l'esatta esecuzione nonché di assicurare quelle esigenze di celerità sottese allo specifico rito (nella specie, il ricorso veniva dichiarato inammissibile stante la mancata tempestività della notifica e del conseguente rideposito)>>(T.A.R. Calabria, Catanzaro,sez. I, 12 luglio 2010 n. 1620).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno depositato il ricorso-decreto passato in notifica, in data 21 luglio 2014 e, solo in data 27 agosto 2014, la prova delle notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale e perfezionatesi il 21 luglio.
Con riferimento alla fattispecie, la giurisprudenza ha rilevato come il <<termine di dieci giorni, fissato per il deposito del ricorso elettorale notificato,…(abbia) natura perentoria e decorr(a) dal momento in cui il destinatario riceve la notificazione dell'atto e non già dal momento, eventualmente successivo, in cui il notificante riceva l'avviso del perfezionamento della notifica, effettuata tramite il servizio postale>>(Cons. Stato, sez. V 28 maggio 2010 n. 3402;21 novembre 2003, n. 7621).
Come già rilevato, le notificazioni alle controparti si sono perfezionate il 21 luglio 2014, mentre la prova delle notificazioni effettuate è stata depositata in giudizio solo il 27 agosto 2014, ovvero quando era ormai decorso il termine perentorio previsto dall’art. 130, 4° comma c.p.a. (che veniva a scadere il 31 luglio, con conseguenziale impossibilità di applicare la sospensione feriale dei termini), a nulla rilevando l’eventuale successiva ricezione degli avvisi di ricevimento da parte del ricorrente (circostanza, in verità, neanche dimostrata da parte ricorrente).
Del resto, il ricorso dovrebbe comunque essere rigettato, in quanto infondato nel merito, con riferimento alle censure sollevate con il ricorso, è, infatti, sufficiente rilevare:
a) come non possa trovare applicazione alla fattispecie la giurisprudenza (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 3 maggio 2013 n. 1046 Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2013, n. 2500) posta a base del primo motivo;nel caso di specie, il prolungarsi delle operazioni di ricezione della lista oltre le ore 12,00 del 26 aprile 2014 non è stato, infatti, determinato da necessità obiettive non imputabili ai presentatori (come il prolungarsi delle operazioni di ricezione della lista precedente o l’indisponibilità del Segretario comunale ad autenticare le firme), ma da sostanziale incompletezza della documentazione (alle 12,20, la documentazione non era ancora completata) e dalla scelta dei presentatori di avvalersi, ai fini dell’autentica, di un Consigliere provinciale (che ha iniziato le operazioni alle 12,10);
b) come non risulti pertanto documentato il rifiuto da parte del Segretario comunale di procedere all’autentica delle firme, ma solo la scelta dei ricorrenti di avvalersi della potestà certificativa delle sottoscrizioni attribuita ai Consiglieri provinciali (con scelta che avrebbe portato comunque all’esclusione della lista, secondo una giurisprudenza ormai stabilizzata: T.A.R. Toscana, sez. II, 26 settembre 2013 n. 1312;Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2013 n. 2501, 31 marzo 2012 n. 1889;16 aprile 2012 n. 2180), con conseguenziale superamento dei limiti temporali per la presentazione della lista;
c) come, con riferimento al secondo motivo di ricorso, nessuna rilevanza possa essere attribuita all’autodichiarazione della Sig.ra Mariangela Morelli, in ordine a presunte violazioni verificatesi nella sezione n. 4, non risultando verbalizzato alcunché nel relativo verbale e non avendo parte ricorrente documentato l’esistenza di un sentenza penale attestante la falsità del verbale, proposto la querela di falso o richiesto un termine ex art. 77, 1° comma c.p.a. per la proposizione della stessa (al proposito, tra le tante, si vedano Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2197);
d) come, sempre con riferimento al secondo motivo di ricorso, appaia sostanzialmente irrilevante la dichiarazione successiva del Sig. E B di non aver effettuato la sostituzione della scheda perché deteriorata (contrariamente a quanto verbalizzato alle pagg. 22 e 29 del verbale della Sezione n. 4);anche in questo caso, la semplice dichiarazione della parte non può, infatti, infirmare il valore giuridico del verbale di Sezione, se non attraverso gli strumenti esclusivi dell’accertamento penale o civile della falsità dell’attestazione;
e) come, con riferimento al terzo motivo di ricorso, la previsione dell’art. 9 della l. 4 aprile 1956 n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale), preveda un sistema sanzionatorio della violazione del “silenzio elettorale” non contemplante l’illegittimità delle operazioni di voto, ma solo l’applicazione di sanzioni pecuniarie ai responsabili.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.